Interim taxation requires durable cessation of employment

80.1996.126Altro tribunale22 ago 1996Dismissed

Sintesi

The taxpayer appealed against the Lugano tax office’s refusal to grant interim taxation from 1 January 1993. She argued that she had stopped working in 1992, spent 1993 abroad, and worked only briefly in 1994. The court held that interim taxation for cessation of gainful activity requires a durable change, generally lasting at least two years. Because she resumed employment in 1994, the interruption at the end of 1992 was not a durable cessation but only a temporary break. The appeal was therefore dismissed and the taxpayer was ordered to pay costs.

Regest

Art. 96 DIFD; Art. 99 cpv. 1 lett. b LT; interim taxation for cessation of gainful activity requires a durable change in the basis of taxation. A mere interruption of employment does not suffice; durability is ordinarily assumed only where the cessation persists for at least two years. Where the taxpayer resumes dependent work before that period has elapsed, the earlier stop in work is to be qualified as an interruption rather than a cessation, so that no interim taxation arises. The same restrictive approach governs the exceptional character of interim taxation and prevents successive short-term recalculations (consid. 3-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1996.126

Data decisione, Autorità: 22.08.1996, CDT

Incarto n. 80.96.00126

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 24 giugno 1996

in materia di: IC/IFD 93/94

presentato da:


__________, __________ __________,

rappr. da: __________. __________, __________ __________ __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Con decisione del 27 febbraio 1995, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 14 aprile 1994, data del matrimonio della contribuente con il signor __________ __________. Il reddito del lavoro, riferito al periodo di computo 1991-92, era commisurato in fr. 60'953.– in media annua ed il reddito imponibile ammontava a fr. 47'226.–; la sostanza imponibile al 27 febbraio 1995 era stabilita in fr. 18'000.–.

La contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 6 marzo 1995, lamentando che il reddito imposto non era conforme alla sua effettiva capacità contributiva nel periodo fiscale: ella aveva infatti cessato l'attività lucrativa al 31 dicembre 1992, aveva trascorso il 1993 all'estero ed aveva lavorato solo sette mesi nel 1994, percependo un salario di fr. 37'500.–; chiedeva pertanto di essere assoggettata ad una tassazione intermedia per cessazione dell'attività a partire dal 1° gennaio 1993.

L'autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 24 maggio 1996, nella quale osservava che una tassazione intermedia può essere concessa solo se la cessazione dell'attività lucrativa è durata almeno due anni, cosa che non era avvenuta nella fattispecie.

  1. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula nuovamente l'emissione di una tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio

  2. Rileva di avere dovuto lavorare a tempo parziale, dopo il rientro dal soggiorno all'estero, a causa della malattia della madre, che necessitava di cure assidue.

  3. 3.1.

Di regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi sono l'inizio e la cessazione dell'attività lucrativa e il mutamento di professione (DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 799; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262). Detti motivi sono anche previsti dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT.

3.2.

Per quanto concerne la cessazione dell'attività lucrativa e il mutamento di professione, la modifica, conformemente alla giurisprudenza, deve essere durevole (DTF 109 Ib 12 e rinvii; 101 I b 403).

Una modifica é di regola considerata durevole se sussiste per la durata minima di due anni (CDT n. 233 del 2 agosto 1990 in re C. cons. 6 e riferimenti; CDT n. 185 del 26 agosto 1991 in re E.S.; CDT. n. 370 del 7 novembre 1985 in re Sc. M.T.; Beer, Die Zwischenveranlagung, tesi, Zurigo, 1979, p. 41 ss., in particolare p. 43).

  1. 4.1.

La ricorrente è stata imposta per il periodo di tassazione 1993-94 sulla base dei redditi del periodo di computo 1991-92, nel corso del quale aveva lavorato ininterrottamente a tempo pieno. Il 31 dicembre 1992 ha cessato l'attività per intraprendere un viaggio all'estero con il suo futuro marito. Intrapresa una nuova attività lucrativa il 1° gennaio 1994, ha poi abbandonato anche questa a partire dal mese di agosto, per assistere la madre gravemente ammalata.

Su tale base, la contribuente aveva domandato, già al momento di inoltrare la dichiarazione fiscale 1993-94, di poter beneficiare di una tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio 1993, data in cui aveva cessato l'attività lucrativa. L'autorità di tassazione ha invece emesso una tassazione intermedia per cessazione dell'attività con effetto a partire dal 1° agosto 1994, data in cui la ricorrente ha lasciato il lavoro iniziato nel 1994, dopo il rientro in Svizzera.

4.2.

Come si è già rilevato, la cessazione dell'attività lucrativa giustifica una tassazione intermedia a condizione che, se non è definitiva, sia durata almeno due anni. Giurisprudenza e dottrina hanno già avuto modo di concludere che non vi è cessazione dell'attività lucrativa nel caso in cui un contribuente interrompe la propria attività lucrativa per meno di due anni, anche se durante tale lasso di tempo trasferisce il domicilio all'estero (Känzig, op. cit., p. 781 e giurisprudenza citata).

4.3.

Nella fattispecie, non vi è certamente stata una cessazione durevole dell'attività lucrativa, prima del 31 luglio 1994, data in cui la ricorrente ha lasciato il lavoro presso la __________ __________, dopo soli sette mesi di attività. Il fatto che ella avesse precedentemente sciolto il rapporto di lavoro che la legava alla Banca __________ __________ & __________ __________ non deve indurre ad anticipare a tale momento la tassazione intermedia, giacché proprio il successivo inizio di una nuova attività dipendente permette di ritenere che alla fine del 1992 vi sia stata non una cessazione bensì una mera interruzione dell'attività lucrativa.

D'altra parte, se si volesse aderire alla tesi della ricorrente, e considerare cessata l'attività al momento del licenziamento dalla Banca privata, si dovrebbe poi coerentemente considerare iniziata l'attività lucrativa quando ella ha intrapreso il lavoro alle dipendenze della __________ __________. Si avrebbero in tal modo ben tre tassazioni intermedie in meno di due anni: al 31 dicembre 1992 per cessazione, al 1° gennaio 1994 per inizio, al 31 luglio 1994 per cessazione. Ma, per sua natura, la tassazione intermedia deve rappresentare l'eccezione, non la regola; altrimenti, si introdurrebbe in via di applicazione quella tassazione con il sistema postnumerando (cioè fondata sui redditi dello stesso periodo di tassazione) che il legislatore ha voluto prevedere solo per casi rigorosamente limitati. È proprio per evitare tali moltiplicazioni delle tassazioni intermedie, d'altronde, che il legislatore ha posto il requisito della durevolezza.

4.4.

Quanto alle argomentazioni della ricorrente in merito all'onere fiscale cui è sottoposta, dovendo pagare quasi 14'000 franchi di imposte per un periodo in cui ha guadagnato circa fr. 45'000.–, si deve ammettere che si tratta di un effetto perverso dell'imposizione con il sistema praenumerando. Lo stesso è tuttavia attenuato dal fatto che, per effetto della successiva tassazione intermedia per cessazione dell'attività al 31 luglio 1994, i redditi conseguiti dalla ricorrente nel biennio 1991-92 non sono più imposti per gli ultimi cinque mesi di quell'anno 1994 e i redditi del 1994 non entrano più nella tassazione 1995-96, nella quale sarebbero stati imposti in media annua (periodo di computo 1993-94).

  1. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 380.–

sono a carico della ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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