AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.55
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00055
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 23 marzo 1995
in
materia di: riparto quota imposta di ogni coniuge (IC 46/95)
presentato
da:
__________ -__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Il
14 giugno 1993 l'UT di Mendrisio ha notificato la tassazione IC 1991-92, con
effetto dal 1° marzo 1991 al 31 dicembre 1992, a __________
-__________ __________, che l'ha contestata con tempestivo reclamo. In sede
di audizione l'UT, sentite le spiegazioni fornite dal reclamante, ha ammesso
ulteriori deduzioni dal reddito, segnatamente per spese di trasporto, per spese
di perfezionamento professionale, per oneri assicurativi e per figli. L'accordo
raggiunto è stato consegnato dall' Ufficio di tassazione nella decisione su
reclamo del 20 settembre 1993: l'imponibile è così sceso da fr. 64'188.-- a fr.
55'199.--. La decisione è quindi cresciuta incontestata in giudicato.
-
Con
lettera 13 dicembre 1994 il contribuente si è rivolto all'Ufficio cantonale di
esazione, facendo presente in particolare che la tassazione concerne due
diversi redditi, quello del marito e quello della moglie. La stessa veniva
girata per competenza all'UT di Mendrisio, il quale con decisione del 15
novembre 1994 respingeva la richiesta di riparto delle quote tra coniugi con
riferimento alla tassazione IC 1991-92.
L'interessato
presentava reclamo in tempo utile, considerando avventata la decisione dell'UT
emessa l'indomani dell'udienza in Pretura relativa al rigetto dell'opposizione
al debito d'imposta verso lo Stato. Dopo aver nuovamente sentito il contribuente
in data 16 febbraio 1995, l'UT con decisione del 20 febbraio 1995 respingeva il
reclamo, argomentando tra l'altro che l'ignoranza delle disposizioni di legge
non è motivo di ripristino dei termini di legge.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
-__________ __________ ripropone le sue rimostranze contro l'operato dell'UT,
reo a suo dire di non averlo mai debitamente informato, malgrado i ripetuti
incontri e le richieste di documentazione, sui suoi diritti circa la
possibilità di chiedere la decadenza della responsabilità solidale tra coniugi.
Un contribuente non può ritenersi responsabile di un reclamo fuori termine
quando non è stato debitamente informato, tanto più che nelle ottanta pagine di
istruzioni non si fa cenno a tale facoltà.
-
4.1
L'art.
10 della Legge Tributaria (LT) prevede al suo capoverso 3 che i coniugi rispondono
solidalmente per l'imposta complessiva dovuta dalla famiglia. La responsabilità
solidale fra i coniugi decade, in particolare, su richiesta scritta di uno di
essi all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'intimazione della
tassazione.
Questa
Camera, in un recentissimo giudizio (CDT n. 70/94 del 25 maggio
1994 in re M. e I. Da.), ha precisato che la richiesta di riparto deve
pervenire entro 30 giorni dall'intimazione dell'ultima decisione, a seconda
dello svolgimento della procedura: dalla notifica della tassazione, dalla
decisione su reclamo o dalla sentenza della CDT.
4.2
Ne
viene che la richiesta, presentata dal ricorrente il 13 dicembre 1993
direttamente all'Ufficio cantonale di esazione, è manifestamente tardiva, anche
con riferimento alla suddetta precisazione giurisprudenziale che consente, in
caso di impugnazione dei rimedi giuridici ordinari (reclamo e ricorso) di far
iniziare a decorrere il termine per la presentazione della domanda dall'intimazione
dell'ultima decisione.
- Vero
è che il ricorrente lamenta la mancanza di informazioni al riguardo da parte
dell'autorità di tassazione e quindi si considera tratto in inganno in
violazione del principio della buona fede.
5.1
Il
principio della buona fede (Treu und Glauben) vieta alle autorità un
comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della
giustificata fiducia, é direttamente deducibile dall'art. 4 Cost. ed ha
carattere costituzionale. Deriva tra l'altro da questo principio che le
informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo
dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La
realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere
se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe
potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza
dell'autorità (cfr. Sammlung BGE no 627 (bis). STF del 22 marzo
1985 in re V. C; RF 1986 11 pag. 536; DTF 117 Ia
pag. 297.).
Secondo
la dottrina e la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata
dall'autorità amministrativa è vincolante, se l'autorità in questione era
competente a rilasciarla, il cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva
riconoscerne immediatamente l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale
non sia mutato nel frattempo, abbia preso, fidandosi dell'informazione, delle
disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio (DTF
99 Ib 101; DTF 113 V 87, 106 V 72; 105 V 157, 160, 164; Imboden/Rhinow,
Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3).
5.2
La
fiducia del cittadino è inoltre protetta nei confronti dell'amministrazione
anche quando, senza che vi sia un' informazione errata dell'autorità, egli deve
poter fare affidamento (Vertrauensschutz) su un comportamento coerente e
corretto, e viceversa (DTF 110 V 389; Knapp, Précis
de droit administratif, pp. 67 ss.).
5.3
Per
dirimere la censura sollevata dal ricorrente è comunque opportuno ricordare la
natura giuridica dell'istituto che consente ai coniugi di chiedere la
tassazione separata.
