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Numero d'incarto:
80.1995.69
Data decisione, Autorità:
11.07.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00069
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 11 aprile 1995
in
materia di: IC 91/92 (IC 54/95)
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
è stato assoggettato illimitatamente alla sovranità fiscale cantonale durante
l’intero periodo di tassazione IC/IFD 1989-90, durante il quale era domiciliato
a __________ __________.
Il 22 settembre 1991 __________ __________
inoltrava la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1991-92; con lettera praticamente
coeva, datata 25 settembre 1991 comunicava all’ Ufficio di tassazione di aver
trasferito il proprio domicilio a __________
dal 1° settembre 1991.
L’Ufficio di tassazione di
__________ -__________ il 12 agosto 1992 notificava all’interessato due
distinte tassazioni: la tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92 con effetto
limitato per l’imposta cantonale al 31 agosto 1991, in cui venivano esposti sia
il reddito del lavoro sia quello della sostanza, e la tassazione intermedia IC
dal 1° settembre 1991 al 31 dicembre 1992, in cui veniva esposto unicamente il
reddito della sostanza immobiliare.
L’8 settembre 1992 __________ __________
presentava reclamo contro entrambe le tassazioni suddette contestando il
reddito della sostanza, le spese professionali e il valore dei veicoli.
Pendente il reclamo
all’Ufficio di tassazione giungeva una segnalazione, datata 22 febbraio 1993,
da parte di un municipale di __________ __________, in cui si affermava che __________ __________
non aveva mai realmente trasferito il proprio domicilio a __________ e che si faceva vanto di non pagare
le imposte. L’ Amministrazione cantonale delle contribuzioni si rivolgeva
pertanto all’autorità fiscale del Canton __________
per chiarire la questione del domicilio. La kantonale Steuerverwaltung del Canton
__________, con lettera del 22 luglio
1993, si dichiarava disposta a rinunciare all’assoggettamento fiscale di __________ __________
__________ richiedendo nondimeno all’autorità fiscale ticinese di trasmetterle
copia delle tassazioni cresciute in giudicato per poter procedere ai relativi annullamenti.
Il 3 maggio 1994 l’UT
sentiva il rappresentante del contribuente in relazione alle contestazioni
sollevate con il reclamo; in quell’occasione gli significava l’intenzione di
procedere alla revoca della tassazione intermedia dal 1° settembre 1991 e di considerare
il contribuente ininterrottamente domiciliato in Ticino.
Va altresì notato che il
15 aprile 1993 __________ __________ contraeva matrimonio con __________ __________
__________, dando così luogo a una nuova
tassazione intermedia con effetto dal 16 aprile 1993, che veniva notificata
all’interessato, unitamente alla tassazione ordinaria 1993-94, il 20 febbraio
1995. Con scritto dell’ 11 marzo 1995 alla Divisione delle contribuzioni __________ __________
reclamava contro le suddette tassazioni, contestando l’assoggettamento
illimitato alla sovranità fiscale cantonale ticinese.
Con uno scritto del 23
novembre 1994 __________ __________ fornisce ulteriori spiegazioni
all’autorità fiscale ticinese, spiegando le ragioni familiari che lo hanno
spinto a trasferire il proprio domicilio nel Canton __________, non da ultimo l’attività di medico assistente
esplicata in quel Cantone dal figlio e rilevando di essersi trasferito a __________ a seguito del matrimonio dal 16
aprile 1993.
Finalmente il 13 marzo
1995 l’ Ufficio di tassazione di __________
-__________ emetteva le decisioni sul
reclamo contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1991-92 e la tassazione intermedia
IC 1991-92, con effetto dal 1° settembre 1991, confermando l’assoggettamento
illimitato alla sovranità fiscale ticinese per l’intera durata del periodo di
tassazione e annullando quindi la tassazione intermedia per partenza dal
cantone.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede in sostanza l’annullamento
della decisione su reclamo emessa dall’ Ufficio di tassazione in materia di
tassazione intermedia IC 1991-92, affermando sostanzialmente di essere rimasto
domiciliato fiscalmente nel Canton __________
fino alla fine del 1994.
-
All'udienza del 26
aprile 1996 sono stati sentiti quali testi il buralista postale e il segretario
comunale di __________ __________.
Discusse le risultanze
dell'incarto e quelle testimoniali, il giudice ha proposto, trovando l'adesione
delle parti, di confermare la tassazione intermedia per partenza dal Cantone
con effetto dal 1° settembre 1991 e di allestirne una nuova per rientro nel Cantone,
segnatamente nel comune di __________,
con effetto dalla data del matrimonio, ossia dal 16 aprile 1993.
Dalle tavole processuali
emergono infatti numerosi e convergenti indizi (ad es. la chiara e non equivocabile
dichiarazione del contribuente medesimo del 25 febbraio 1993 al Comune di __________ __________
e la richiesta di una licenza edilizia al Comune di __________ pubblicata sul Foglio Ufficiale del 18 febbraio 1993)
per ritenere che, semmai vi fosse stata partenza dal Cantone, dalla data del
matrimonio il ricorrente e sua moglie risiedono a __________
e vanno quindi nuovamente assoggettati alla sovranità fiscale cantonale al più
tardi da quella data.
È altresì stato convenuto
che, prima di procedere allo stralcio del presente ricorso, questa Camera, per
il tramite della Divisione cantonale delle contribuzioni avrebbe provveduto a
dare comunicazione della soluzione proposta all'autorità fiscale del Canton __________ allo scopo di evitare una doppia
imposizione.
Con scritto del 14 luglio
1996 l'autorità fiscale del Canton __________
ha confermato di imporre __________ __________ per l’imposta cantonale solo fino
al 15 aprile 1993.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto a'sensi
dei considerandi.
§ Di conseguenza, gli atti
del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna
perché proceda come indicato al consid. 3.
-
Non si prelevano né spese
processuali né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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