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Numero d'incarto:
80.1995.82
Data decisione, Autorità:
23.06.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00082
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini,
presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 5
maggio 1995
in materia di: IC
94 int. (IC 64/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________, ingegnere alle dipendenze della __________ __________ __________ di
__________, è domiciliato a __________.
In data 25 aprile 1994, l'
Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione IC/IFD 1993/94,
nella quale il reddito imponibile era commisurato, rispettivamente, in fr.
49'299.- per l'imposta cantonale, ed in fr. 53'663.- per l'imposta federale
diretta. Con tempestivo reclamo, il contribuente contestava in particolare la
ridotta deduzione per spese professionali, cioè per i pasti e per il soggiorno
settimanale nel Cantone in cui lavora.
In seguito, con scritto
del 13 luglio 1994, il contribuente ritirava il suo reclamo.
- Con decisione del 12
settembre 1994, l' Ufficio di tassazione notificava al contribuente la
tassazione intermedia per matrimonio, con effetto dal 10 giugno 1994, per la
sola imposta cantonale; essa si limitava a cumulare ai suoi redditi, così come
risultanti dalla tassazione ordinaria 1993/94, quelli della moglie __________.
I coniugi impugnavano tuttavia la decisione, chiedendo la deduzione delle spese
per l'alloggio fuori cantone, per i pasti di mezzogiorno e per il trasporto,
solo per il marito.
All'udienza del 7 marzo
1995, le parti concordavano di elevare le deduzioni per spese professionali a
fr. 13'000.- in media annua. Una decisione su reclamo in tal senso veniva
notificata ai reclamanti il 10 aprile 1995.
-
__________ postula
la concessione di una deduzione per coniugi di fr. 5'700.- nonché di
complessivi fr. 25'440.- in media annua per spese di doppia economia domestica,
per entrambi i coniugi.
-
4.1.
Di regola sia l'imposta
federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito
medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1
DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le
basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione
intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art.
96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi -
elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla
tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di
professione (cfr DTF 109 Ib 11; STF II Corte di
diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 798; Rivier, Droit
fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262). Gli stessi motivi sono anche previsti dall'art.
99 cpv. 1 lett. b LT.
L'intermedia è stata
introdotta ad evitare che un adeguamento delle modifiche permanenti delle basi
della tassazione che fosse preso in considerazione soltanto nel successivo
periodo di tassazione avesse per il contribuente conseguenze eccessivamente
rigorose (cfr. STF 10.9.85 in re M.N.).
4.2.
La tassazione intermedia è
fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli
elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati (cfr. art. 100 cpv.
2 LT; inoltre art. 96 cpv. 1 DIFD). Gli elementi di reddito e di sostanza colpiti
dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio
dell'assoggettamento (cfr. art. 100 cpv. 3 LT; inoltre art. 41 cpv. 4 DIFD).
Ne consegue che il reclamo
e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli
elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT
n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non
può, impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare
eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base
(cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.).
Nella procedura di reclamo
o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi
soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che
giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi
di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta
(cfr. Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 417; STF
del 27 settembre 1985 in re F.B., cons. 2 b).
- Nella fattispecie,
si tratta di applicare i descritti criteri di calcolo dell'imponibile, ai fini
di una tassazione intermedia, nel caso particolare, previsto dall'art. 99 lett.
a LT, della tassazione intermedia per matrimonio. Ci si deve
confrontare, in altre parole, con la questione di stabilire quali siano gli elementi
di reddito o di sostanza che sono stati modificati dal sopravvenuto motivo
di intermedia (cfr. art. 100 cpv. 2 LT) e per i quali si procede dunque ad una commisurazione
secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento, cioè ad una tassazione
nel presente (cfr. art. 100 cpv. 3 LT).
5.1.
Questa Camera è infatti a
conoscenza del fatto che la prassi dell'autorità fiscale è di considerare
alquanto limitati gli effetti della tassazione intermedia per matrimonio, così
come, simmetricamente, di quella per divorzio: in occasione di tale tassazione
intermedia, ci si limita a cumulare i fattori imponibili dei coniugi (sostanza
e reddito) e le relative deduzioni, senza per contro commisurarli ex novo,
passando dal sistema ordinario della tassazione praenumerando (quello
previsto dall'art. 95 LT, secondo cui "l'imposta sul reddito è calcolata
sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale") a
quello, valido per l'inizio dell'assoggettamento, della tassazione postnumerando
(per cui viene imposto "il reddito conseguito... durante almeno un anno,
riportato a 12 mesi", cfr. art. 96 cpv. 1 LT). La ragione di tale modo di
procedere è che, diversamente dai casi della tassazione intermedia per cessazione
dell'attività lucrativa o mutamento della professione, nel caso
dell'intermedia per matrimonio non vi sono elementi di reddito e di sostanza colpiti
dalla modifica.