Come
già ricordato nel citato giudizio del 25 maggio 1994 in re M. e I. Da. è opportuno
allora cominciare a definire la portata del diritto attribuito ai coniugi dalla
disposizione in esame. In primo luogo, si deve distinguere fra il cumulo dei
fattori imponibili previsto dall'art. 10 cpv. 1 LT, per cui "i coniugi non
legalmente e effettivamente separati sono considerati come un unico contribuente
e i loro redditi e la loro sostanza vengono cumulati, qualunque sia il regime
dei beni", ed il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'art.
10 cpv. 3 LT. Il primo aspetto si riferisce alla fase della tassazione, cioè
dell'accertamento del debito d'imposta dei coniugi; il secondo invece alle
modalità di incasso del credito da parte del fisco.
Ebbene,
tale considerazione è importante, perché permette di tener presente che il
fatto che due coniugi siano tassati congiuntamente non comporta necessariamente
che essi debbano essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d'imposta
accertato nell'ambito del procedimento di tassazione. Inoltre evidenzia la
reciproca autonomia delle due procedure.
Tanto
è vero - sia notato di transenna - che, nei diversi cantoni svizzeri, si
contano ben quattro diversi sistemi di disciplina della responsabilità dei
coniugi. Si va infatti dal regime (incostituzionale) per cui solo il marito
risponde dei debiti d'imposta della moglie, ma non avviene il contrario, fino a
quello basilese della responsabilità "per quote" di ciascuno dei
coniugi per la sua percentuale del debito. Vi sono poi due sistemi intermedi:
quello della responsabilità illimitata di ciascuno dei coniugi per i debiti
dell'altro (Sciaffusa) e quello della responsabilità limitata, che decade cioè
in caso di insolvenza dell'altro coniuge (Böckli, Eintracht und Hader
mit Steuerfolgen:Die Einkommenssteuer unter dem Einfluss des neuen Eherechts,
in StR 46/1991, p. 246 ss.; Wagner Pfeifer, Die interne Aufteilung
der Einkommenssteuer unter Ehegatten, in StR 47/1992, p. 1 ss.; Hartl,
Die verfahrensrechtliche Stellung der gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten und
ihre Haftung, Zurigo 1989, p. 161 ss.).
Il
sistema previsto dall'art. 10 cpv. 3 LT è in realtà diverso da tutti i modelli
proposti, poiché differisce dall'ultimo proprio per il fatto di far venir meno
la responsabilità solidale per effetto di una semplice richiesta; in tal modo
si avvicina al sistema basilese della responsabilità proporzionale.
Tutti
questi modelli sono comunque perfettamente compatibili con quello della tassazione
congiunta dei coniugi.
- Il
ricorrente, come si è visto, non contesta sostanzialmente la tardività della
richiesta di riparto, per altro pacifica come si è detto al consid. 4, ma
chiede che la stessa venga esaminata nel merito, invocando il principio della
buona fede, poiché la Divisione cantonale delle contribuzioni, nelle istruzioni
diramate ai contribuenti assieme al formulario per la dichiarazione d'imposta
non avrebbe inserito alcuna indicazione circa il diritto del contribuente
coniugato di chiedere il riparto.
Orbene,
comunque la si riguardi, la censura ricorsuale appare infondata.
6.1
Con
riferimento al principio della buona fede in senso stretto, mancano manifestamente
nella fattispecie concreta gli estremi perché esso possa essere tutelato. Non
solo perché il ricorrente non ha rivolto all'amministrazione alcuna richiesta
intesa a conoscere le possibilità offerte dalla legge cantonale ai coniugi per
scindere le loro rispettive responsabilità nei confronti del fisco, ma anche
perché non si può affatto affermare con riferimento alle istruzioni ai
contribuenti che l'Autorità fiscale abbia rilasciato informazioni o
assicurazioni inesatte o contrarie al diritto. Certo, come afferma il
ricorrente, le istruzioni sono silenti, anche nei capitoli in cui si rivolgono
ai nuovi contribuenti in lingua francese e tedesca, sul riparto delle singole
quote d'imposta tra i coniugi secondo l'art. 10 cpv. 3 LT-1976. Ma, come
ricordato al considerando precedente, non è questione che riguardi
l'adempimento dell'obbligo procedurale di presentare la dichiarazione
d'imposta, che la Divisione cantonale delle contribuzioni ha inteso facilitare
distribuendo ampie istruzioni, bensì questione che riguarda lo stadio
successivo delle modalità d'incasso dell'imposta, ovvero dell'esazione.
Né
si può pretendere che le istruzioni diramate dalla Divisione cantonale delle contribuzioni
siano esaurienti su tutti gli aspetti della legislazione cantonale, poiché in
tal caso, a scanso d'equivoci, tanto varrebbe distribuire il testo completo
della legge senza preoccuparsi di spiegarlo riassuntivamente ai contribuenti.
D'altra
parte, al contribuente bastava procurarsi il testo della legge, munito per
altro di ampio indice analitico e sistematico, dove avrebbe agevolmente trovato
alla voce coniugi o alla voce famiglia il rimando all'art. 10
LT-1976, che tratta appunto al capoverso 3 del riparto delle singole quote
d'imposta tra marito e moglie.
6.2
Ma,
proprio per quanto si è detto, il ricorso non ha miglior sorte nemmeno se lo si
riguarda dalla più ampia angolazione del principio dell'affidamento. Non si
vede infatti in che cosa il comportamento dell'amministrazione possa essere
qualificato di incoerente e scorretto a detrimento del ricorrente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 200.--
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--
per
un totale di fr. 250.--
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster