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Numero d'incarto:
80.1995.29
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00029
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di
Camera
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 1995
in materia di: IMVI
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Il 6 maggio 1994 __________ __________
alienava a __________ __________ la particella n. __________ RFD di __________ al prezzo di fr. 351'150.--. Il 29 luglio 1994 l'
Ufficio dei registri emetteva la tassazione in materia di imposta sul maggior
valore immobiliare, determinando l'imponibile, dopo deduzione dal prezzo di
vendita del valore ufficiale di stima maggiorato del 5%, in fr. 148'623.--.
Assistito dal __________. __________
__________ __________,
presentava reclamo all' Ufficio dei registri il 26 agosto 1994. Il reclamo veniva
dichiarato tardivo con decisione del 9 settembre 1994, essendo decorso
infruttuoso il termine d'impugnazione di quindici giorni.
- Il 12 settembre 1994
personalmente presentava ricorso all' Amministrazione cantonale delle contribuzioni,
dichiarandosi sostanzialmente nell'impossibilità di pagare l'imposta.
Con decisione del 19
gennaio 1995 l'ACC respingeva il ricorso, confermando la decisione con cui l'
Ufficio dei registri aveva dichiarato tardivo il reclamo e osservando altresì
che la LIMVI non prevede la sospensione del decorso dei termini durante le
ferie giudiziarie.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente in questa sede
l'accoglimento delle proprie censure, segnatamente il riconoscimento del
conteggio relativo all'imponibile allestito dal suo fiduciario __________. __________.
-
4.1
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni dell’ACC
in materia di IMVI, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio dei
registri, rispettivamente dell’ACC, che abbia dichiarato irricevibile il
reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l'irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità
di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà
la decisione di irricevibilità, senza entrare nel merito delle censure.
4.2
Come ricordato dall'
Amministrazione cantonale delle contribuzioni, il reclamo contro la notifica di
tassazione deve essere presentato per iscritto all' Ufficio dei registri nel
termine di quindici giorni (art. 20 cpv. 1 LIMVI), deve indicare la tassazione
impugnata e contenere sia una concisa esposizione dei fatti e dei motivi, sia
le conclusioni (art. 8 cpv. 1 RIMVI).
Alla procedura di reclamo,
così come a quella di ricorso davanti all' Amministrazione cantonale delle
contribuzioni non è applicabile quale diritto processuale sussidiario la Legge
di procedura per le cause amministrative (art. 11 RIMVI "e
contrario"). In sede di reclamo e di ricorso davanti all'ACC i termini non
sono sospesi dalle ferie giudiziarie, contrariamente a quanto avviene invece
per il ricorso a questa Camera (CDT n. 56/94 del 14 aprile 1994 in re F. W.; art.
13 LPAmm.).
- 5.1
La tassazione IMVI è stata
notificata al ricorrente il 29 luglio 1994. Il reclamo è stato presentato
soltanto il 26 agosto successivo, quindi dopo la scadenza del termine quindicinale
per presentare l'impugnativa.
Sia la decisione su
reclamo dell'UR sia la decisione su ricorso dell'ACC sono dunque conformi ai
disposti di legge applicabili e quindi corretta.
5.2
Nel suo ricorso il
ricorrente non invoca nessuno dei motivi di restituzione del termine previsti dall'art.
20 cpv. 2 LIMVI (servizio militare, malattia, assenza imprevista dal cantone o
altro grave motivo riguardante l'interessato o il proprio rappresentante).
Anche sotto questo profilo la decisione impugnata merita quindi conferma.
Per questi motivi,
Visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario
Il Presidente
Il Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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