-
che __________ __________,
attualmente domiciliata a __________, è limitatamente imponibile nel Canton
Ticino, quale comproprietaria di un immobile ad __________;
-
che, con decisione del 29
aprile 1992, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava alla
contribuente la tassazione IC 1991/92, imponendo una sostanza di fr. 32'333.-
ed un reddito di fr. 1'175.-;
-
che ella impugnava la
decisione citata con reclamo del 19 maggio 1992, in lingua tedesca;
-
che l'autorità fiscale le
attribuiva, con scritto del 29 aprile 1992, un termine perentorio fino al
successivo 9 giugno per tradurre il suo gravame, avvertendola nel contempo che
l'infruttuosa scadenza del termine avrebbe comportato la dichiarazione di irricevibilità
del reclamo;
-
che la suddetta lettera
dell'autorità fiscale veniva peraltro rispedita al mittente dalle poste, con
l'indicazione "Traslocato", né l' Ufficio di tassazione otteneva
indicazioni circa il nuovo domicilio della contribuente, dopo essersi rivolto
alle autorità comunali di __________ (), di __________ -
(__________) e di __________;
-
che, di conseguenza, non
essendogli fino ad allora pervenuta la richiesta traduzione, l' Ufficio di
tassazione dichiarava irricevibile il reclamo con decisione del 28 novembre
1994, indirizzata a __________;
-
che, con ricorso del 24
aprile 1995 alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
l'annullamento della decisione impugnata, chiedendo la deduzione dei debiti
privati, non considerati dall'autorità di tassazione;
-
che la Camera di diritto
tributario, oltre all'esame preliminarmente volto a sapere se il ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato
da una persona legittimata, deve anche accertare se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
-
che, se l'irricevibilità
del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi
all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre nel caso
contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità (cfr., p. es., sent.
CDT n. 362/90 in re N.S.);
-
che, contro le decisioni
su reclamo è dato ricorso, in materia di imposta cantonale, entro trenta giorni
dalla loro intimazione (cfr. art. 181 cpv. 1 LT), sicché il gravame, interposto
in data 24 aprile 1995 contro una decisione su reclamo del notificata il 28
novembre 1994 è manifestamente tardivo;
-
che per intimazione o
notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un
suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrecht, IV ediz., vol. I, Basilea 1992, pp. 157; CDT
n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre
1986 in re K.B.);
-
che, quando un invio
raccomandato non può essere consegnato, viene depositato nella buca lettere un avviso
di ritiro, nel qual caso l'invio si considera però notificato non al momento
del deposito dell'avviso nella bucalettere ma soltanto al momento in cui il
destinatario lo ritira all'ufficio postale;
-
che, se tuttavia il ritiro
non avviene entro il termine di custodia di sette giorni, l'invio è nondimeno
considerato come notificato l'ultimo giorno di giacenza (cfr. DTF
100 III 7; CDT n. 32 del 21 gennaio 1983 in re G.; CDT
n. 358 del 6 ottobre 1986 in re S.M.);
-
che, nella fattispecie,
l'autorità fiscale ha notificato la decisione su reclamo all'indirizzo
"__________ __________ - __________ __________ __________ ", ma la lettera
raccomandata in questione è ritornata al mittente con l'indicazione "Unbekannt",
apposta verosimilmente da un funzionario delle PTT di __________;
-
che la ricorrente sostiene
di aver conosciuto il contenuto della decisione solo il 31 marzo 1995,
allorché, dopo che ella stessa si era rivolta all' Ufficio di tassazione per
sollecitare l'evasione del proprio reclamo del 1992, l'autorità fiscale gliene
ha inviato copia all'indirizzo di __________;
-
che deve dunque essere
valutata la validità dell'intimazione all'indirizzo di __________, alla luce
delle difficoltà incontrate dall'autorità di tassazione nella determinazione del
recapito della contribuente;
-
che, infatti, come già
accennato, la tassazione IC 1991/92 è stata notificata all'indirizzo di
__________ e verosimilmente ricevuta dalla contribuente, che l'ha tempestivamente
impugnata, senza censurare l'indicazione del recapito;
-
che, di conseguenza, non
dovrebbe potersi muovere alcun rimprovero all'indirizzo dell' Ufficio di
tassazione, che, avendo inviato, pochi giorni dopo la notifica della tassazione,
