-
che, con decisione del 20
febbraio 1995, l' Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava ai coniugi
__________ e __________ __________, rispettivamente ausiliaria in una
panetteria lei e venditore ambulante lui, la tassazione IC/IFD 1993/94, nella
quale il reddito imponibile era quantificato in complessivi fr. 38'306.- in
media annua, essendo il reddito da attività indipendente del marito stato
elevato dai fr. 11'000.- dichiarati a fr. 24'000.-;
-
che i contribuenti
insorgevano con tempestivo reclamo e, convocati dall'autorità fiscale ad
un'udienza, precisavano che l'attività di venditore ambulante del signor
__________ __________ non aveva dato un reddito netto superiore a quello
dichiarato, sebbene non fosse possibile dimostrare tale circostanza, mancando
ogni documentazione al riguardo;
-
che, accogliendo in parte
il gravame, l' Ufficio di tassazione riduceva, con decisione su reclamo del 24
aprile 1995, il reddito aziendale da fr. 24'000.- a fr. 15'000.-;
-
che, con scritto dell'8
maggio 1995, indirizzato all'autorità fiscale ma da questa trasmesso alla
Camera di diritto tributario per ragioni di competenza, i coniugi __________
chiedono di essere convocati per discutere sul reddito aziendale, ritenuto
"non conforme a quanto dichiarato";
-
che il 24 maggio 1995 la
CDT ha assegnato ai ricorrenti un termine di 10 giorni per motivare il ricorso
con la comminatoria di irricevibilità;
-
che il termine di grazia è scaduto infruttuoso;
-
che secondo l'art. 227
cpv. 1 LT-1994, applicabile alla fattispecie, se il ricorso non soddisfa i
requisiti stabiliti dalla stessa norma, secondo la quale cioè il ricorrente
deve indicare le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di
prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente,
allora al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi con la
comminatoria dell'irricevibilità;
-
che lo stesso principio
vale ora anche in materia di imposta federale diretta, in virtù dell'art. 140
cpv. 2 LIFD, che contiene una norma analoga a quella cantonale e che pare
applicabile alla fattispecie per effetto dell'art. 221 cpv. 2 LIFD;
-
che infatti il Consiglio
federale, incaricato dall'art. 221 cpv. 2 LIFD di determinare l'entrata in
vigore della nuova legge, ha scelto la data del 1° gennaio 1995 e nel diritto
amministrativo vige il principio per cui in materia procedurale si applicano a
tutte le questioni pendenti le nuove norme nel procedimento dinanzi
all'autorità adìta, a prescindere dal fatto che la fattispecie si sia realizzata
prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge (Imboden/Rhinow,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, VI ediz., Basilea 1986, p. 106; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992, vol. I, p. 127; Moor,
Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna 1994, p. 171; DTF
113 Ia 412);
-
che tuttavia, alla luce
del mancato rispetto, da parte del ricorrente, del termine impartitogli per
emendare il suo ricorso, può essere lasciata aperta la questione di stabilire
se la procedura applicabile sia quella della LIFD oppure quella dell'abrogato
DIFD, come si potrebbe essere indotti a concludere leggendo una pubblicazione
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, che, illustrando le
innovazioni introdotte dalla LIFD, osserva che per i due anni fiscali che
precedono l'entrata in vigore della legge è applicabile il vecchio diritto,
"segnatamente in caso di tassazione intermedia, di tassazione con il
sistema postnumerando, (ad es. in caso di arrivo dall'estero e di riscossione
di eventuali imposte annue", senza quindi distinguere tra diritto
sostanziale e diritto procedurale (cfr. ASA 61 p. 48);
-
che infatti l'applicazione
della nuova procedura risulta comunque più favorevole ai ricorrenti per il
fatto che, in virtù dell'abrogato art. 101 cpv. 2 DIFD, applicabile in virtù
del rimando dell'art. 106 cpv. 3 DIFD, un ricorso generico doveva considerarsi
irricevibile senza che occorresse assegnare un termine supplementare per
rimediare al difetto di motivazione e di una proposta concreta, sicché
l'autorità fiscale non doveva tener conto di reclami generici che non
contenessero "una motivazione oggettiva delle proposte fatte"
(cfr. RF 1989 p. 536; ASA 58 p. 285; CDT
323/88 in re C.S.; CDT 116-118 del 17 maggio 1991 in re S.K.), né
era sufficiente la motivazione secondo cui una tassazione "sarebbe
fortemente esagerata" (Sammlung BGE 558 = STF del 19
maggio 1978) e neppure bastava la richiesta di essere convocato ad un'udienza (CDT
n. 7 del 22 febbraio 1991 in re G. D. e V);
-
che dunque, nella fattispecie,
la Camera di diritto tributario ha attribuito ai ricorrenti, con lettera del 24
maggio 1995, un termine di 10 giorni per motivare il gravame, sia per l'IC sia
per l'IFD, avvertendoli che la scadenza infruttuosa di tale termine avrebbe
comportato il rifiuto di entrare nel merito dello stesso;
-
che, per il fatto che,
come detto, la motivazione del ricorso è pervenuta solo in data 19 giugno 1995,
la Camera deve constatare l'irricevibilità del gravame, essendo un termine di
dieci giorni sufficiente a consentire la sanatoria di un ricorso, a meno che
non si voglia attribuire al ricorrente un termine di ricorso più lungo di
quello che spetta agli altri contribuenti, per il solo fatto che il suo gravame
è difettoso (cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 428)
-
che, a mero titolo abbondanziale,
si precisa che il ricorso non avrebbe comunque potuto essere accolto neppure
nel merito, non essendovi né nell'incarto fiscale né allegata al ricorso alcun
elemento che possa permettere di quantificare il reddito aziendale del
ricorrente, che è d'altronde stato notevolmente ridotto già in sede di
decisione su reclamo (da fr. 24'000.- a fr. 15'000.-) ed è ormai vicino
all'importo dichiarato dallo stesso contribuente (fr. 11'000.- in media annua);
-
che, d'altra parte, non
possono essere prese in considerazione le osservazioni contenute nella
motivazione del ricorso, pervenute con lo scritto del 19 giugno 1995, per il
semplice fatto che esse si riferiscono all'evoluzione del commercio del
ricorrente successiva alla fine del periodo di computo determinante per la
tassazione impugnata (per la tassazione 1993/94 periodo di computo sono gli
anni 1991/92);
-
che questa Camera vuole
attirare l'attenzione dei ricorrenti sulla possibilità, offerta dall'art. 224
cpv. 1 LT-1976 ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di
circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale
per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe
loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento
degli importi dovuti;
-
che la domanda di condono,
motivata e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata
all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT), e la
decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle imposte
comunali (art. 268 cpv. 2 LT).
visti per le spese gli art. 111 DIFD,
144 LIFD e 231 LT-1994
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD e 146
LIFD).