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Numero d'incarto:
80.1995.61
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00061
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 1 aprile 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 50/95)
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
domiciliato a __________ fino al 31
gennaio 1994, svolge l'attività di venditore alle dipendenze della __________ __________
di __________.
Notificandogli la
tassazione IC/IFD 1993/94 (assoggettamento fino al 31 gennaio 1994), con
decisione del 20 giugno 1994, l' Ufficio di tassazione di __________ non gli concedeva alcuna deduzione
per spese professionali, argomentando che egli beneficiava già di una rifusione
delle spese di rappresentanza e per l'automobile.
Il contribuente impugnava
la suddetta decisione, con reclamo del 12 luglio 1994, contestando la mancata
deduzione di tutte le spese professionali da lui fatte valere. Con decisione
del 27 febbraio 1995, l'autorità fiscale respingeva il gravame, argomentando
che il contribuente beneficia di una rifusione delle spese pari al 46% dello
stipendio; se, oltre a rinunciare alla ripresa di tale rilevante importo a
titolo di integrazione di salario, avesse pure concesso la deduzione delle
spese professionali, l'autorità fiscale sosteneva che avrebbe creato una disparità
di trattamento rispetto ad altre categorie di salariati che non beneficiano di
rimborsi di spese.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ postula nuovamente la
concessione della deduzione per doppia economia domestica, cioè per un pasto
fuori casa e per l'appartmento nel luogo di lavoro, nonché la deduzione delle
spese di trasporto.
-
3.1.
L'art. 25 LT e l'art. 22bis
DIFD consentono alle persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente di
dedurre le spese di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e le
spese supplementari causate dai pasti presi fuori casa e dal pernottamento. I
limiti entro cui è consentita la deduzione di tali spese sono stabiliti, ai
fini dell'imposta cantonale, da un decreto esecutivo del Consiglio di Stato, e,
ai fini dell'imposta federale diretta, da una circolare dell'Amministrazione
federale delle contribuzioni (AFC).
Vista la considerevole
affinità della base legale, le direttive emanate per l'applicazione dei citati
articoli della LT e del DIFD sono quasi letteralmente identiche. Tuttavia, né
la legge - rispettivamente il decreto federale - né i citati atti esecutivi
precisano i presupposti del riconoscimento delle deduzioni in discorso. Per
evitare abusi la giurisprudenza di questa Camera ha stabilito che la
concessione deve essere subordinata alla sussistenza "di una
ragionevole necessità" (cfr. le sentenze CDT n. 408 del
3 ottobre 1984 in re P. e CDT n. 434 del 5 novembre 1984 in re
M.; CDT n. 77 del 3 maggio 1993 in re D.C.; CDT
n.122 del 23 giugno 1994 in re J.P. e F.).
3.2.
Entrambe le
regolamentazioni sopra menzionate (decreto del Consiglio di Stato e Circolare dell'AFC)
stabiliscono che, quando il contribuente soggiorna durante la settimana nel
luogo di lavoro, ma rientra regolarmente al proprio domicilio alla fine della
settimana sono deducibili:
-
fr.
11.-- per ogni pasto principale preso fuori casa, vale a dire fr. 22.-- il
giorno, oppure fr. 4'800.-- l'anno se le medesime circostanze sussistono tutto
l'anno; se il datore di lavoro riduce il prezzo del pasto di mezzogiorno
(mensa, contributo alle spese), si concederà per questo pasto soltanto la metà
della deduzione (fr. 5.50), vale a dire in tutto fr. 16.50 il giorno o fr.
3'600.-- l'anno;
-
spese
d'alloggio:
-
coniugati
nonché vedovi, separati, divorziati, celibi e nubili, che hanno figli minorenni
conviventi al cui sostentamento provvedono: le spese effettive per una camera
al luogo di lavoro;
-
persone
sole: deduzione globale di fr. 2'000.--.
In linea di principio,
infatti, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora
e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua
famiglia (il c.d. Wochenaufenthalter) ha diritto di dedurre costi che è
costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al
domicilio (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, p.
688; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p.
328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht,
II ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106).
Occorre precisare che la
deduzione è ammissibile soltanto se il reddito proveniente da attività
dipendente è comprovato da attestazioni ineccepibili e che dette spese non
siano rimborsate (direttamente o indirettamente) dal datore di lavoro o da
terzi (cfr. art 25 cpv. 2 LT).
3.3.
Giusta l'art. 17 LT e 21 lit.
a DIFD sono considerati redditi da attività dipendente i proventi di
un'attività continua o transitoria retta dal diritto privato o pubblico,
compresi i proventi accessori in particolare le indennità per prestazioni
straordinarie: provvigioni, allocazione di ogni genere, mance, regalie,
gratifiche, indennità di residenza e altre prestazioni valutabili in denaro.