5.2.
La descritta prassi
dell'autorità fiscale cantonale è condivisa da questa Camera, che ha già avuto
modo di affermare ripetutamente che, in caso di intermedia per divorzio, non si
procede ad un accertamento ex novo dell'insieme dei fattori imponibili,
come in caso di tassazione ordinaria, ma ci si limita a "correggere"
la tassazione precedente, limitatamente ai fattori di reddito e di sostanza che
si sono aggiunti o sono venuti meno, in conseguenza del divorzio o della
separazione (cfr. Holtz, Steuerrechtliche Folgen der Ehescheidung,
Berna 1989, p. 26; ASA 57 p. 155 s.), mentre i redditi conseguiti
dai singoli coniugi e le relative spese di conseguimento continuano a
soggiacere al principio della periodicità (cfr. e contrario Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 802). Toccata è
unicamente l'attribuzione dei redditi all'uno o all'altro coniuge, e la
deduzione/imposizione degli alimenti erogati (cfr. CDT n. 190 del
2 agosto 1989 in re L.I.).
Le considerazioni che
portano ad escludere il passaggio dal sistema praenumerando a quello postnumerando,
nell'ambito della tassazione intermedia per divorzio, impongono di non trattare
diversamente il caso simmetrico della tassazione intermedia per matrimonio. In
concreto, quella per matrimonio è una mera tassazione intermedia di carattere tecnico,
che interviene cioè esclusivamente al fine di consentire il passaggio da una
modalità di tassazione - quella per i c.d. "altri contribuenti", che
sono imposti in particolare con un'aliquota più onerosa (cfr. art. 36bis
LT) - ad un'altra, cioè quella per coniugati (cfr. anche la giurisprudenza del Canton
Basilea-Campagna, in BlStpr 1993 p. 368, che parla, per il caso
dell'intermedia per matrimonio, di "reine Faktorenaddition").
5.3.
Così come non si
giustifica, pertanto, la commisurazione nel presente dei redditi dei coniugi,
allo stesso modo non è il caso di attualizzare neppure le deduzioni dal reddito,
se non altro perché ad un determinato reddito non possono contrapporsi deduzioni
che si riferiscono ad un periodo di computo diverso.
5.4.
Si tenga presente,
d'altronde, che in altri cantoni che, come il Canton Ticino, conoscono la
tassazione intermedia per matrimonio, si procedeva, prima dell'entrata in
vigore dell'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale (CF), che ha stabilito il
principio della parità di trattamento fra uomo e donna, ad una tassazione nel
presente, sulla base cioè dei redditi conseguiti dopo il matrimonio,
limitatamente alla persona della moglie; per quanto concerne i redditi del
marito, si riprendevano invece i redditi della tassazione ordinaria. La
giustificazione di tale prassi deve ricercarsi nel fatto che, prima
dell'entrata in vigore del suddetto articolo costituzionale, con il matrimonio
la donna cessava di essere soggetto fiscale, sicché la tassazione intermedia
per matrimonio equivaleva in concreto ad una tassazione per cessazione dell'assoggettamento
della moglie (cfr., a tale proposito, Fellmann, Leitsätze zum Luzerner
Steuergesetz, Berna 1988, p. 296; StE 1991 B 63.12 n. 1). Il
principio della parità di trattamento impone invece di considerare soggetti
fiscali sia il marito sia la moglie, ragione per cui il matrimonio non ha
alcuna ripercussione sull'assoggettamento della moglie alla sovranità fiscale (Höhn,
Die Besteuerung der Ehepaare im Lichte des Gleichheitsgrundsatzes, in ASA
52 p. 129). In seguito all'entrata in vigore dell'art. 4 cpv. 2 CF, vi sono
anche cantoni che hanno completamente rinunciato ad una tassazione intermedia
per matrimonio (per esempio Zurigo); anche il Canton Ticino vi ha rinunciato,
nella nuova legge tributaria, in vigore dal 1° gennaio 1995.
