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Numero d'incarto:
80.1995.52
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00052
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 marzo 1995
in materia di: IC/IFD 91/92 intermedia
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Con decisione del 30
gennaio 1995, l 'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai coniugi
__________ e __________ __________ una
tassazione intermedia per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992,
nella quale aggiungeva ai redditi già tassati con la tassazione ordinaria
1991/92 i redditi della moglie, precedentemente assoggettata all'imposta alla
fonte.
I contribuenti impugnavano
la suddetta decisione con reclamo del 3 febbraio; l'autorità di tassazione
respingeva però il gravame, con decisione del 13 marzo 1995, confermando la legittimità
della tassazione intermedia emessa, essendo cessato nel 1991 il prelievo delle
imposte alla fonte a carico della signora __________.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ chiede l'annullamento della tassazione
intermedia, argomentando che i redditi conseguiti da sua moglie nel 1992 sono
da lui stati regolarmente dichiarati nella dichiarazione 1993/94, mentre non
dovevano essere considerati nella tassazione 1991/92.
-
3.1
Sono soggetti a ritenuta di
imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata nel
Cantone:
a.i lavoratori stranieri
che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio o la dimora fiscale nel
Cantone;
b.i lavoratori che, pur
non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera, risiedono nel Cantone per
corti periodi, durante la settimana o come frontalieri (cfr. art. 233 lett. a-b
LT).
L'imposta è prelevata
sull'ammontare lordo della prestazione (cfr. art. 235 cpv. 1 LT).
3.2
Conformemente a quanto
previsto dal legislatore all'art. 242 cpv. 2 LT, che aveva conferito all'Amministrazione
cantonale delle contribuzioni l'incarico di emanare le direttive di
applicazione dell'imposta alla fonte, "in modo speciale per quanto attiene
al calcolo della trattenuta e delle modalità con cui la stessa sarà
eseguita", l'autorità amministrativa indirizza periodicamente delle
istruzioni ai datori di lavoro.
Le stesse prevedono in
particolare, per quanto attiene all'inizio ed alla fine dell'assoggettamento a
tale modalità di imposizione, in primo luogo che la trattenuta d'imposta deve
essere effettuata dal primo giorno di lavoro e, in secondo luogo, che
l'assoggettato che ottiene un permesso di residenza (domicilio-libretto C)
sottostà alla trattenuta alla fonte sino alla fine dell'anno in cui il permesso
è stato rilasciato, sicché con il 1° gennaio dell'anno successivo viene
iscritto a ruolo e tassato con la procedura normale.
Ne consegue che, in caso
di ottenimento di un permesso di residenza, le direttive impongono di passare
da una modalità di tassazione (l'imposizione alla fonte) ad un'altra
(l'imposizione ordinaria). Le direttive in questione non risolvono peraltro il
problema che sorge allorché il motivo che fa venir meno l'assoggettamento
all'imposizione alla fonte sopravviene nel corso del primo anno di un periodo
di tassazione, cioè, per esempio, nel corso del 1991; poiché infatti il 1°
gennaio dell'anno successivo è il secondo anno del periodo di tassazione
1991/92, ci si chiede come possa attuarsi quanto previsto dalle direttive in
questione. L' Ufficio di tassazione, nella fattispecie in esame, ha dunque
proceduto ad emettere una tassazione intermedia a partire dal 1° gennaio 1992,
considerando verosimilmente le suddette direttive come base legale sufficiente
a tal fine.
3.3
Di regola sia l'imposta
federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito
medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1
DIFD e art. 95 cpv. 1 LT).
Se nel corso di un periodo
di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una
tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della
modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT).
Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno
diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il
mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte
di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 799; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel
1980, p. 262). Detti motivi sono anche previsti dall'art. 99 cpv. 1 lett. b
LT. Va rilevato che, a differenza di quella di diritto federale, la formulazione
della citata norma di diritto cantonale era in origine esemplificativa (cfr. STF
25 maggio 1984, cit.): con la modifica dell'art. 99 LT entrata in vigore il
1.1.1987 il legislatore ticinese si è tuttavia allineato alla normativa
federale (cfr. Messaggio 3077 FI del 26.8.86 p. 7).