la richiesta di traduzione del reclamo allo stesso indirizzo, si è visto ritornare
la busta con l'indicazione "Traslocato", senza peraltro avere ricevuto
dalla contribuente alcun avviso di un trasferimento imminente o già avvenuto;
-
che infatti, secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, colui che si assenta per un periodo
prolungato quando una procedura é in corso, senza preoccuparsi di farsi
trasmettere la corrispondenza recapitata all'indirizzo indicato all' autorità e
senza comunicare a quest'ultima il nuovo indirizzo, deve ammettere che l' invio
indirizzato al suo vecchio indirizzo sia avvenuto in modo valido, quando poteva
attendersi, durante la sua assenza, la notifica di un atto dell'autorità (DTF
117 V 132 consid. 4a; ASA 62 p. 704 consid. 2b);
-
che, tuttavia,
dall'incarto fiscale non emerge alcuna indicazione univoca in merito al
trasferimento della contribuente da __________ - ove era stata notificata
ancora nel mese di aprile del 1990 la tassazione 1989/90 - a ,
risultando al contrario dalla stessa dichiarazione fiscale 1991/92, verosimilmente
inoltrata dalla contribuente nel corso del 1991, che ella ha corretto
l'indirizzo stampato sul formulario () con quello di __________, ove
pure ha dichiarato sullo stesso formulario di avere il proprio domicilio;
-
che non è pertanto possibile
escludere che, se l'autorità fiscale avesse indirizzato la propria lettera,
prima, e la decisione su reclamo, poi, a quest'ultimo indirizzo, tutte le
successive indagini intraprese al fine di stabilire il nuovo domicilio della
contribuente avrebbero potuto essere evitate e la decisione su reclamo avrebbe
potuto essere regolarmente portata a sua conoscenza, mettendola in condizione
di impugnarla tempestivamente;
-
che il termine di ricorso
deve allora essere fatto decorrere dalla data in cui alla ricorrente è stata
trasmessa la copia della decisione impugnata, ragione per cui il gravame in
esame deve essere considerato tempestivo;
-
che le stesse
considerazioni che hanno indotto a dichiarare tempestivo il ricorso alla Camera
di diritto tributario, segnatamente il mancato invio della corrispondenza all'indirizzo
di __________ indicato dalla contribuente sul formulario della dichiarazione
fiscale 1991/92, impongono di concludere che anche la richiesta di traduzione
del reclamo avrebbe dovuto essere inviata a tale indirizzo, anziché a quello di
__________, che dall'incarto fiscale non è neppure possibile stabilire come sia
stato conosciuto dall'autorità di tassazione;
-
che, di conseguenza, deve
essere censurata la decisione dell'autorità fiscale, che si è rifiutata di
entrare nel merito del gravame, argomentando che la contribuente non aveva
ottemperato all'invito di tradurlo;
-
che infatti, l' Ufficio di
tassazione che, ricevendo un reclamo redatto in una lingua diversa dal quella
ufficiale del Cantone, si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo,
senza segnalare prima tale vizio al reclamante e senza attribuirgli contestualmente
un termine per la traduzione, emetterebbe una decisione viziata da eccesso di
formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli,
La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence,
in Rep. 1991 p. 234). ;
-
che, nella fattispecie,
per le circostanze descritte, la contribuente non ha potuto conoscere la
richiesta di traduzione del reclamo, ragione per cui non ha potuto sanare il
vizio nel termine attribuitogli;
-
che, alla luce delle
considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata e
gli atti devono essere retrocessi all' Ufficio di tassazione, perché si
pronunci nel merito del reclamo, dopo aver richiesto alla contribuente la
documentazione relativa ai debiti privati di cui chiede la deduzione;
-
che, dopo aver appreso
che, pendente il ricorso alla Camera di diritto tributario, all' Ufficio di
tassazione è stato segnalato dal Comune di __________ il trasferimento del
domicilio della ricorrente da __________ a __________, si vuole comunque avvertire
la ricorrente dei pericoli cui ella si espone, non avvertendo l'autorità
fiscale dei suoi frequenti trasferimenti, per il fatto che, come detto, l'invio
indirizzato all'ultimo indirizzo noto all'autorità è ritenuto, in linea di
principio, valido.
visto per le spese l'art. 185 LT
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 28 novembre 1994 (intimata il 31 marzo
1995) è annullata e gli atti sono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna,
perché entri nel merito del reclamo.