Tax appeal inadmissible for lack of substantiation

80.1995.250Altro tribunale13 feb 1996Inadmissible

Sintesi

The taxpayer challenged an estimated 1993/94 income tax assessment after first filing only a bare notice of objection and later a court appeal without supporting reasons or documents. Both the tax authority and the appellate court gave her deadlines to complete the filing, but she did not respond. The Tax Chamber held that the requirements of Art. 227 LT 1994 were not met and declared the appeal inadmissible. Court costs of CHF 180 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 227 cpv. 2-3 LT 1994; admissibility of a tax appeal lacking conclusions, factual allegations and evidence. An appeal must be reasoned and supported by the relevant documents or exact indications of evidence; if these requisites are missing, the court must grant a suitable time limit to cure the defect under threat of inadmissibility. If the appellant fails to comply with the corrective invitation, the appeal is inadmissible. Costs follow Art. 231 LT 1994.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.250

Data decisione, Autorità: 13.02.1996, CDT

Incarto n. 80.95.00250

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 28 novembre 1995

in materia di: IC 93/94

presentato da:


__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, con decisione del 15 maggio 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ __________, domiciliata a __________, la tassazione IC 1993/94, nella quale il reddito imponibile era stabilito in via valutativa in fr. 36'000.–, non avendo la contribuente collaborato all'accertamento dei fattori imponibili;

  • che, con una lettera indirizzata all'autorità di tassazione il 19 maggio 1995, la contribuente comunicava la propria intenzione di interporre reclamo, riservandosi di motivare il proprio gravame in uno scritto successivo;

  • che, non avendo ricevuto alcuna motivazione, l'autorità fiscale scriveva alla reclamante, in data 4 luglio 1995, attribuendole un termine fino al 31 agosto 1995 per completare il reclamo ed avvertendola nel contempo che quest'ultimo sarebbe altrimenti stato dichiarato irricevibile;

  • che, non essendo pervenuto alcun cenno di risposta da parte della contribuente, l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 27 novembre 1995;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ lamenta la propria grave situazione personale, con due figli a carico e notevoli spese da sostenere;

  • che, invitata dalla Camera di diritto tributario a trasmetterle la documentazione necessaria per entrare nel merito delle sue generiche censure – in particolare, i conteggi dell'indennità di disoccupazione, il dettaglio degli aiuti ricevuti, le spese sostenute per i figli e per la locazione –, la ricorrente non ha risposto;

  • che, per l'art. 227 cpv. 2 LT 1994, il ricorrente deve indicare, nell'atto di ricorso, le conclusioni, i fatti sui quali esse sono fondate e i mezzi di prova, mentre i documenti probatori devono essere allegati o designati esattamente;

  • che lo stesso articolo, al capoverso 3, stabilisce che, se il ricorso non soddisfa questi requisiti, al ricorrente è assegnato un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria dell'irricevibilità;

  • che, come detto, la Camera si è rivolta alla ricorrente, chiedendole di emendare il proprio ricorso, con lettera del 4 dicembre 1995 e con un successivo scritto del 15 gennaio 1996, con il quale le è stato attribuito un ultimo termine di dieci giorni, con comminatoria di irricevibilità del ricorso;

  • che, non essendo pervenuto alcuno scritto da parte della ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 180.–, sono a carico della ricorrente.

  3. Intimazione alle parti.

  4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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