AIUTO
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Numero d'incarto:
80.1995.7
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00007
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 11 gennaio 1995
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
__________ e __________ __________,
,
rappr. da.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ __________,
dirigente della __________ __________ di ,
è domiciliato a __________ (), dove risiedono la moglie e i tre
figli. Durante la settimana occupa un appartamento, di proprietà della
compagnia d'assicurazione che dirige, a __________.
Nella
dichiarazione d'imposta IC/IFD 1991-92 il contribuente ha chiesto la deduzione
dal reddito delle spese di trasporto per fr. 3'000.--, delle spese di doppia
economia domestica di fr. 4'400.--, delle spese di alloggio per fr. 8'400.--. L'
Ufficio di tassazione ha invece ammesso unicamente una deduzione di fr. 500.--
per spese di trasporto, argomentando che determinante per il giudizio
sull'ammissione o meno delle spese professionali è il luogo di dimora nel
Cantone e non quello di domicilio della famiglia all'estero (cfr. decisione su
reclamo del 12 dicembre 1994).
- Con tempestivo
ricorso dell' 11 gennaio 1995 __________
__________, assistito dall'avv. __________, ripropone in questa sede la
deduzione delle spese professionali, così come chiesto nella dichiarazione
d'imposta.
Contesta anzitutto di
avere dimora fiscale in Ticino a'sensi dell'art. 4 LT, sostenendo invece di
essere contribuente limitatamente imponibile unicamente per il reddito del
lavoro, giusta l' art. 15 CDI. Egli va quindi considerato un "Wochenaufenthalter".
Data la considerevole distanza dal luogo di domicilio, egli è obbligato a
occupare un piccolo appartamento sul luogo di lavoro, facendo settimanalmente
rientro al domicilio. La sua situazione non è pertanto diversa da quella dei
contribuenti ticinesi che sono stati costretti a cercare lavoro fuori cantone.
Nel corso dell'udienza del
24 febbraio 1995, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni ed
il ricorrente, in particolare, ha prodotto documenti dai quali risulta che egli
ha effettivamente il domicilio in Italia.
- 3.1
L'art. 25 LT e l'art. 22bis
DIFD consentono alle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente di
dedurre le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e le
spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa e dal pernottamento. I
limiti entro cui è consentita la deduzione di tali spese sono stabiliti, ai
fini dell'imposta cantonale, da un decreto esecutivo del Consiglio di Stato, e,
ai fini dell'imposta federale diretta, da una circolare dell'Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC).
Vista la considerevole
affinità della base legale, le direttive emanate per l'applicazione dei citati
articoli della LT e del DIFD sono quasi letteralmente identiche. Tuttavia, né
la legge - rispettivamente il decreto federale - né i citati atti esecutivi
precisano i presupposti del riconoscimento delle deduzioni in discorso. Per
evitare abusi la giurisprudenza di questa Camera ha stabilito che la
concessione deve essere subordinata alla sussistenza "di una
ragionevole necessità" (cfr. le sentenze CDT n. __________ del 3 ottobre 1984 in re P. e CDT
n. __________ del 5 novembre 1984 in re
M., citate nella decisione su reclamo dell'UT di __________).
3.2
Se il luogo di domicilio
del contribuente che consegue un reddito da attività dipendente non coincide
con il luogo di lavoro e per la distanza da percorrere si giustifica ch'egli
usi un mezzo di trasporto per recarsi al lavoro, gli vengono riconosciute in deduzione
dal reddito le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro (art.
25 cpv. 1 lett.d LT e art. 22bis cpv. 1 lett. a DIFD). Se il
contribuente usa i mezzi pubblici gli vengono dedotte le spese effettive (Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 681).
