AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1995.6
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00006
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 10 gennaio 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 (IC 5/95)
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 26 settembre 1994 l' Ufficio di tassazione di
Locarno ha tassato d'ufficio __________ __________ su un presunto reddito del lavoro
di fr. 36'000.-- in assenza di fattori imponibili inclusi nella dichiarazione
d'imposta presentata il 19 maggio 1993. Nel periodo precedente la contribuente
era stata tassata, sempre in via valutativa, su un reddito d'altra fonte di fr.
7'000.-- annui.
Il
giorno successivo, il 27 settembre 1994, l'interessata ha presentato reclamo in
lingua tedesca, in cui faceva tra l'altro notare di non aver svolto e di non
svolgere attività lavorativa.
Ricevuto
il reclamo, l' Ufficio di tassazione le impartiva un termine fino al 12 ottobre
per presentare la traduzione del reclamo in lingua italiana, con l'avvertenza
che altrimenti il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
non ha presentato la traduzione richiesta; pertanto l' Ufficio di tassazione ha
dichiarato irricevibile il reclamo con decisione del 12 dicembre 1994.
-
Con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente,
assistita dalla __________, eccepisce innanzitutto
la tassazione d'ufficio come inficiata nella forma, in quanto non preceduta da
alcuna indagine preliminare circa la sua situazione reddituale negli anni
1991-92. Considera inoltre anacronistica e contraria alla CEDU la richiesta di
traduzione del breve reclamo in lingua tedesca. Chiede infine di essere
trattata alla stessa stregua di altri casi simili al suo, per i quali l'
Ufficio di tassazione esporrebbe normalmente un reddito d'altra fonte di fr.
10'000.-- / 15'000.--.
-
3.1
La
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata.
Se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso
contrario la Camera confermerà la decisione d'irricevibilità.
3.2
Nella
fattispecie, come già rilevato, l'autorità di tassazione non è entrata nel
merito del reclamo della contribuente, argomentando che ella non ha dato
seguito all'invito a voler tradurre il gravame in lingua italiana.
3.3
Secondo
dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare
la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione
federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue
nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce
quattro lingue nazionali.
Il
riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà
linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce
altresì il principio di territorialità, per il quale tutte le lingue
nazionali hanno pari diritti. Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il
potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche
nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della
libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però
rispettare la proporzionalità.
Pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è
considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante
giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non
redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF
102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39
del 9 marzo 1990 in re V.M.).
3.4
Deve
pure essere respinta la generica censura della ricorrente, secondo cui la norma
circa l'irricevibilità del reclamo non tradotto in lingua italiana sarebbe in
contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
Secondo
il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui
i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter
essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e
familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata
sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und
die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT
II-1993 p. 215 s.).
3.5
Quanto
ai rapporti fra l' amministrato e l'amministrazione federale, dall'art. 116
cpv. 2 CF discende che gli amministrati possono rivolgersi ai servizi
amministrativi della Confederazione in una delle tre lingue ufficiali ed hanno
il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua. La regola del trilinguismo
si applica a tutti i servizi dell' amministrazione e vale altresì per gli
organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in nome proprio ma per
conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito di quest' ultima
(p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il caso di
infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al principio della
territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).
Peraltro,
la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l'
amministrazione centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di
territorialità nei rapporti con l' amministrazione decentrata (Malinverni,
Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art.
116).
Ne
consegue che la decisione dell'autorità di tassazione non è censurabile neppure
nella misura in cui si è pronunciata quale autorità di tassazione in materia di
imposta federale diretta.
3.6
Si
sottolinea, infine, che la decisione dell' Ufficio di tassazione sarebbe
senz'altro censurabile, se l'autorità stessa si fosse limitata a pronunciare l'irricevibilità
del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza
invece segnalare prima tale vizio alla reclamante ed attribuendole
contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la
decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106
Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans
le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p.
234).
L'
Ufficio di tassazione ha invece inviato alla contribuente, in data 30 settembre
1994, una lettera nella quale la avvertiva del difetto del suo reclamo e le
attribuiva un termine fino al 12 ottobre 1994 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità
in caso di mancata traduzione.
- La ricorrente argomenta in seguito che l'autorità di
tassazione non sarebbe costante nell'applicare la prassi adottata nei suoi
confronti, ma al contrario rinuncerebbe, in certi casi, a chiedere ai
contribuenti la traduzione dei loro reclami.
4.1.
