Interim taxation after cessation of self-employed activity

80.1995.25Altro tribunale14 apr 1995Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The taxpayer, a former textile merchant who became an employee insurer in December 1989, challenged interim taxations for 1989/90 and 1991/92. He argued that the tax office could not reopen the already final 1989/90 assessment, that the interim taxation was late, and that he should be allowed deductions for insurance premiums and a prior business loss of CHF 9,251. The court held that the change of profession and cessation of the business justified interim taxation, that the authority had initiated the procedure in time, and that only items affected by the change could be reviewed. It further held that losses from the ceased business could not be offset against private income. The appeal was dismissed and costs were imposed on the taxpayer.

Massima Omnilex

Art. 96 DIFD; Art. 99 and 100 LT; interim taxation after cessation of self-employed activity and limits of review on appeal. Interim taxation is justified where the taxpayer’s income base changes permanently, including the cessation of a commercial activity and change of profession. For timeliness, it suffices that the authority initiates the procedure within the statutory peremptory period; subsequent notification is immaterial once the procedure has been validly opened. In proceedings against interim taxation, review is confined to the income and assets affected by the change; elements unrelated to the modification cannot be reopened. After interim taxation due to cessation of a business, prior business losses are no longer deductible against private income, save where liquidation-profit taxation applies.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.25

Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT

Incarto n. 80.95.00025

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 1995

in materia di: IC/IFD 89/90 int. - IC/IFD 91/92 (IC/IFD 23/95)

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. __________ __________, commerciante di tessuti in proprio, ha mutato la propria professione, iniziando l'attività di assicuratore alle dipendenze della __________ __________ a partire dal 1° dicembre

In data 14 febbraio 1994, pertanto, l' Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione intermedia per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 31 dicembre 1990, nella quale commisurava il reddito del lavoro in fr. 66'840.- e l'imponibile netto per l' IC in fr. 38'683.-. L'autorità fiscale negava peraltro la deduzione della perdita relativa alla cessata attività indipendente, affermando che essa cadeva nel cosiddetto "vuoto di tassazione".

Con decisione dello stesso giorno, l'autorità fiscale notificava al contribuente anche la tassazione IC/IFD 1991/92, basata sugli stessi elementi imponibili.

  1. Il contribuente impugnava le decisioni citate, negando in primo luogo il diritto dell' Ufficio di tassazione di riaprire la tassazione IC/IFD 1989/90 già cresciuta in giudicato, e contestando la mancata deduzione della perdita di fr. 9'251.-. Per la tassazione 1991/92, chiedeva inoltre la deduzione per figli agli studi.

Con decisione su reclamo del 16 gennaio 1995, l' Ufficio di tassazione ammetteva in parte le contestazioni relative all'IC, precisamente per quanto riguarda la deduzione di fr. 4'000.- dal reddito da attività dipendente. Per il resto confermava la precedente tassazione, affermando di non poter modificare fattori che non sono in relazione con il motivo per cui viene intrapresa la tassazione intermedia. Per la tassazione ordinaria 1991/92, ammetteva anche la deduzione di ulteriori fr. 300.- per figli agli studi.

  1. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ripropone in sostanza le censure già sottoposte all'autorità di tassazione: contesta la legittimità della tassazione intermedia, chiede la deduzione di fr. 4'840.- a titolo di oneri assicurativi, postula la deduzione di fr. 4'000.- e soprattutto della perdita di fr. 9'251.-.

  2. In primo luogo, il ricorrente nega, come detto, che l'autorità fiscale potesse intraprendere, nei suoi confronti una tassazione intermedia, modificando in tal modo la tassazione IC/IFD 1989/90 già cresciuta in giudicato. A torto.

4.1

Si deve osservare, infatti, anzitutto, che la situazione personale del contribuente giustificava chiaramente la tassazione intermedia.

Di regola, infatti, sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se, tuttavia, nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevol­mente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 799; Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262). Detti motivi sono anche previsti dall'art. 99 cpv. 1 lett. b LT. Va rilevato che, a differenza di quella di diritto federale, la formulazione della citata norma di diritto cantonale era in origine esemplificativa (cfr. STF 25 maggio 1984, cit.): con la modifica dell'art. 99 LT entrata in vigore il 1.1.1987 il legislatore ticinese si è tuttavia allineato alla normativa federale (cfr. Messaggio 3077 FI del 26.8.86 pag. 7).

Orbene, la cessazione dell'attività commerciale di una persona fisica é un motivo di tassazione intermedia ai sensi, rispettivamente dell'art. 99 LT e dell'art. 96 DIFD, poiché questo fatto ha una influenza notevole sul reddito del contribuente (cfr. per tutti Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 418; CDT n 267 del 31 ottobre 1991 in re Eredi R.; CDT n. 91-94 del 3 maggio 1993 in re K.G. e B.). Ne consegue che è perfettamente legittima la decisione dell' Ufficio di tassazione di emettere una tassazione intermedia nei confronti del ricorrente.

4.2

Si rileva, inoltre, che la tassazione intermedia è stata effettuata nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dalla legge.

Secondo le norme applicabili, infatti, la tassazione intermedia ha luogo d'ufficio oppure su richiesta del contribuente ed è valida in quanto sia iniziata dall'Autorità fiscale, rispettivamente richiesta dal contribuente, entro tre anni dalla scadenza del periodo fiscale a cui si riferisce (art. 100 cpv. 4 LT; art. 96 cpv. 2 DIFD). Il termine per iniziare rispettivamente richiedere la tassazione intermedia è - come annotano i commentatori argoviesi a proposito del § 58 cpv. 3 LT-AG, di tenore identico all'art. 100 cpv. 4 LT - un vero e proprio termine di perenzione, che non può essere né interrotto né sospeso (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 670). Una volta intrapresa entro il termine triennale la tassazione intermedia, il termine di perenzione risulta salvaguardato e non ha più alcuna rilevanza sullo svolgimento della procedura di tassazione (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 671). Di regola l'Autorità fiscale manifesterà la propria intenzione di iniziare una tassazione intermedia, portandola a conoscenza del contribuente (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 670; ASA 56 p. 561 s.), segnatamente notificandogli l'apertura della procedura di tassazione intermedia o chiedendogli di produrre, con riferimento a una simile procedura, la relativa documentazione (CDT n. 282-283 del 12 dicembre 1994 in re P.M.).

Nella fattispecie, per risultare tempestiva, la tassazione intermedia avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 1993. È vero che, come accennato, la decisione in merito alla tassazione intermedia è stata notificata al ricorrente solo il 14 febbraio 1994, ma l'autorità competente aveva già avviato la procedura in data 20 dicembre 1993, proprio con l'intento di salvaguardare il termine (cfr. lettera 20 dicembre 1993 dell'Ufficio di tassazione di Locarno).

  1. Il ricorrente postula poi, in modo generico, la deduzione di "almeno fr. 4'840.-" per oneri assicurativi. Oltre ad essere generica e non documentata, tale richiesta è inammissibile, dati i limiti cui sottostà l'autorità fiscale, in sede di definizione della tassazione intermedia.

5.1

La tassazione intermedia è fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o dimi­nuita degli elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati (cfr. art. 100 cpv. 2 LT; inoltre art. 96 cpv. 1 DIFD). Gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento (cfr. art. 100 cpv. 3 LT; inoltre art. 41 cpv. 4 DIFD).

Ne consegue che il reclamo e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non può, impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base (cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.). Nella procedura di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il calcolo dell'imposta (STF del 27 settembre 1985 in re F.B., cons. 2 b).

5.2

Correttamente, quindi, l' Ufficio di tassazione ha rifiutato di modificare la quantificazione degli oneri assicurativi, cioè dei premi per cassa malati ed assicurazioni, non essendo gli stessi in relazione con il reddito da attività dipendente intrapresa nel dicembre 1989.

Quanto alla richiesta di concedergli la deduzione di fr. 4'000.- dal reddito da attività dipendente, la stessa deve ritenersi priva d'oggetto, essendo la detrazione in questione già stata concessa in sede di decisione su reclamo.

  1. Il contribuente ripropone infine la richiesta di poter dedurre dai redditi da attività dipendente la perdita di fr. 9'251.-, relativa alla cessata attività indipendente. Come deciso dall'autorità di tassazione, la detrazione in questione non è ammissibile.

Secondo la giurisprudenza, infatti, effettuata una tassazione intermedia per cessazione dell'attività commerciale di una persona fisica, non possono più essere compensate le perdite del periodo precedente, contrariamente a quanto avverrebbe, conformemente all'art. 26 cpv. 3 LT e all'art. 41 cpv. 2 DIFD, se l'attività commerciale continuasse. Resta tuttavia riservato il caso in cui fosse dovuta l'imposta sugli utili di liquidazione (cfr. ASA 30 p. 88; ASA 52 p. 562; ASA 54 p. 440; inoltre Masshardt/Tatti, op. cit., p. 227; CDT n. 267 del 31 ottobre 1991 in re Eredi R.).

La ragione per cui le perdite non vengono più considerate a partire dalla tassazione intermedia, fatto salvo il caso dell'imposta sugli utili di liquidazione, risiede nel fatto che con la tassazione intermedia diventa determinante, a partire dal momento della cessazione dell'attività commerciale fino al termine del periodo di tassazione, il reddito privato conseguito e che tale reddito, a dipendenza della sua natura privata, non si trova in nessuna relazione con il reddito proveniente dall'attività commerciale. In altre parole, alle perdite aziendali va riconosciuto un carattere causale con l'attività che le ha prodotte, che non può più essere loro riconosciuto quando tale attività viene a cadere. Non va infatti dimenticato che l'art. 26 cpv 3 LT, rispettivamente l'art. 41 cpv 2 DIFD, limitano la deduzione delle perdite alle persone che esercitano un'attività commerciale e sottostanno all'obbligo della contabilità. La deduzione delle perdite non potrebbe quindi venire estesa in caso di tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, ai redditi privati, sia perché è venuto a cessare qualsiasi legame causale con l'attività aziendale, sia perché si finisce per creare un'inaccettabile disparità di trattamento verso i percettori di redditi di natura esclusivamente privata o non aziendale (cfr. CDT n. 267 del 31 ottobre 1991 in re Eredi R.; CDT n. 91-94 del 3 maggio 1993 in re K.G. e B.).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.-

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-

per un totale di fr. 250.-

sono a carico del ricorrente.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

interim taxationchange of professionbusiness cessationloss offsettax deductionsperemptory deadlinetax appealcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether interim taxation could be opened after the taxpayer changed from self-employment to employment.

Decisione estratta

Yes. The cessation of a sole proprietorship and the change of profession justified interim taxation.

Motivazione estratta

The applicable tax laws expressly allow interim taxation when the taxable base changes permanently, including start of gainful activity and change of profession; cessation of business likewise materially affects income.

Questione giuridica chiave

Whether the interim taxation was time-barred because it was notified after the relevant deadline.

Decisione estratta

No. The authority had initiated the interim-taxation procedure within the three-year peremptory period, which was sufficient.

Motivazione estratta

What matters is that the authority starts the procedure within three years from the end of the tax period; later notification does not matter once timely initiation has occurred.

Questione giuridica chiave

Whether the taxpayer could obtain deduction of insurance premiums not linked to the changed income source.

Decisione estratta

No. Deductions unrelated to the changed income element could not be revised in interim-taxation proceedings.

Motivazione estratta

Appeals against interim taxation are limited to the income and assets affected by the change; matters unrelated to that change cannot be reopened.

Questione giuridica chiave

Whether the taxpayer could deduct the prior business loss of CHF 9,251 from employment income after cessation of the business.

Decisione estratta

No. After interim taxation due to business cessation, prior business losses are no longer compensable against private income.

Motivazione estratta

Loss offsets are tied to ongoing commercial activity and its accounting obligation; once the business ceases, the causal link to business income ends, save for liquidation-profit taxation.

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