AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.270
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00270
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 5 gennaio 1995
in
materia di: ipoteca legale
presentato
da:
__________, __________ __________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
che, con decisione del 28
maggio 1993, l'Ufficio cantonale di esazione notificava a __________
__________, quale proprietario della part. n. __________ RFD di __________, un
conteggio con cui il Canton Ticino faceva valere un'ipoteca legale a garanzia
dell'imposta cantonale 1988, dovuta dalla __________ __________ __________, di
__________, per un ammontare di complessivi fr. 73'933.–;
-
che allo stesso
proprietario della part. n. __________ RFD di __________, il Comune di
__________ notificava un analogo conteggio, per l'imposta comunale 1988, per un
ammontare di fr. 47'911.70;
-
che i suddetti importi
venivano ridotti a fr. 26'207.– per l'imposta cantonale e fr. 16'889.30 per
quella comunale, in seguito a reclamo di __________ __________, con due
decisioni del 13 e del 16 dicembre 1994;
-
che la Camera di diritto
tributario respingeva, con sentenza del 22 marzo 1995 (CDT n.
..__________), un ricorso interposto da __________
__________ contro le due decisioni su reclamo emesse dalle autorità cantonale e
comunale;
-
che, in data 11 maggio
1995, __________ __________ impugnava la decisione di questa Camera con ricorso
per riforma al Tribunale federale;
-
che, con sentenza del 9
agosto 1995, la II Corte civile del Tribunale federale ha accolto il ricorso
per riforma, annullando la sentenza della Camera di diritto tributario e
rinviando a quest'ultima gli atti, per un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi;
-
che, nella sua decisione,
l'Alta Corte, dopo aver affermato che contestazioni in punto alla forma e al
requisito della relazione particolare dell'imposta con il fondo, sanciti dal
diritto civile federale soggiacciono alle vie di ricorso per riforma (STF
del 9 agosto 1995 in re R.B., consid.1 con riferimenti) e dopo aver evocato la
precedente e la vigente normativa cantonale in materia di ipoteca legale (STF
del 9 agosto 1995 in re R.B., consid. 2), ha affermato che, se l'imposta sul
maggior valore immobiliare manifesta un legame particolare con l'immobile, non
così l'imposta sugli utili immobiliari delle persone giuridiche secondo l'art.
67 LT-1976;
-
che, infatti, secondo il
Tribunale federale, l'imposta in questione «non sorge con il trapasso
dell'immobile a registro fondiario, ma piuttosto, come la normale imposta
sull'utile, con la chiusura dei conti a fine esercizio annuale; essa inoltre
non colpisce tutti i proprietari, ma soltanto le persone giuridiche, le quali
però – come tutti i proprietari – già devono sopportare l'imposta sul maggior
valore immobiliare. Già per questi motivi sembrerebbe di poter escludere un
rapporto sufficientemente stretto e diretto tra l'imposta e il fondo. Per
questa ragione, tra l'altro, uno degli autori abbondantemente citato da
entrambe le parti (Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen,
tesi, Zurigo, 1988, pag. 41 n. 3.1.4.2 i.f) conclude che è escluso il beneficio
dell'ipoteca legale per le imposte ordinaria, anche qualora le stesse colpiscano
un guadagno conseguito con la vendita di immobili societari (...)»
-
che tali
considerazioni inducono l'Alta Corte a concludere che:
«nel caso in esame,
invece, l'ipoteca legale è nata senza iscrizione al momento in cui è sorta
l'imposta ordinaria ed è stata comunicata al nuovo proprietario del pegno
quattro anni dopo la mutazione a registro fondiario. Mentre per l'imposta sul
maggior valore immobiliare l'ipoteca legale sorge con il trapasso di proprietà
a registro fondiario (DTF 84 II 102 i.f.; Rep. 1986, pag. 52 consid. 4a i.f.),
per l'imposta sull'utile della persona giuridica il momento in cui sorge
l'imposta, e quindi l'ipoteca legale (cfr. Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, § 157 n. 4) non ha alcun riferimento con il
fondo e il suo trapasso a registro fondiario, ma si situa al momento della chiusura
dell'esercizio annuale o addirittura al momento della scadenza dell'imposta
ordinaria stabilito dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 217 cpv. 1 vLT
(cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, pag.
174)»
- che i giudici federali non
hanno mancato di sottolineare che la genericità della base legale del diritto
cantonale e l'assenza di limiti temporali
«non possono
evidentemente indurre a un'applicazione estensiva e generalizzata dell'ipoteca
legale a tutte le imposte che in qualche modo manifestano un legame con il
fondo, ma consigliano, semmai, ulteriore prudenza nella sua applicazione ai
fini della tutela della sicurezza giuridica».
(STF del 9
agosto 1995 in re R.B., consid. 3).
-
che, alla luce della
decisione menzionata, la decisione della Camera di diritto tributario,
annullata dalla II Corte civile del Tribunale federale, deve essere riformata
nel senso che l'istituto dell'ipoteca legale non tutela l'incasso, da parte
dello Stato, di quell'imposta sull'utile ordinario delle persone giuridiche,
che deriva da ammortamenti precedentemente effettuati o concessi ma che viene
alla luce solo per effetto della vendita dell'immobile;
-
che le decisioni del Canton
Ticino e del Comune di __________, impugnate dal ricorrente con ricorso alla
Camera di diritto tributario, devono pertanto essere annullate nella misura in
cui estendono la garanzia dell'ipoteca legale all'imposta sull'utile immobiliare;
-
che l'accoglimento del
gravame comporta la rinuncia a prelevare tassa di giustizia e spese processuali
e l'attribuzione di un'indennità a titolo di ripetibili al ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 185 cpv. 5 LT 1976 e 231
cpv. 5 LT 1994
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 14 dicembre 1995 della Divisione delle
contribuzioni e del 16 dicembre 1995 del Comune di __________ sono annullate
nella misura in cui estendono la garanzia dell'ipoteca legale all'imposta
sull'utile immobiliare dell'esercizio 1988 della fallita __________ __________
__________.
- Non si prelevano né spese
processuali né tassa di giustizia.
Al ricorrente viene
riconosciuta un'indennità, a titolo di ripetibili, di complessivi fr. 1'600.–,
così suddivisa: fr. 1'000.– a carico del Canton Ticino e fr. 600.– a carico del
Comune di __________.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976 e 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster