AIUTO
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Numero d'incarto:
80.1995.64
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00064
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 7 aprile 1995
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
__________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
- __________, coniugata e madre di un
figlio, è domiciliata a __________ __________ (VA), e lavora a __________ di __________
presso la __________ __________. Essendo titolare di un permesso di
lavoro per confinanti, è soggetta all'imposizione alla fonte.
Con
decisione del 2 marzo 1995, l'Ufficio imposte alla fonte respingeva l'istanza
con cui la società datrice di lavoro aveva chiesto che la propria dipendente
potesse beneficiare dell'aliquota per coniugati con figlio a carico; secondo
l'autorità amministrativa, infatti la contribuente avrebbe dovuto essere
tassata come persona sola, non verificandosi i presupposti stabiliti dalla
direttiva n. 1/1995 della Divisione delle contribuzioni (DC) per la concessione
dell'aliquota più favorevole.
-
In
seguito al reclamo interposto dalla contribuente contro la suddetta decisione,
con decisione del 29 marzo 1995 l'Ufficio imposte alla fonte confermava la
propria precedente risoluzione, richiamandosi nuovamente alla direttiva della
Divisione delle contribuzioni.
-
Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto
tributario, __________ __________ - __________
chiede nuovamente l'applicazione dell'aliquota per persona coniugata con figlio
a carico, argomentando che la decisione impugnata crea un'inaccettabile
disparità di trattamento fra uomo e donna, per il fatto che un uomo nelle sue
stesse condizioni avrebbe beneficiato, secondo le direttive della DC,
dell'aliquota più favorevole.
-
4.1.
Sono
soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a. i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT;
analogo, per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b. i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta, l'art.
91 LIFD).
L'imposta
è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).
Presupposto
per la trattenuta d'imposta è che la "fonte" si trovi,
rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per
il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o
succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività
dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell'ambito della
procedura ordinaria Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über
die direkte undessteuer, Zurigo 1995, p. 341).
4.2.
Sebbene
il diritto svizzero dell'imposta sul reddito sia caratterizzato dal principio
dell'imposizione del reddito lordo globale ed in particolare dal principio
dell'imposizione in base alla capacità contributiva, tuttavia nel caso
dell'imposizione alla fonte vengono presi in considerazione necessariamente
alcuni redditi in quanto tali e le condizioni del contribuente, suscettibili di
considerazione ai fini dell'imposizione, vengono valutate in misura molto
limitata. La radicale difformità concettuale della procedura ordinaria di
tassazione, da un lato, e della procedura di tassazione alla fonte, dall'altra,
fa sì che debba essere del tutto esclusa una perfetta parità di trattamento fra
chi è assoggettato alla prima e chi sottostà alla seconda. Anche tra
contribuenti che sottostanno all'imposizione alla fonte, tale forma di
tassazione potrà tutt'al più aspirare ad una parità di trattamento, ma non
potrà mai raggiungerla. Finora, comunque, il Tribunale federale non ha mai
avuto modo di precisare a partire da quale misura le disparità di trattamento
che sono connaturate al sistema dell'imposta alla fonte acquistano una portata
inaccettabile (Zigerlig, Quellensteuern, in AA.VV., Das neue Bundesrecht
über die direkten Steuern, Berna 1993, p. 376 ss.; anche Agner/Jung/Steinmann,
op. cit., p. 345).
- 5.1.
Per
quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono
sottoposti i contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde
essenzialmente, per effetto del principio della parità di trattamento, a quello
che si avrebbe nel caso della tassazione in una procedura ordinaria. La legge
stabilisce pertanto che:
-
le
aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle persone
fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
-
si
deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi
un'attività lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86
cpv. 2 LIFD; art. 33 cpv. 2 LAID);
-
si
deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi
assicurativi, nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art.
86 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID).
L'allestimento
delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del
Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT).
Come
si vede, le istruzioni per l'allestimento delle aliquote, contenute nelle leggi
fiscali, evidenziano il problema della parità di trattamento. La procedura di
imposizione alla fonte obbliga a semplificazioni e a calcoli forfettari, senza
considerare le condizioni personali, ed in tal modo può solo garantire che
l'onere fiscale sia quasi uguale a quello che sarebbe se si applicasse la
procedura ordinaria. Per il singolo contribuente sono dunque inevitabili
differenze, nei confronti non solo dei contribuenti tassati nell'ambito della
procedura ordinaria ma anche di altri tassati alla fonte (Zigerlig,
op. cit., p. 386).
