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Numero d'incarto:
80.1995.88
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00088
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 9 maggio 1995
in
materia di: IC 93/94 (IC 69/95)
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, fiduciario alle dipendenze della __________ __________ __________,
esponeva, nella dichiarazione fiscale 1993/94, fra gli altri beni mobili,
trenta azioni della __________ __________ __________ di __________, attribuendo
loro il valore di fr. 1'000.– cadauna.
Notificandogli la
tassazione IC 1993/94, con decisione del 28 novembre 1994, l' Ufficio di
tassazione di Mendrisio imponeva peraltro i suddetti titoli al valore di fr.
918'000.–, spiegando nell'allegata motivazione di avere proceduto ad una
valutazione delle azioni e di avere potuto così attribuire ad ognuna un valore
di fr. 30'600.–.
Il contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 29 novembre 1994, nel quale definiva
inverosimile la stima del valore delle azioni effettuata dall'autorità fiscale.
In un complemento al reclamo, inviato all' Ufficio di tassazione il 3 gennaio
1995, osservava che il valore di stima, utilizzato per la valutazione delle
azioni, non corrispondeva a quello effettivo dell'immobile. Chiedeva pertanto
di prendere in considerazione, invece del valore di stima ufficiale (fr.
3'321'415.–), il prezzo attribuito all'immobile al momento dell'acquisto delle
azioni, intervenuto in data 10 gennaio 1992.
Nel corso di un'udienza,
tenutasi il 9 maggio 1995 presso l' Ufficio di tassazione di Mendrisio, le
parti concordavano di trasmettere il reclamo alla Camera di diritto tributario,
per una decisione ai sensi dell'art. 176 cpv. 2 LT.
- 2.1.
Se un reclamo verte contro
una tassazione motivata particolareggiatamente o coinvolge questioni di
principio, la legge cantonale consente, con l'assenso del reclamante e degli
altri interessati, di trasmetterlo come ricorso alla Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello (cfr. art. 176 cpv. 2 LT; inoltre CDT n
266/88 in re P.S.).
Con questa norma il
legislatore cantonale ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto
della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150;
inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25
maggio 1983, ad art. 137). L'art. 176 cpv. 2 LT costituisce un'eccezione all'
iter procedurale ordinario previsto dalla legge; la sua applicazione va quindi
ammessa con estrema cautela. L'art. 176 cpv. 2 LT trova sostanzialmente
applicazione in due diversi casi:
a) quando
ci si trova di fronte a un caso di specie che ha formato oggetto di una
decisione dettagliatamente motivata o
b) quando
si tratta di dirimere una questione di principio.
Si tratta di casi in cui
la fattispecie non è controversa, non necessitano ulteriori accertamenti o
passi procedurali: casi, quindi, in cui viene chiesto direttamente al giudice
di pronunciare il giudizio sulla base degli atti, quando le parti si sono
espresse compiutamente, senza bisogno di ulteriori scambi di allegati o altri
atti istruttori, sugli aspetti di fatto e di diritto della fattispecie da
giudicare.
Di regola l'adozione della
procedura semplificata, prevista dall'art. 176 cpv. 2 LT, deve in linea di
massima, essere negata, quando una delle parti chiede di essere sentita dal
giudice (cfr. sentenza CDT n. 249 del 27 ottobre 1993 in re R.
C.).
2.2.
Nella fattispecie, la
Camera di diritto tributario ha già eccezionalmente acconsentito a proseguire
l'istruttoria avviata dall'autorità fiscale, commissionando in particolare una
perizia sul valore dell'immobile e concedendo alle parti di prendere posizione
al riguardo. Essendo in tal modo stato garantito, nella misura più estesa
possibile, il diritto di essere sentiti alle parti in causa, si ritiene di
poter prescindere da un'ulteriore audizione dinanzi alla Camera.
- Il problema posto
dal ricorso in esame è rappresentato dalla valutazione delle azioni dell'__________
__________ __________, effettuata dall'autorità di tassazione. Le censure del
ricorrente sono essenzialmente le seguenti: in primo luogo, contesta i criteri
di stima desunti dalle istruzioni edite dalla Conferenza dei funzionari fiscali
e dall'AFC; in secondo luogo, ritiene inapplicabile, in quanto troppo elevata,
la stima ufficiale dell'immobile; in terzo luogo, lamenta l'insufficiente
considerazione delle imposte latenti nel calcolo del valore delle azioni.
3.1.
Secondo la legge
tributaria, la sostanza è valutata, in linea di principio al suo valore venale
(art. 51 LT).
Circa la valutazione dei
titoli, la legge si limita a stabilire che le azioni, partecipazioni a società
cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di
transazione sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro
valore intrinseco (art. 55 cpv. 2 LT).
I criteri di stima scelti
dal legislatore coincidono in sostanza con quelli contenuti nelle istruzioni
emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni per i titoli non
quotati (si vedano, in particolare, le Istruzioni concernenti la
stima dei titoli non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza, ediz. 1982 e ediz.
1995).
3.2.
