Late tax objection rejected as time-barred

80.1995.31Altro tribunale14 apr 1995Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The taxpayer appealed a Locarno tax office decision declaring his objection against the 1991/92 income and wealth assessment inadmissible as late. The Cantonal Tax Chamber held that the 30-day objection period is mandatory and had long expired. No restitution ground was alleged or proved. The appellant’s reliance on the intercantonal allocation and the constitutional anti-double-taxation rule did not excuse non-compliance with Ticino procedural deadlines. The appeal was dismissed, and CHF 100 in court costs were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 175 cpv. 1 LT, art. 157 cpv. 1 e 4 LT; intempestività dell'opposizione fiscale e restituzione del termine. Il termine di 30 giorni per reclamo contro la tassazione è perentorio; la restituzione è ammessa solo in presenza di impedimento non imputabile al contribuente o al suo rappresentante, fondato su circostanze tassativamente previste o analoghe gravi ragioni provate. L'invocazione del divieto di doppia imposizione non deroga ai termini processuali cantonali: il contribuente deve far valere tale censura secondo il diritto procedurale del cantone che ha emanato la decisione, nei relativi termini. Se il reclamo è tardivo e nessun motivo di restituzione è dimostrato, la declaratoria d'irricevibilità va confermata (consid. sul termine e sul rapporto con l'art. 46 cpv. 2 CF).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.31

Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT

Incarto n. 80.95.00031

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 1995

in materia di: IC 91/92 (IC 28/95)

presentato da:


ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che il dottor __________ __________ domiciliato a __________ (Canton __________ __________ è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di un immobile a __________

  • che, con decisione del 29 luglio 1992, l' Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione IC 1991/92, commisurando il reddito imponibile in fr. 1'014.- e la sostanza in fr. 1'817.-;

  • che, in data 21 dicembre 1994, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio, chiedendo di emettere una nuova tassazione conforme ai dati ivi contenuti, con particolare riguardo alla commisurazione del reddito imponibile nel Canton Ticino;

  • che l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in quanto tardivo;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ribadisce di ritenere non valida la decisione dell'autorità cantonale ticinese, siccome non conforme ai dati contenuti nel riparto emesso dal Canton __________


  • che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;

  • che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa (art. 175 cpv. 1 LT) e che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 157 cpv. 1 LT);

  • che una deroga è prevista solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 157 cpv. 4 LT);

  • che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);

  • che, nel presente caso, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione solo perché aveva ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Canton __________ __________

  • che, stando così le cose, non può essere censurata la decisione dell' Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il gravame;

  • che, inoltre, la norma dell'art. 46 cpv. 2 CF volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed invocata anche dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Doppelbesteuerungsrecht, Berna 1973, p. 387 ss.);

  • che, pertanto, se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

  • che comunque il ricorrente ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 CF nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 389; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese processuali, consistenti in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

Il Presidente Il Segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

tax objectiontime limitrestitution of deadlinedouble taxationintercantonal allocationprocedural lawcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the taxpayer's objection against the assessment was filed within the statutory time limit or could be restored.

Decisione estratta

The objection was time-barred; no ground for restitution of the deadline was shown.

Motivazione estratta

A written objection must be filed within 30 days under Art. 175(1) LT, a peremptory deadline under Art. 157(1) LT. Restitution is only possible for proven military service, illness, absence from the canton, or other serious reasons under Art. 157(4) LT, and no such reason was invoked.

Questione giuridica chiave

Whether the intercantonal double-taxation argument required the tax office to reconsider the assessment despite lateness.

Decisione estratta

No. Each canton applies its own procedural law, and the double-taxation rule does not suspend cantonal objection deadlines.

Motivazione estratta

Art. 46(2) CF prevents double taxation but does not limit one canton’s fiscal sovereignty in favor of another. A taxpayer must challenge a cantonal decision under that canton’s procedural rules and within its statutory deadlines.

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