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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.36
Data decisione, Autorità:
23.06.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00036
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 27 febbraio 1995
in
materia di: IC/IFD 89/90 (IC/IFD 33/95)
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella
tassazione IC/IFD 1989-90 l' Ufficio di tassazione ha incluso nel reddito aziendale
del contribuente un reddito di fr. 143'633.-- di media annua per l'IC e di fr.
155'000.-- per l'IFD derivante dalla vendita di un immobile a __________ (cfr. notifica della tassazione del
16 luglio 1991).
Il
contribuente presentava reclamo in tempo utile, chiedendo che gli venissero spiegate
le ragioni di un simile aumento del reddito aziendale rispetto a quanto dichiarato.
Sentito dall'UT il 21 dicembre 1994, egli ha confermato di mantenere la contestazione
del reddito aziendale nella misura in cui includeva pure la vendita
dell'immobile di __________.
Con
decisione 30 gennaio 1995 l'UT respingeva il reclamo, argomentando che la
vendita dell'immobile di __________
costituirebbe un atto del commercio professionale d'immobili in considerazione
della breve durata del possesso, del finanziamento dell'acquisto mediante
ricorso preponderante a mezzi di terzi e della professione esercitata dal
contribuente (piastrellista).
-
Con
il presente tempestivo ricorso __________
e __________ __________ chiedono lo stralcio dell'utile conseguito con la
vendita della casa di __________, contestando
che si tratti di reddito derivante da commercio professionale d'immobili. L'immobile
venduto altro non era che la casa d'abitazione dei ricorrenti e della loro
famiglia (in tutto sei persone). Essa è rimasta di loro proprietà per dieci
anni, fino a quando, cresciuti i figli, è diventata troppo spaziosa e una
ristrutturazione avrebbe richiesto un considerevole investimento, al di là
delle loro possibilità finanziarie ma anche fisiche. __________ __________ è
infatti in attesa di beneficiare di una rendita d'invalidità.
-
All'udienza
del 3 maggio 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni,
chiedendo tuttavia un termine di quindici giorni per incontrarsi in vista di
ridefinire l'utile imponibile, tenuto conto delle spiegazioni fornite dal
ricorrente e dal suo rappresentante.
Il
2 giugno 1995 l' Ufficio di tassazione ha trasmesso alla camera il verbale del
29 maggio 1995, in cui le parti, dopo riesame della fattispecie alla luce delle
circostanze emerse all'udienza, comunicano di aver stabilito il reddito da
transazione immobiliare in fr. 55'000.-- per l' IC e in fr. 66'367.-- per l'
IFD.
Nulla
osta all'adozione di tale soluzione, scaturita da più approfonditi accertamenti
in relazione alla natura e all'entità dell'operazione immobiliare.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 30.1.1995 è riformata nei termini indicati
al consid. 3.
§§ Gli
atti vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione
di nuovi conteggi
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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