Il
problema giuridico che si pone allorché l'autorità amministrativa si discosti,
in singoli casi, dalle norme giuridiche applicabili, è quello del rapporto che
intercorre tra il principio di legalità e quello della parità di trattamento.
L'amministrato svantaggiato non può, in un simile caso, invocare il principio
di legalità, poiché a lui è stata applicata proprio la legge; d'altronde, non
può neppure contestare l'atto che ha favorito il terzo, se non altro per ragioni
pratiche (non li conosce tutti, se sono numerosi) ma anche per ragioni di
procedura (le decisioni che avvantaggiano i terzi sono cresciute in giudicato
oppure manca la legittimazione ad impugnarle). Il contrasto fra legalità e
parità di trattamento è risolto nel senso che non vi è parità
nell'illegalità, cioè il terzo svantaggiato non deve potersi giovare di
vantaggi illegali accordati ad altri, altrimenti l'autorità potrebbe, di propria
iniziativa, svincolarsi dall'obbligo di applicare la legge ed il giudice
sarebbe tenuto a confermare tale prassi in nome dell'art. 4 CF (DTF
90 I 159; Moor, Droit administratif, vol. I, II ediz., Berna
1994, p. 314; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol. I, IV
ediz., Basilea 1992, p. 105 s.; Müller J.P., Die Grundrechte der schweizerischen
Bundesverfassung, Berna 1991, p. 224).
Qualora
si possa concludere peraltro che la legge rimarrebbe applicata soltanto nel
caso di specie, allora la regola condurrebbe a tollerare una pratica illegale
contemporaneamente ad un'applicazione non omogenea. Pertanto giurisprudenza e
dottrina consentono di prevalersi del principio della parità di trattamento
nell'illegalità, se sono cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:
-
le
circostanze di fatto coincidono con quelle degli altri casi;
-
il caso in
esame è stato trattato conformemente al principio di legalità a differenza
degli altri casi uguali, che invece sono stati trattati illegalmente senza
motivi oggettivi;
-
le
autorità intendono rimanere legate anche in futuro alla loro prassi illegale;
-
nella
fattispecie non vi è alcun interesse pubblico prevalente che si oppone
all'applicazione del principio della parità di trattamento nell'illegalità;
-
né vi si
oppone alcun interesse privato di terzi (DTF 108 Ia 214; Knapp,
op. cit., p. 106; inoltre ASA 54 p. 82 ss.; Rivier,
Droit fiscal suisse, p. 301 s.; in particolare Auer, L'égalité dans
l'illégalité, in ZBl 79 p. 281 ss., num. 28/37 alle pp. 294-298).
Quanto
alla penultima delle condizioni sopraelencate (rifiuto dell'autorità di
modificare la prassi illegale), che impone al giudice il compito di pronosticare
l'avvenire, cioè di prevedere quale sarà la condotta futura
dell'amministrazione, dottrina e giurisprudenza hanno precisato che se
l'autorità dichiara espressamente di voler modificare in futuro la propria
prassi illegale, la parità di trattamento nell'illegalità deve cedere il passo
al principio di legalità. Se invece l'autorità dichiara di persistere nella
propria prassi illegale, nulla osta all'applicazione del principio della parità
di trattamento a detrimento del principio di legalità (cfr. Auer,
op. cit., num. 37, p. 297; ASA 54 p. 82).
4.2
Nella
fattispecie, non vi è evidentemente ragione di applicare il principio della
parità di trattamento nell'illegalità, giacché, in primo luogo, la censura
della ricorrente è piuttosto generica, non avendo offerto le prove di una vera
e propria prassi illegale degli uffici di tassazione ticinesi; ma
soprattutto l' Ufficio di tassazione ha negato di volersi attenere in futuro ad
una prassi più favorevole ai contribuenti che non conoscono la lingua italiana;
né, d'altra parte, sarebbe pensabile una prassi diversa per un solo ufficio di
tassazione, cioè per quello di Locarno. Si è detto, d'altronde, che il
principio della territorialità delle lingue ha delle giustificazioni ed un
preciso significato in un paese come la Svizzera.
Si
vuole comunque richiamare l'attenzione della ricorrente sul fatto che la
lettera con cui le era stata chiesta la traduzione del reclamo è rappresentata
da un formulario prestampato, che non si può ritenere creato su misura per il
suo caso.
- Ne consegue che il ricorso è respinto. La tassa di
giustizia e le spese sono poste pertanto a carico della ricorrente,
soccombente.
Per
questi motivi,
visti per
le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 200.-
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-
per
un totale di fr. 250.-
sono
a carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
tribunale di appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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