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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.47
Data decisione, Autorità:
31.05.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00047
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta
dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 13 marzo 1995
in
materia di: IC 91 - IFD 93/94
presentato
da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
tassazione IC 1991 e IFD 1993 l' Ufficio tassazione delle persone giuridiche ha
ripreso alla __________ __________ gli interessi passivi per il
periodo dal 1° gennaio al 7 maggio 1991, per un importo di fr. 82'031.--, in
quanto non a carico della società (cfr. notifica di tassazione IC 1991 del 10
novembre 1994 e notifica di tassazione IFD 1993-94 del 10 novembre 1994).
La
ripresa è stata confermata anche in sede di decisioni su reclamo. L'aumento del
conto attivo tramite l'addebito di interessi passivi non ammessi riveste
carattere di rivalutazione. Un'operazione con cui si aumenta il valore
contabile di una posta patrimoniale, senza che l'operazione sia causalmente
connessa con una spesa d'investimento, costituisce una realizzazione anticipata
di un beneficio futuro e perciò stesso costituisce un utile (cfr. decisione su
reclamo in materia di IC 1992 del 13 febbraio 1995 e decisione su reclamo in
materia di IFD 1993-94 di pari data).
- Con
il presente, tempestivo ricorso la __________
__________, assistita dalla __________ __________,
contesta la ripresa degli interessi passivi per un ammontare di fr. 82'031.--.
Rileva che gli interessi in questione non hanno influenzato il risultato
d'esercizio in quanto sono stati attivati. Essi si ripercuotono sul risultato
d'esercizio soltanto al momento della vendita dell'immobile, che è avvenuta il
27 maggio 1994 per un prezzo di fr. 4'700'000.--, pari al valore d'acquisto.
Fa
inoltre presente che dopo l'acquisto dell'immobile sono stati effettuati
investimenti per fr. 999'168.-- senza interessi, finanziati dagli azionisti e
che a partire dal 1° gennaio 1992 gli azionisti hanno pure rinunciato a
addebitare gli interessi pagati all' __________
sul debito di fr. 3'000'000.-- garantiti da cartelle ipotecarie sull'immobile
della società.
Rilevano
inoltre che il rogito d'acquisto, firmato il 7 marzo 1991, è stato iscritto nel
RF soltanto due mesi dopo. Il prezzo era stato fissato in fr. 4'700'000.--
mediante assunzione degli oneri ipotecari verso l' __________, ma il debito è sempre rimasto a nome dell'azionista
per il rifiuto della banca di trapassarlo alla società. L'azionista vantava di
conseguenza un credito verso la società pari al suo debito verso l' __________. I relativi interessi non possono
quindi essere ripresi.
- In
occasione dell'udienza del 3 marzo 1995, l'UTPG, preso atto della precisazione
contenuta nel ricorso relativo all'assunzione degli oneri ipotecari nei
confronti della Banca con valuta 31 marzo 1991, ha dichiarato di rettificare il
calcolo degli interessi ripresi, limitandolo al periodo 1° gennaio - 31 marzo.
Con
scritto del 27 maggio 1995 il rappresentante della ricorrente ha confermato a
questa Camera di aderire alla proposta di rettificare il calcolo della ripresa
per interessi. Ritenuto che l'UTPG gli ha comunicato direttamente "che non
esiste la possibilità di gravare l'immobile venduto con una ipoteca legale per
le imposte contestate".
Nulla
osta quindi all'evasione del ricorso nei termini suddetti e, meglio, limitando
la ripresa per interessi dal 1° gennaio al 31 marzo 1991.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
dichiara
e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo in materia di IC 1992 del 13 febbraio 1995
e la decisione su reclamo in materia di IFD 1993-94 di pari data sono riformate
a' sensi del considerando 3.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'UTPG per l'emissione di
nuovi conteggi.
-
Non
si prelevano né tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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