3.4
Dato il carattere
limitativo che si è visto essere proprio dell'elenco dei motivi di tassazione
intermedia, bisogna escludere categoricamente che il passaggio dalla procedura
di imposizione alla fonte alla tassazione ordinaria costituisca un motivo di
tassazione intermedia (v. anche AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, p. 694). Da quanto detto discende che la legge tributaria non offre
alcuna base legale per procedere ad una tassazione intermedia o per inizio
dell'assoggettamento, allorché un contribuente cessa di sottostare
all'imposizione alla fonte e viene sottoposto alla tassazione ordinaria, fatto
salvo quanto verrà precisato al consid. 5.1..
- Ci si potrebbe solo
interrogare ancora circa la possibilità che non derivi dalle stesse direttive
dell'autorità amministrativa la facoltà di procedere ad una tassazione
intermedia.
4.1
Le direttive rientrano nel
novero delle cosiddette "ordinanze amministrative dell'esecutivo" (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, IV ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 77), cioè
di quelle regole ad uso prevalentemente interno che ogni autorità
amministrativa ha il potere di adottare.
Destinatari delle
ordinanze amministrative sono le autorità medesime. Esse costituiscono, in
altre parole, delle semplici direttive interne all'attenzione dei funzionari,
volte a garantire l'applicazione uniforme della legge e di riflesso la parità
di trattamento di tutti i contribuenti. Proprio per questa loro natura esse non
sono vincolanti per l'Autorità giudiziaria (cfr. Höhn, Steuerrecht, VII ediz.,
Berna 1993, p. 101), che può e deve dipartirsene quando siano contrarie alla
legge (Knapp, op. cit., p. 79 e giurisprudenza ivi citata; in merito
alle direttive emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, cfr.
in particolare DTF 104 Ib 337).
4.2
Da quanto detto in merito
alla natura delle direttive dell'amministrazione appare chiaro che esse non
potrebbero introdurre un motivo di tassazione intermedia in contrasto con l'elenco
tassativo esistente nella legge. La cifra 4 delle Istruzioni ai datori di
lavoro, secondo cui l'assoggettato che ottiene un permesso di residenza
sottostà alla trattenuta alla fonte sino alla fine dell'anno in cui il permesso
è stato rilasciato, non può dunque interpretarsi nel senso che, a partire dal
primo gennaio dell'anno successivo si emette una tassazione intermedia.
- Piuttosto che di una
tassazione intermedia, nel caso in esame, sembra opportuno parlare allora di
una tassazione per inizio dell'assoggettamento.
5.1
È vero infatti che la
cessazione dell'assoggettamento all'imposta alla fonte non rappresenta l'inizio
dell'assoggettamento alla sovranità fiscale cantonale ai sensi dell'art. 96
cpv. 1 LT, l'assoggettamento alle imposte delle persone fisiche inizia infatti
il giorno in cui è dato il domicilio o la dimora fiscale nel cantone o vi sono
acquisiti elementi imponibili (art. 9 cpv. 1 LT). La signora Jole Selmin era
chiaramente già assoggettata alla sovranità fiscale del Canton Ticino, anche
quando era tassata alla fonte. Con il 1° gennaio 1992, vi è stato un mero
cambiamento nel metodo della tassazione (Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, p.
32; AGVE 1974 p. 376).
Dopo il trasferimento del
domicilio in Svizzera, tuttavia, la signora Selmin è passata dall'assoggettamento
limitato a quello illimitato (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano
1985, p. 31 e p. 55). Dal momento di una simile modificazione, si deve
procedere ad una nuova tassazione; in linea di principio, vi è una cessazione
dell'assoggettamento limitato seguita da inizio di un nuovo assoggettamento
illimitato caratterizzato da nuove condizioni, ragione per cui il calcolo
dell'imposta dovrebbe essere effettuato non in base ai fattori imponibili del
periodo di computo ordinario bensì in base a quelli del presente (tassazione
nel presente, cfr. art. 41 cpv. 4 DIFD; art. 96 cpv. 1 LT). È chiaro però
che non si giustifica una soluzione della continuità della tassazione, se non
per quegli oggetti che non erano precedentemente imponibili e che lo diventano
per effetto dell'acquisto del domicilio (Känzig, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 115).