5.2.
Il
Dipartimento federale delle finanze ha emanato il 19 ottobre 1993 un'ordinanza
sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (OIF), il cui art.
1 prevede quattro diverse aliquote; analogamente, l'art. 108 LT definisce
quattro diverse aliquote. I tipi di aliquote sono i seguenti:
a) per
persone sole;
b) per
coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati
legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con
figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento
provvedono in modo essenziale;
c) per
coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per
contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria.
La
distinzione fra persona sola e coniugi è determinata dalle norme delle leggi
fiscali che prevedono il cumulo dei fattori imponibili dei coniugi, nell'ambito
della procedura ordinaria, e dal differente onere fiscale che ne consegue. L'art.
86 cpv. 2 LIFD e l'art. 107 cpv. 2 LT impongono poi di allestire una apposita
aliquota per quei coniugi che esercitano entrambi un'attività lucrativa (in
Svizzera). È dunque la legge stessa a rendere imperativo l'allestimento di
aliquote speciali per persone sole, per coniugi e per coniugi con doppia
attività lucrativa (Zigerlig, p. 387).
5.3.
Nel
novembre 1994, la Divisione delle contribuzioni ha emanato una direttiva circa
l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
(direttiva 1/1995). In essa, l'autorità amministrativa ha introdotto una
distinzione, ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote, fra le categorie
dei dimoranti, stagionali, rifugiati e richiedenti l'asilo, da un lato, e la categoria
dei frontalieri, dall'altro. Mentre, infatti, i quattro diversi tipi di
aliquote applicabili alle categorie citate per prime rispecchiano l'elenco
contenuto nella legge tributaria e nell'ordinanza del Dipartimento federale
delle finanze (cfr. supra, consid. 5.2.), diversi sono invece i criteri
stabiliti per l'applicazione delle aliquote previste per i frontalieri.
Infatti, l'aliquota prevista per le persone sole è estesa anche alle donne
coniugate con marito all'estero, a prescindere dalla circostanza che
quest'ultimo abbia o meno un'attività lucrativa.
5.4.
Richiesta
dalla Camera di motivare tale particolare disciplina prevista per i frontalieri,
la Divisione delle contribuzioni ha spiegato, in una lettera del 26 aprile
1995, che il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di
un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato da un accordo fra
Svizzera e Italia, sottoscritto il 3 ottobre 1974; in applicazione di tale
accordo, le autorità competenti dei due Stati hanno poi convenuto, in una
riunione dell'8 e 9 luglio 1985, che il cumulo dei redditi dei coniugi, vigente
in Svizzera, non è applicabile, seppure soltanto ai fini della determinazione
dell'aliquota, alla "coppia di lavoratori di cui uno sia percettore di reddito
in Italia qualora tale reddito sia quivi tassabile in modo esclusivo"
(cfr. processo verbale del 9 luglio 1985; cfr. RTT 1990 p. 313
s.; inoltre Bernasconi, L’ Accordo tra la Svizzera e l’Italia
relativo all’imposizione dei frontalieri e alla compensazione finanziaria a
favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, in RTT 1990 p.
308 s.). D'altronde, l'autorità fiscale fa notare che l'applicazione
dell'aliquota per doppi redditi è limitata ai casi in cui entrambi i coniugi
lavorano in Svizzera. Tali considerazioni hanno indotto la Divisione delle
contribuzioni, verosimilmente preoccupata di evitare una disparità di
trattamento a favore dei frontalieri che, come detto, sono già avvantaggiati
dal fatto di non sottostare alla regola del cumulo dei redditi ai fini del
calcolo dell'aliquota, a considerare la lavoratrice frontaliera con marito
all'estero come persona sola e non come persona coniugata con un solo reddito.
La direzione della Divisione delle contribuzioni conclude le sue osservazioni
affermando che, per evitare una disparità di trattamento tra uomo e donna, ha
dato istruzione all'Ufficio imposte alla fonte, perché applichi gli stessi
princìpi anche al lavoratore frontaliere uomo con moglie che lavora all'estero.
Nel caso in cui non dovessero esistere redditi all'estero, peraltro, il coniuge
che lavora in Svizzera sarebbe tassato con l'aliquota per coniugati.
