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Numero d'incarto:
80.1996.122
Data decisione, Autorità:
22.08.1996, CDT
Incarto n.
80.96.00122
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi
statuendo
sul ricorso del 4 giugno 1996
in
materia di: IC/IFD 95/96
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ iniziava a lavorare quale autista indipendente il 1° marzo 1994.
Pertanto l'11 marzo 1996 l' Ufficio di tassazione di Bellinzona gli notificava
la tassazione intermedia IC/IFD 1993-94, a valere dal 1° marzo 1994 al 31
dicembre 1994, in cui gli esponeva un reddito aziendale di fr. 42'000.-- di
media annua. In pratica l' Ufficio di tassazione si atteneva all'utile, riportato
a dodici mesi, che risultava dal conto perdite e profitti 1° marzo - 31
dicembre 1994, presentato dal contribuente, ad eccezione di una ripresa di
circa fr. 2'000.-- sulle spese di rappresentanza.
Il 18 marzo 1996 l'
Ufficio di tassazione notificava poi al contribuente anche la tassazione IC/IFD
1995-96, fondata sui medesimi elementi della tassazione intermedia IC/IFD
1993-94.
- Il 3 aprile 1996
__________ __________ presentava reclamo contro la «notifica di tassazione del
11.3.1996 imposta cantonale 1995/96 basata sui redditi 1993/94», contestando la
rivalutazione del reddito aziendale.
L' Ufficio di tassazione
considerava detto scritto alla stregua di un reclamo rivolto contro la notifica
di tassazione IC/IFD 1995-96 del 18 marzo 1996, ma non come reclamo contro la
notifica della tassazione intermedia 1993-94 dell' 11 marzo 1996 (cfr. nota manoscritta
in calce al reclamo).
Con decisione del 13 marzo
1996 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo contro la tassazione IC/IFD
1995-96, precisando che il motivo della rivalutazione del reddito aziendale era
la ripresa effettuata sulle spese di rappresentanza, giudicate eccessive.
- Con il presente,
tempestivo ricorso ripropone la contestazione mossa contro la rivalutazione del
reddito aziendale, chiedendo di ridurlo a fr. 39'684.--, vale a dire all'utile
conseguito dal 1° marzo al 31 dicembre 1994, riportato a dodici mesi.
Richiesto di produrre i
giustificativi, il ricorrente ha detto di non essere in grado di produrli, ma
ha unicamente fornito delle spiegazioni circa la consistenza delle spese di
rappresentanza. In considerazione dei frequenti viaggi fuori del Ticino, esse
comprendono spese di vitto, alloggio, pernottamento e custodia veicolo per due
sere alla settimana mediamente, per complessivi fr. 600.-- mensili.
- 4.1.
In caso di tassazione
intermedia (art. 99 LT 1976, applicabile, secondo l’art. 324 cpv. 1 LT 1994, a
tutte le tassazioni per i periodi fiscali fino al 31 dicembre 1994), gli
elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati
secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3
LT 1976).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo
fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito
dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici
mesi (art. 99 cpv. 1 LT 1976). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art.
96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4 DIFD).
Il reddito accertato per
la tassazione intermedia fa quindi stato, a meno che vi siano fattori
straordinari, anche per il periodo di tassazione successivo (CDT
n. 200 del 26 settembre 1994 in re Be.; cfr. anche RF 1993 pag.
492).
4.2.
La situazione, sotto
questo profilo, non è mutata con l’entrata in vigore della nuova LT e della
LIFD.
All'inizio
dell'assoggettamento, come pure in caso di tassazione intermedia, limitatamente
però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (art. 46
cpv. 2 e 3 LIFD; art. 56 cpv. 2 e 3 LT 1994), il reddito è determinato:
a) per il periodo
fiscale in corso:
• per
l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a
LIFD);
• per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a
LT 1994).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).
- Nel caso in esame si
pone preliminarmente il problema di sapere se sia ricevibile il ricorso contro
la tassazione ordinaria IC/IFD 1995-96, quando non è stata impugnata la
tassazione intermedia che stabilisce il reddito aziendale valido per quella tassazione
come pure per quella ordinaria immediatamente susseguente.
Deve dunque essere
esaminata preliminarmente la questione di sapere se la tassazione intermedia
IC/IFD 1993-94, con effetto dal 1° marzo 1994, sia cresciuta in giudicato.
Questa parrebbe essere la
tesi dell’autorità di tassazione, che ha considerato lo scritto del 3 aprile
1996 unicamente quale reclamo contro la tassazione ordinaria.
5.1.
Questa Camera ha già avuto
occasione di stabilire che è tale da deludere l'affidamento del contribuente la
condotta dell'autorità fiscale che emette a distanza di pochi giorni due
decisioni relative a periodi fiscali diversi ma ad un medesimo periodo di
computo, omettendo di chiedergli, in considerazione della complessità e
dell’ostilità della “macchina” fiscale per un profano, se il reclamo non fosse
da intendere come interposto anche contro la tassazione intermedia, risp.
quella ordinaria successiva (cfr. CDT n. 168 del 27 agosto 1993
in re K.J.D.; CDT n. 234 del 22 marzo 1995 in re A. Sc.).
5.2.
Le considerazioni appena
enunciate meritano, a maggior ragione, di trovare applicazione nel caso
concreto, in considerazione delle sue particolarità.