Per chi esercita attività
lucrativa dipendente l'automobile non è considerato un mezzo usuale o ordinario
per l'espletamento della sua attività. Di conseguenza, per il trasferimento al
luogo di lavoro gli si riconosce, di regola, la spesa per l'uso dei mezzi
pubblici. Ciò a meno che sussistano circostanze particolari per le quali non si
possa esigere ch'egli se ne serva. Per esempio, per motivi di salute, per la
lontananza delle fermate di tali mezzi dalla propria abitazione o dal luogo di
lavoro, se non vi è coincidenza fra orari impostigli e quelli dei mezzi
pubblici, se l'uso del veicolo personale già gli è richiesto nell'ambito della
sua attività. La questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso
dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il
criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione
di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul
buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi
pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586)
non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto
(ASA 33 p. 276) (cfr. Känzig, op. cit., p. 682/83).
Se viene ammesso l'uso del
veicolo, le spese di trasferta deducibili non possono di regola essere
stabilite con esattezza. Salvo casi particolari (cfr. ASA 33 pag. 276)
l'autorità fiscale si basa su dei parametri calcolati su un veicolo di tipo
medio (attualmente fino a -.50 fr. il km): cantonalmente (per il periodo
fiscale 1993/94) queste spese sono deducibili sino a un massimo di fr. 3'300.-
l'anno (cfr. decreto esecutivo del 10 novembre 1992 del Consiglio di Stato).
Occorre precisare che la
deduzione è ammissibile soltanto se il reddito proveniente da attività
dipendente è comprovato da attestazioni ineccepibili e a condizione che dette
spese non siano rimborsate (direttamente o indirettamente) dal datore di lavoro
o da terzi (cfr. art 25 cpv. 2 LT).
3.3
Questa Camera ha già
ripetutamente precisato che le spese sostenute per il rientro settimanale
presso la famiglia all'estero, come pure la locazione di un appartamento nel
luogo di dimora e il consumo dei pasti non possono essere considerati necessari
per il conseguimento del reddito (cfr. CDT n. 3 del 29 marzo 1991, n. 197 del
26 agosto 1991; n. 184 del 28 agosto 1992 ; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz.,
vol. I, Basilea 1982, p. 689).
- Nella fattispecie,
il ricorrente nega che possa applicarsi al suo caso la giurisprudenza che
esclude il diritto alle deduzioni per i contribuenti che, lavorando nel Canton
Ticino, hanno la famiglia all'estero; egli sarebbe infatti domiciliato non a __________ bensì a __________ e di conseguenza non avrebbe nel Cantone né domicilio
né dimora ai sensi dell'art. 4 LT e dell'art. 3 DIFD. Al contrario, il suo
sarebbe un mero assoggettamento limitato, legato all'esercizio di un'attività
lucrativa dipendente, i cui redditi sarebbero imponibili nel Cantone in
applicazione dell'art. 15 Convenzione italo-svizzera sulla doppia imposizione
(CDI). La sua situazione non differirebbe pertanto da quella di un contribuente
ticinese che, non trovando lavoro nel suo Cantone, assume un lavoro dipendente in
un altro cantone, a due ore di distanza, pur mantenendo l'assoggettamento
fiscale illimitato nel Canton Ticino.
4.1
Le persone fisiche sono
illimitatamente soggette all'imposta a motivo della loro appartenenza personale
quando hanno il domicilio o la dimora fiscale nel Cantone (art. 4 cpv. 1 LT).
La dimora fiscale nel Cantone ed in Svizzera è data quando il contribuente,
senza esservi domiciliato, vi soggiorna esercitandovi un'attività lucrativa (art.
4 cpv. 3 lett. a LT). In altre parole, il dimorante viene equiparato al
domiciliato. Pertanto, determinante per il giudizio sull'ammissione o meno di
spese professionali è il suo luogo di dimora nel Cantone rispettivamente in
Svizzera e non il domicilio suo o della famiglia all'estero (cfr. CDT 3 del 29
marzo 1991; n. 197 del 26 agosto 1991; n. 184 del 28 agosto 1992).