In
sostanza, alla luce della presa di posizione dell'autorità fiscale, il
lavoratore frontaliere, il cui coniuge non lavora in Svizzera, sarebbe così
imposto:
-
con
l'aliquota per persone sole, se non dimostra che l'altro coniuge non consegue
un reddito in Italia;
-
con
l'aliquota per coniugati con un solo reddito, se invece dimostra che l'altro
coniuge non consegue alcun reddito in Italia.
5.5.
La
direttiva 1/1995 della DC, che ritiene applicabile l'aliquota per persona sola
sempre e comunque, nel caso in cui il coniuge che lavora in Svizzera sia la
moglie, mentre impone di applicare l'aliquota per coniugati nel caso inverso,
si fonda chiaramente su di una presunzione discutibile: quando la donna lavora
in Svizzera, si presume cioè che il marito abbia un'attività lucrativa in
Italia, senza considerare l'eventualità che possa invece occuparsi della
famiglia o essere semplicemente disoccupato; nel caso in cui è invece l'uomo a
lavorare in Svizzera, si ritiene che la moglie non abbia alcuna attività
lucrativa in Italia. Sulla base di questa presunzione, la domanda della
ricorrente di beneficiare dell'aliquota per coniugati è stata respinta.
Come
si è già visto, l'imposizione della famiglia si regge sul principio per cui non
è al reddito di ogni singolo componente che si deve guardare ma a quello
globale, sia che lavori un solo coniuge sia che lavorino entrambi. Dottrina e
giurisprudenza sono infatti unanimi nel considerare la coppia formata da due
coniugi come una comunità di fatto e di diritto; in particolare essa
costituisce una unità economica (Lanz-Baur, Das Ehepaar im Steuerrecht,
Berna 1988, p. 13; Masmejan-Fey, L'imposition des couples mariés
et des concubins, Losanna 1992, p. 48). Si osservi che alla luce dell'art. 4
cpv. 2 CF, tuttavia, non si giustifica, a tale riguardo, una discriminazione
fra uomo e donna: "i coniugi possono regolare la loro concezione di
vita e ripartirsi i compiti come piace a loro; la moglie può occuparsi della
casa ed il marito esercitare un'attività lucrativa, e viceversa, oppure
entrambi gli sposi occuparsi a turno delle questioni domestiche e di quelle
professionali. ...In base alle qualità ed ai gusti personali di ciascuno,
possono concordare che uno dei due coniugi svolgerà un'attività lavorativa
redditizia mentre l'altro svolgerà attività politica, eserciterà un'arte poco
lucrativa o funzioni sociali o di pubblica utilità" (cfr. DTF
110 Ia 18; inoltre RDAT I-1994 p. 365 s.).
Ne
consegue che la presunzione contenuta nella direttiva della DC è chiaramente in
contrasto con l'art. 4 cpv. 2 CF, così come interpretato dal Tribunale federale
proprio in materia di diritto tributario.
- 6.1.
Nella
fattispecie, paiono senz'altro adempiuti i presupposti per il riconoscimento
dell'aliquota per coniugati. La stessa autorità fiscale ammette, infatti, la
concessione dell'aliquota più favorevole ogniqualvolta l'altro coniuge
domiciliato in Italia non consegua alcun reddito. Ebbene, la ricorrente ha
prodotto una Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà,
controfirmata da un funzionario del Comune di domicilio, in cui il __________ __________
__________, suo marito, dichiara di
"non percepire alcun tipo di reddito", nonché un certificato
di stato di famiglia,una dichiarazione del Centro operativo dell'INPS, che
attesta la condizione di disoccupato del __________
__________, ed altresì un certificato
medico dal quale risulta che egli è affetto da morbo di Parkinson. Tanto basta
a considerare adempiuti i presupposti per l'accoglimento del ricorso, senza che
questa Camera debba pertanto pronunciarsi sulla legittimità della disciplina
stabilita dalla direttiva n. 1/1995 della DC, laddove assimila il lavoratore frontaliere,
che non dimostri che l'altro coniuge non consegue un reddito in Italia, alla
persona sola.
6.2.
Visto
l'esito del ricorso non si prelevano né tassa di giustizia né spese
processuali.
Per
questi motivi,
visti per
le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 29 marzo 1995 è riformata
nel senso che alla ricorrente è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota per
coniugati.
-
Non
si prelevano né tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
tribunale di appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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