Per quanto attiene in
particolare alle azioni di società immobiliari, la cifra 81 delle Istruzioni
del 1982 afferma che il loro valore si stabilisce generalmente a partire dalla
quota parte del valore intrinseco della società. Quanto agli immobili
appartenenti a società immobiliari, sono stimati al valore venale e, se
quest'ultimo non è noto, al valore ufficiale, al valore di reddito o al valore
contabile, se è più elevato. Qualora la stima si fondi sul valore venale, si
concede la deduzione per imposte latenti fino a concorrenza del 20% (Istruzioni
cit., cifra 83).
Gli stessi criteri di
valutazione sono contenuti in un parere pubblicato nel 1985 dalla "Schutzorganisation
der privaten Aktiengesellschaften" di Basilea, in cui una commissione di
esperti ha rilevato che il patrimonio delle società immobiliari consiste esclusivamente
o in misura preponderante in fondi, che lo scopo di dette società è di
amministrare, utilizzare o edificare su tali fondi, e che i redditi constano
precipuamente di canoni di locazione o di affitto. Pertanto, è il solo valore
intrinseco della società, non invece il valore di reddito, a determinare la
valutazione delle azioni. Soltanto qualora il conduttore o l'affittuario
eserciti negli spazi locati un'attività commerciale o una fabbrica, allora i
redditi che pervengono alla società immobiliare dipenderanno perlopiù
dall'entità degli scambi e degli utili, ragione per cui la valutazione delle
quote di partecipazione dovrà corrispondere a quella delle azioni di società
operative (Schutzorganisation der privaten Aktiengesellschaften, Gutachten
über die Bewertung von Wertpapieren ohne Kurswert für die Vermögenssteuer, Zurigo
1975, p. 80; cfr. anche la sentenza del Tribunale amministrativo di Zurigo del
25 maggio 1978, in ZBl 80/1979 p. 232, confermata con STF del 5
dicembre 1978, in ZBl 80/1979 p. 234 ss.).
3.3.
Come accennato, se nel
calcolo del valore intrinseco si computano le riserve tacite (corrispondenti
alla differenza fra il valore contabile ed il valore determinante per la
stima), si suole considerare l'onere latente d'imposta, commisurato nel 20%
delle riserve tacite (Schutzorganisation der privaten Aktiengesellschaften,
op. cit., p. 81; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, p. 554; ZBl 80/1979 p. 233 cons. 4).
Trattandosi chiaramente di
una disposizione che ha lo scopo di introdurre una semplificazione nel calcolo
del valore delle azioni, non può naturalmente essere presa in considerazione la
richiesta del ricorrente di elevare la suddetta percentuale fino a raggiungere
le più alte aliquote previste per il calcolo dell'imposta sugli utili immobiliari.
3.4.
Il valore di partenza per
il calcolo della riserva tacita si è visto essere in primo luogo il valore
venale dell'immobile e, subordinatamente, il valore ufficiale.
Nella fattispecie,
l'autorità fiscale ha assunto, ai fini del calcolo, il valore ufficiale di
stima. Di fronte alle contestazioni del ricorrente, la Camera ha incaricato il
proprio perito di procedere ad una stima del valore venale dell'immobile. Il
perito ha rassegnato la propria perizia il 7 luglio 1995, attribuendo
all'immobile un valore di fr. 3'000'000.-. Alle parti è stata quindi offerta la
possibilità di prendere posizione sul rapporto in questione; il ricorrente ha allora
fatto osservare che, in occasione della recente espropriazione di una
superficie di 80 mq, il Comune di __________ ha pagato alla __________
__________ __________ fr. 800.- al metro, mentre il perito della Camera ha
attribuito al terreno un valore di fr. 900.- al metro.
Tenendo conto di tale
circostanza, la Camera ritiene pertanto di poter prendere in considerazione,
invece del valore ufficiale di stima, il valore accertato dal perito,
modificato però riducendo il valore al metro quadrato da fr. 900.- a fr. 800.-.
Il valore venale dell'immobile di proprietà della __________ __________
__________ è dunque stabilito in complessivi fr. 2'900'000.-.
Il valore intrinseco ai
fini della stima delle azioni deve venire allora così rettificato:
capitale
azionario fr. 50'000
riserve fr. 28'282
dividendi fr. 45'000
riserve
tacite:
-
valore
venale fr. 2'900'000
-
valore
contabile fr. 1'563'936 fr.
1'336'064
-
imposte
latenti (fr. 267'213)
valore
intrinseco fr. 1'192'133
Il valore di ogni azione
ammonta, di conseguenza, a fr. 23'843.-.
- Il ricorso è dunque
parzialmente accolto. Tuttavia, data la natura di principio della
contestazione, si rinuncia a porre almeno parzialmente a carico del ricorrente
la tassa di giustizia e le spese.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione del 28 novembre 1994 è riformata nel senso che il
valore delle azioni della Immobiliare __________ __________ è ridotto da fr.
30'585.- a fr. 23'843.- cadauna.
§§ Gli
atti sono rinviati all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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