4.2
Perché sia data la dimora
fiscale nel Canton Ticino è sufficiente che una persona fisica vi soggiorni,
senza interruzioni apprezzabili, per almeno trenta giorni esercitandovi un'attività
lucrativa (art. 4 cpv. 3 lett. a LT). Non vi è dubbio che il ricorrente
adempia tali requisiti, soggiornando nel Cantone ben più di 30 giorni per
esercitarvi un'attività lucrativa. Sebbene sia, effettivamente, difficile
delimitare il campo di applicazione dell'art. 4 cpv. 2 lett. a LT
rispetto a quello dell'art. 7 cpv. 2 lett. a LT, per il fatto che anche
per l'assoggettamento illimitato quale dimorante basta una breve permanenza in
Svizzera, si deve comunque ritenere che l'assoggettamento limitato per
esercizio di un'attività lucrativa nel cantone, ai sensi dell'art. 7 cpv. 2
lett. a LT, analogamente a quanto vale per l'art. 3 cifra 3 lett. a
DIFD, trovi un'applicazione alquanto circoscritta. Di solito, l'assoggettamento
limitato in questione riguarda professionisti dello spettacolo (solisti,
attori, cabarettisti, ma anche professionisti dello sport, atleti, cavalieri,
tennisti, giocatori di golf, ecc.), i quali sono d'altronde perlopiù
assoggettati all'imposta alla fonte (Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz.,
vol. I, Basilea 1982, p. 77 s.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, p. 100). Difficile è invece che ricadano sotto la disposizione
relativa all'assoggettamento limitato per esercizio di un'attività lucrativa dei
lavoratori dipendenti, poiché, da un lato, se sono retribuiti da un datore
di lavoro non residente e sono presenti sul territorio in modo sporadico,
sfuggono di fatto all'assoggettamento limitato, mentre, dall'altro lato, se
hanno un contratto di lavoro con un'impresa svizzera, sottostanno perlopiù
all'assoggettamento illimitato (Känzig, op. cit., p. 78).
4.3
È indubbio che il
ricorrente rientri nell'ultima eccezione menzionata, esercitando in Svizzera
un'attività lucrativa dipendente a tempo pieno, con mansioni di dirigente. Non
si comprende come possa pretendere di essere assimilato al professionista dello
spettacolo con altro lavoratore che lavora nel Cantone per qualche giorno. Egli
è invece chiaramente un contribuente illimitatamente imponibile, in virtù della
dimora fiscale sebbene abbia il domicilio all'estero. Non ha d'altronde minimamente
dimostrato che l'Italia abbia mai rivendicato l'assoggettamento illimitato.
4.4
Quanto alla pretesa del
ricorrente di essere assimilato al contribuente domiciliato nel Canton Ticino,
che lavora però in un altro Cantone e vi trascorre i giorni lavorativi in
qualità di Wochenaufenthalter, bisogna sottolineare una fondamentale
differenza fra le due fattispecie: mentre il ticinese che svolge l'attività in
un altro cantone e mantiene i vincoli familiari e sociali nel Canton Ticino,
rimane qui illimitatamente imponibile, pagando cioè le imposte sul reddito da
lavoro nello Stato ove ha il domicilio, invece il contribuente che ha la
famiglia - ed anche, come nel presente caso, il domicilio civile - all'estero,
ma lavora in Svizzera, è imposto per tale reddito non nello Stato ove ha il
domicilio bensì in quello stesso Stato nel quale esercita la propria attività
lucrativa e percepisce il relativo reddito. Al Wochenaufenthalter si
consente dunque di dedurre dal reddito che egli stesso porta nel Cantone di
domicilio le spese che sono necessarie a farglielo conseguire. Lo stesso discorso
non può valere naturalmente per il ricorrente, che si vede imporre il reddito
nello stesso Cantone in cui lo consegue, anche se poi lo trasferisce in gran
parte all'estero, ove risiede la sua famiglia.