5.5.
Da quanto detto discende
chiaramente che l'autorità fiscale aveva correttamente operato, allorché,
emettendo la tassazione intermedia per matrimonio, si era limitata a cumulare,
da un lato, i redditi dei coniugi, e, dall'altro, anche le deduzioni che si riferiscono
a detti redditi, riprendendo tali fattori dalle rispettive tassazioni già
cresciute in giudicato. Ha invece operato in contrasto con la legge e con la
prassi, quando, in sede di accordo, ha concesso un'ulteriore deduzione per
spese professionali, entrando nel merito di una richiesta che lo stesso
contribuente aveva già proposto in un reclamo contro la tassazione ordinaria IC/IFD
1993/94, ma che aveva poi ritirato, lasciando che tale tassazione passasse in
giudicato.
- Secondo l'art. 182
LT la Camera di diritto tributario istruisce il ricorso senza essere vincolata
alle domande delle parti; ciò comporta, fra l'altro, che la tassazione impugnata
può anche essere modificata a svantaggio del ricorrente, qualora emerga dalle
circostanze che essa era insufficiente (cfr. art. 182 cpv. 4 e art. 177 cpv. 4
LT, quest'ultimo applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 181 cpv 3 LT).
In tal caso, non è concesso di ritirare il ricorso, ma il ricorrente deve
essere messo in grado di formulare le proprie osservazioni.
In tal modo, la Camera di
diritto tributario può, nel caso in esame, riformare la decisione impugnata e
ricondurla a quella originaria, senza che il ricorrente possa neppure
appellarsi al contenuto dell'accordo, concluso fra lui e l'autorità fiscale
all'udienza del 7 marzo 1995. È vero, infatti, che, benché la legge tributaria
ticinese non lo preveda espressamente, dottrina e giurisprudenza sono concordi
nell'ammettere a determinate condizioni l'istituto processuale dell'accordo
transattivo (Verständigung; cfr. Blumenstein, in ASA 17,
p. 1 ss.; Reimann / Zuppinger / Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz,
Vol. III, Berna 1969, p. 336 s.; Masshardt/Tatti, Commentario
IFD, Lugano 1985, p. 14; cfr. anche la giurisprudenza di questa Camera, in
particolare CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T.G. e T., in RDAT
II-1993 p. 343; n. 79/81 del 3 maggio 1993 in re K.R.). Secondo la dottrina più
recente, si tratta di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco
e contribuente, che viene assimilato alla figura civilistica della transazione
extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia od una incertezza
circa una relazione giuridica (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108; Rickli, Die Einigung zwischen
Behörden und Privaten im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; Duss,
Zwischen Norm und Sachverhalt, in ASA 59, p. 69) .
L'accordo può tuttavia
portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare, che
richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 5; Reimann / Zuppinger / Schärrer, op. cit., p.
337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi casi in cui, data la
natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non è possibile un
accertamento esatto. Non può invece portare ad una tassazione contraria alla
legge (Masshardt/Tatti, loc. cit.), il che equivale a dire che
non è ammessa una transazione che abbia ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione
del diritto.
Di conseguenza, l'autorità
fiscale non è vincolata all'accordo del 7 marzo 1995, poiché esso è in
contrasto con la legge; se la Camera di diritto tributario decidesse di
considerare vincolante un simile accordo, violerebbe il principio di legalità e
giustificherebbe una manifesta disparità di trattamento a favore del ricorrente.
Al ricorrente è stata data
la possibilità di prendere posizione in merito alle descritte risultanze
dell'istruttoria; con scritto del 6 giugno 1995, egli si è rimesso al giudizio
della Camera.
- La decisione
impugnata deve dunque essere riformata nel senso che la deduzione per doppia
economia domestica è ridotta da fr. 8'800.- a fr. 5'150.-. Quanto all'ulteriore
richiesta del ricorrente, di beneficiare della deduzione di fr. 5'700.- per
attività lucrativa dei coniugi, si precisa che la stessa è già stata concessa
d'ufficio dall'autorità di tassazione.In considerazione della particolarità del
caso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le
spese, nonostante l'esito del ricorso.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è respinto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 10 aprile 1995 è riformata nel senso
che la deduzione per doppia economia domestica è ridotta da fr. 8'800.- a fr.
5'150.-.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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