Sotto tale nozione di reddito possono anche venir assunti i pagamenti
effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal
dipendente nell'esercizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali
esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente
documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese
eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano
computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un'integrazione di
salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. sent. CDT 314/79 in
re B. e 201/83 in re R.; anche Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, Vol. I, Berna 1969, p. 25 s.; Känzig, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, p.
75; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p.
170; Funk, op.cit., p. 80 ss.; Richner/Frei/Weber/Brütsch,
Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 107).
3.4.
Si osservi, a tale
proposito, che anche il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il
datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie
dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel
salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le
prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha
sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der
Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo
stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della
norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed
immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche,
colazioni d'affari).
Quanto alle spese di
trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione
di luoghi di lavoro esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo
stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza
che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, op. cit., p.
397).
Rientrano invece fra le
spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i costi sostenuti per
recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al luogo previsto che il
lavoratore può adempiere i propri obblighi (ibidem).
- Dai princìpi
enunciati discende che si giustifica la ripresa a titolo di integrazione di
salario di quella parte della somma qualificata "rifusione di spese"
che eccede la misura giustificata dalle circostanze. In particolare, esigenze
di parità di trattamento, connesse con i limiti che il decreto esecutivo del
Consiglio di Stato pone alla deducibilità delle spese professionali dei salariati,
impongono un'accresciuta prudenza nell'ammettere le dichiarazioni contenute nei
certificati di salario.
Riprendendo la
distinzione, suggerita dal codice delle obbligazioni, fra spese necessarie
e personali, è evidente che quelle che il ricorrente deve sostenere per
spostarsi da __________ a __________ devono considerarsi personali,
poiché mirano solo a mettere il lavoratore in condizione di adempiere l'obbligo
contrattuale; diverso è il caso delle spese che egli deve sopportare per
recarsi con mezzi propri a prendere contatto con i potenziali acquirenti dei
prodotti dei quali è venditore.
Per avere indicazioni
circa la natura delle spese per le quali il ricorrente beneficia delle
rifusioni risultanti dal certificato di salario, la Camera di diritto
tributario ha chiesto chiarimenti al contribuente stesso, il quale ha risposto
con lettera del 12 giugno 1995, dalla quale si evince che la __________ prevede nei contratti di lavoro con
i venditori un rimborso globale di fr. 2'550.- al mese, pari a fr. 30'600.-
all'anno. Parte di tale importo (fr. 19'200.-) rimborsa le spese per
l'automobile, il resto invece (fr. 11'400.-) non meglio definite "altre
spese".
Ebbene, il fatto stesso
che si tratti di una rifusione di spese globale, concessa ad ogni lavoratore
indipendentemente dalla misura delle spese effettivamente documentate, solleva
il dubbio che tale rimborso nasconda un'integrazione di salario. Tanto più che,
nel calcolo delle spese professionali che il ricorrente aveva allegato alla
dichiarazione d'imposta, le spese rientranti nella categoria di quelle necessarie
sono inferiori agli importi qualificati dal certificato di salario come
"rifusioni di spese". Le spese per trasferimenti in automobile per il
lavoro di venditore ammonterebbero infatti a soli fr. 13'200.- e le altre spese
a fr. 5'658.-. Tutte le ulteriori spese fatte valere dal contribuente quali
spese professionali si riferiscono al suo status di Wochenaufenthalter e
consistono in costi per il rientro settimanale a __________,
per l'appartamento nel Cantone in cui lavora e per i pasti fuori casa. Si
giustificherebbe pertanto una ripresa parziale di tale rifusione, nella misura
eccedente le spese effettivamente sostenute dal ricorrente. A tale momento
potrebbero essere concesse le deduzioni generali cui ha diritto il contribuente
che soggiorna durante la settimana nel luogo di lavoro, ma rientra regolarmente
al proprio domicilio alla fine della settimana (fr. 2'000.- per pasti, fr.
3'300.- per trasporto e fr. 4'800.- per la camera). In considerazione della
misura contenuta delle deduzioni globali in questione, appare tuttavia più
vantaggiosa per il contribuente la modalità di calcolo adottata dall'autorità
fiscale, consistente nel rinunciare, da un lato, alla ripresa della rifusione
di spese e nel negare, dall'altro, la concessione delle deduzioni per le spese
connesse con il soggiorno nel luogo di lavoro. Si osservi, d'altronde, che nel
calcolo delle spese presentato dal contribuente figurano anche costi sulla cui
natura necessaria si potrebbe avanzare qualche dubbio (spese per pasti
in ristoranti di rinomate località turistiche e fatture per controlli
dell'automobile, nonché importi forfettari per spese di abbigliamento e
telefono).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185
LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 150.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 200.-
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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