- Ci si confronta
infine con la censura contenuta nelle osservazioni che il ricorrente ha
inoltrato alla Camera in data 27 febbraio 1995, lamentando un trattamento
discriminatorio ai sensi dell'art. 25 CDI. Da tale disposizione, nonché dall'art.
4 Cost. fed., discenderebbe, a suo avviso, l'obbligo per la Svizzera di
concedere, da un lato, agli italiani aventi domicilio in Italia lo statuto fiscale
di Wochenaufenthalter che sarebbe applicabile alle stesse condizioni ai
contribuenti in territorio svizzero, e, dall'altro, lo stesso statuto anche ai
cittadini svizzeri che, come il ricorrente, sono domiciliati in Italia.
5.1
Ebbene, l'art. 25 cpv. 1
CDI I-CH afferma che
"i nazionali di
uno Stato contraente, siano essi residenti o non di uno degli Stati contraenti,
non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od
obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno
essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella
stessa situazione".
In altri termini, tale
disposizione vieta discriminazioni fondate esclusivamente sulla cittadinanza,
qualora due contribuenti si trovino per il resto "nella stessa
situazione". Dunque, come affermato da questa Camera in una recente
sentenza relativa all'applicazione dell'analoga norma contenuta nella
convenzione con la Repubblica federale tedesca (CDT n.197 del 26 settembre 1994
in re D.K.), uno Stato contraente, che, per decidere se concedere determinate
agevolazioni fiscali distingue fra i suoi cittadini fra quelli che hanno la
propria residenza nello Stato e quelli che non l'hanno, non può certo essere
obbligato a riservare ai cittadini dell'altro Stato, che non risiedono sul suo
territorio, lo stesso trattamento dei suoi propri cittadini che risiedono sul
territorio dello Stato, ma è invece obbligato a trattarli allo stesso modo di
quei suoi cittadini che non risiedono sul territorio dello Stato; allo stesso
modo, cittadini dell'uno e cittadini dell'altro Stato contraente, che siano
entrambi limitatamente imponibili, devono essere trattati allo stesso modo
nell'ambito della loro limitata imponibilità (cfr. BStBl 1977 II 176; v. anche Locher/Meier/Von
Siebenthal, Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland-Schweiz, B 25.1 n. 5).
5.2
Ebbene, come si è detto,
ciò che conta, perché sia concessa la deduzione per le spese professionali in
questione, non è la cittadinanza del contribuente, bensì il suo domicilio o la
sua dimora; è irrilevante il fatto che il contribuente abbia la cittadinanza
svizzera oppure quella italiana, mentre è determinante la circostanza che esso
abbia il proprio domicilio o la propria dimora sul territorio dello Stato. Il
divieto di discriminazione contenuto nella CDI non può infatti essere inteso
nel senso che agli Stati contraenti possa essere sottratta la possibilità di
trarre diverse conseguenze fiscali, nel quadro del loro diritto nazionale, dal
fatto che il domicilio di una persona fisica oppure la sede di una persona giuridica
si trovino all'interno od all'estero, indipendentemente dalla nazionalità (cfr.
Locher/Meier/Von Siebenthal, op. cit., B 25.1 n. 2 e n. 3; v. anche Comité des Affaires
fiscales de l'OCDE, Modèle de Convention fiscale concernant le revenu et la
fortune, n. 4 ad art. 24).
5.3
Ne consegue chiaramente
che a torto il ricorrente lamenta la violazione del divieto di discriminazione
previsto dall'art. 25 CDI. Il fatto stesso che egli sia cittadino svizzero
dimostra l'infondatezza della sua censura, comprovando, al contrario, che
l'unica ragione per cui gli sono state negate le deduzioni richieste è
rappresentata dal fatto che egli dimora nello stesso Cantone nel quale consegue
il reddito e nel quale, per giunta, lo stesso reddito è imposto.
- Il ricorso è dunque
respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del
ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 250.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.-
per un totale di fr. 350.-
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto
tributario
Il Presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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