Il reclamo del 3 aprile
1996 indica infatti in epigrafe di impugnare la decisione dell’ 11 marzo 1996,
che è in realtà la tassazione intermedia 1993-94, ma scambiandola per quella
del periodo ordinario 1995-96.
Tuttavia appare chiaro dal
tenore del reclamo che la contestazione verte sul reddito 1993-94, che non
corrisponderebbe alla contabilità. Non v’è quindi dubbio che nelle intenzioni
del contribuente oggetto della contestazione era il reddito alla base della
tassazione intermedia 1993-94, valido anche per la successiva tassazione ordinaria.
In simili condizioni,
anche facendo astrazione dal richiedere ulteriori precisazioni al contribuente
prima della scadenza del termine di reclamo, lo scritto del 3 aprile 1996 non
poteva essere inteso se non come reclamo sia contro la tassazione intermedia
sia contro la tassazione ordinaria successiva. Decidere diversamente significherebbe
peccare di un formalismo eccessivo nei confronti di un contribuente a digiuno
di conoscenze specifiche nel campo fiscale.
5.3.
Sulla base di questa
conclusione, la Camera dovrebbe retrocedere gli atti all’autorità fiscale
perché entri nel merito del reclamo del 3 aprile 1996 contro la tassazione
intermedia IC/IFD 1993/94.
Tuttavia, proprio per la
ragione per cui questa Camera ritiene che l’autorità fiscale doveva estendere
anche alla tassazione intermedia l’esame di merito del reclamo tempestivamente
presentato dal contribuente il 3 aprile 1996, si giustifica di rinunciare al
rinvio degli atti all’ Ufficio di tassazione e di considerare, per economia di
giudizio, la decisione impugnata in questa sede come una valida decisione di
reiezione anche in materia di tassazione intermedia 1993-94. In altri termini,
proprio perché il periodo di computo di entrambe le tassazioni è lo stesso ed i
fattori contestati pure, questa autorità giudiziaria incorrerebbe a sua volta
in eccessivo formalismo, se decidesse di obbligare l’autorità amministrativa a
prendere una decisione sul cui contenuto non è più possibile nutrire alcun dubbio.
Pertanto, nelle
considerazioni che seguono, saranno congiuntamente esaminati sia il ricorso in
materia di tassazione intermedia IC/IFD 1993/94 sia quello contro la tassazione
IC/IFD 1995/96.
- 6.1.
Né la LT né il DIFD
stabiliscono un lasso di tempo preciso per l'accertamento del reddito medio da
riportare a un anno e consentono alle autorità fiscali di scegliere il periodo
di computo avuto riguardo alla ratio della norma, allo scopo di ottenere
un risultato che rifletta la situazione reale del contribuente (DTF
103 Ib 322; STF del 5 settembre 1984 in re D. Me., non
pubblicata, consid. 2 b; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 12 ad art. 41, p. 763 s.).
Come rilevato dal
Tribunale federale in DTF 103 Ib 344 la formulazione “calcolato
su un anno” e - data l'identità dei principi - anche quella del diritto
cantonale “riportato a dodici mesi” (art. 41 cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1 LT
1976) stanno a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su un
reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento (STF del 5
settembre 1984; Rep. 1980 pag. 33).
6.2.
Orbene, nel caso in esame,
non è in discussione l’ampiezza del periodo preso in considerazione dall’
Ufficio di tassazione per determinare il reddito aziendale del contribuente dal
momento in cui si è verificato l’evento generatore della tassazione intermedia.
Ufficio di tassazione e ricorrente
convengono, e con loro questa Camera, che il periodo 1° marzo 1994 - 31
dicembre 1994 sia sufficientemente significativo.
6.3.
La contestazione concerne
unicamente la ripresa effettuata dall’ Ufficio di tassazione sulle spese di
rappresentanza.
Orbene, malgrado quanto
affermato dal contribuente nel reclamo, la posizione contabile “spese di
rappresentanza” non poggia su giustificativi ineccepibili, quanto piuttosto su
di una valutazione. Il contribuente, benché richiesto da questa Camera, non è
infatti stato in grado di produrre le pezze giustificative, ma unicamente di formulare
per iscritto delle giustificazioni.
Questa Camera ha dal canto
suo potuto appurare che il ricorrente svolge effettivamente parte del suo
lavoro fuori cantone, con conseguente necessità di prendere i pasti e di
pernottare lontano dal proprio domicilio.
La valutazione di fr.
600.-- mensili per spese di trasferta (incluse contabilmente in quelle di
rappresentanza) non appare eccessiva.
Alla luce di queste
precisazioni non si giustifica, a mente di questa Camera, di scostarsi
dall’utile che si rileva dalla contabilità, malgrado l’assenza di
giustificativi ineccepibili.
L’utile di fr. 33’068.95,
che si riferisce a un periodo di dieci mesi, riportato a dodici dà un reddito
aziendale di fr. 39’683.--.
6.4.
Malgrado l’esito del
ricorso, questa Camera rivolge al ricorrente l’invito a conservare
scrupolosamente le pezze giustificative delle trasferte per i prossimi periodi.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 13 maggio 1996 in materia di IC/IFD
1995-95 e la tassazione dell' 11 marzo 1996 in materia di IC/IFD 1993-94
(intermedia dal 1° marzo 1994) sono riformate nel senso che il reddito
aziendale è ridotto a fr. 39'683.-- di media annua.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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