5.2
Sebbene, alla luce delle
conclusioni cui si è pervenuti, la nuova tassazione per inizio dell'assoggettamento
illimitato debba essere effettuata a partire dal momento dell'acquisto del
domicilio, avvenuto in casu in un non meglio precisato giorno del 1991,
appare giustificata, per considerazioni di coordinamento delle diverse modalità
di imposizione, la scelta dell' Ufficio di tassazione di far decorrere la nuova
tassazione dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5.3
Manca, peraltro, nella
legge tributaria ticinese, una norma che stabilisca le basi di calcolo nel caso
del passaggio dalla tassazione alla fonte alla tassazione ordinaria, come
accade invece nelle leggi fiscali di altri cantoni. La già citata direttiva
dell'ACC, infatti, stabilisce semplicemente che dal 1° gennaio dell'anno
successivo si cambia modalità di tassazione, mentre non si pronuncia per niente
in merito al periodo di computo, cioè ai redditi che devono essere presi in
considerazione per il calcolo dell'imponibile.
Diversamente, la legge argoviese,
per esempio, stabilisce che, in linea di principio, si procede ad una
tassazione sul passato - cioè una normale tassazione praenumerando -
sicché il contribuente viene imposto come se non fosse mai stato assoggettato
alla fonte (§ 64 cpv. 4 LT-AG; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
Berna 1991, p. 694 s.); egli può tuttavia optare, qualora ciò gli convenga, per
una tassazione sul presente.
5.4
In mancanza di una norma
analoga, si deve ritenere che, non potendosi, come detto, procedere ad una
tassazione intermedia, i redditi, da prendere in considerazione ai fini della
tassazione ordinaria emessa nei confronti di un contribuente che cessa di
essere assoggettato alla fonte, devono necessariamente essere quelli del
biennio precedente, in applicazione delle regole generali contenute all'art. 95
LT.
Nella fattispecie,
pertanto, l'autorità fiscale, passando alla tassazione ordinaria, avrebbe
dovuto commisurare l'imponibile ai redditi conseguiti dalla moglie del
ricorrente negli anni 1989 e 1990, invece di effettuare una tassazione postnumerando
non prevista dalla legge.
5.5
Procedendo nel modo
descritto, si deve escludere categoricamente che, come sostiene il ricorrente,
il reddito di sua moglie sia tassato due volte. Infatti, essendo essa stata
imposta alla fonte solo fino al 1991, se si aderisse alla richiesta del
ricorrente di intraprendere la sua imposizione ordinaria solo con la tassazione
1993/94, si otterrebbe il risultato esattamente inverso rispetto a quello paventato
dal ricorrente, ovvero quello di sottrarre sua moglie ad ogni imposizione per
il 1992.
- Di conseguenza, il
ricorso è accolto nel senso che gli atti sono rinviati all' Ufficio di
tassazione perché effettui una tassazione ordinaria 1991/92, a partire dal 1°
gennaio 1992, calcolando il reddito imponibile della signora Selmin sulla base
dei redditi conseguiti nel biennio 1989/90, riportati a 12 mesi.
Visto l'esito del ricorso,
in parte favorevole al ricorrente, non si prelevano né tassa di giustizia né
spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 13 marzo 1995 è annullata.
§§ Gli atti sono
retrocessi all' Ufficio di tassazione perché effettui una tassazione per inizio
dell'assoggettamento, a partire dal 1° gennaio 1992, calcolando il reddito
imponibile della signora Selmin sulla base dei redditi conseguiti nel biennio
1989/90, riportati a 12 mesi.
-
Non si prelevano né
tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione alle
parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto
tributario
Il Presidente:
Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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