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Numero d'incarto:
80.1995.25
Data decisione, Autorità:
14.04.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00025
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 15 febbraio 1995
in materia di: IC/IFD 89/90 int. - IC/IFD
91/92 (IC/IFD 23/95)
presentato da:
__________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ __________,
commerciante di tessuti in proprio, ha mutato la propria professione, iniziando
l'attività di assicuratore alle dipendenze della __________
__________ a partire dal 1° dicembre
In data 14 febbraio 1994,
pertanto, l' Ufficio di tassazione di Locarno gli notificava la tassazione
intermedia per il periodo dal 1° dicembre 1989 al 31 dicembre 1990, nella quale
commisurava il reddito del lavoro in fr. 66'840.- e l'imponibile netto per l'
IC in fr. 38'683.-. L'autorità fiscale negava peraltro la deduzione della
perdita relativa alla cessata attività indipendente, affermando che essa cadeva
nel cosiddetto "vuoto di tassazione".
Con decisione dello stesso
giorno, l'autorità fiscale notificava al contribuente anche la tassazione
IC/IFD 1991/92, basata sugli stessi elementi imponibili.
- Il contribuente
impugnava le decisioni citate, negando in primo luogo il diritto dell' Ufficio
di tassazione di riaprire la tassazione IC/IFD 1989/90 già cresciuta in
giudicato, e contestando la mancata deduzione della perdita di fr. 9'251.-. Per
la tassazione 1991/92, chiedeva inoltre la deduzione per figli agli studi.
Con decisione su reclamo
del 16 gennaio 1995, l' Ufficio di tassazione ammetteva in parte le contestazioni
relative all'IC, precisamente per quanto riguarda la deduzione di fr. 4'000.-
dal reddito da attività dipendente. Per il resto confermava la precedente
tassazione, affermando di non poter modificare fattori che non sono in
relazione con il motivo per cui viene intrapresa la tassazione intermedia. Per
la tassazione ordinaria 1991/92, ammetteva anche la deduzione di ulteriori fr.
300.- per figli agli studi.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________
__________ ripropone in sostanza le
censure già sottoposte all'autorità di tassazione: contesta la legittimità
della tassazione intermedia, chiede la deduzione di fr. 4'840.- a titolo di
oneri assicurativi, postula la deduzione di fr. 4'000.- e soprattutto della
perdita di fr. 9'251.-.
-
In primo luogo, il
ricorrente nega, come detto, che l'autorità fiscale potesse intraprendere, nei
suoi confronti una tassazione intermedia, modificando in tal modo la tassazione
IC/IFD 1989/90 già cresciuta in giudicato. A torto.
4.1
Si deve osservare,
infatti, anzitutto, che la situazione personale del contribuente giustificava
chiaramente la tassazione intermedia.
Di regola, infatti, sia
l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate
sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art.
41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se, tuttavia, nel corso di un periodo di
tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una
tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della
modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT).
Fra i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno
diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il
mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF
II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 799; Rivier,
Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 262). Detti motivi sono anche previsti dall'art.
99 cpv. 1 lett. b LT. Va rilevato che, a differenza di quella di diritto
federale, la formulazione della citata norma di diritto cantonale era in
origine esemplificativa (cfr. STF 25 maggio 1984, cit.): con la
modifica dell'art. 99 LT entrata in vigore il 1.1.1987 il legislatore ticinese
si è tuttavia allineato alla normativa federale (cfr. Messaggio
3077 FI del 26.8.86 pag. 7).
Orbene, la cessazione
dell'attività commerciale di una persona fisica é un motivo di tassazione intermedia
ai sensi, rispettivamente dell'art. 99 LT e dell'art. 96 DIFD, poiché questo
fatto ha una influenza notevole sul reddito del contribuente (cfr. per tutti Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985, p. 418; CDT n 267 del 31 ottobre
1991 in re Eredi R.; CDT n. 91-94 del 3 maggio 1993 in re K.G. e
B.). Ne consegue che è perfettamente legittima la decisione dell' Ufficio di tassazione
di emettere una tassazione intermedia nei confronti del ricorrente.
4.2
Si rileva, inoltre, che la
tassazione intermedia è stata effettuata nel rispetto dei limiti temporali
stabiliti dalla legge.
Secondo le norme
applicabili, infatti, la tassazione intermedia ha luogo d'ufficio oppure su
richiesta del contribuente ed è valida in quanto sia iniziata dall'Autorità
fiscale, rispettivamente richiesta dal contribuente, entro tre anni dalla
scadenza del periodo fiscale a cui si riferisce (art. 100 cpv. 4 LT; art. 96
cpv. 2 DIFD). Il termine per iniziare rispettivamente richiedere la tassazione
intermedia è - come annotano i commentatori argoviesi a proposito del § 58
cpv. 3 LT-AG, di tenore identico all'art. 100 cpv. 4 LT - un vero e proprio termine
di perenzione, che non può essere né interrotto né sospeso (cfr. AA.VV.,
Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 670). Una volta intrapresa
entro il termine triennale la tassazione intermedia, il termine di perenzione
risulta salvaguardato e non ha più alcuna rilevanza sullo svolgimento della
procedura di tassazione (cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,
p. 671). Di regola l'Autorità fiscale manifesterà la propria intenzione di
iniziare una tassazione intermedia, portandola a conoscenza del contribuente
(cfr. AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, p. 670; ASA
56 p. 561 s.), segnatamente notificandogli l'apertura della procedura di tassazione
intermedia o chiedendogli di produrre, con riferimento a una simile procedura,
la relativa documentazione (CDT n. 282-283 del 12 dicembre 1994
in re P.M.).
Nella fattispecie, per
risultare tempestiva, la tassazione intermedia avrebbe dovuto essere effettuata
entro il 31 dicembre 1993. È vero che, come accennato, la decisione in merito
alla tassazione intermedia è stata notificata al ricorrente solo il 14 febbraio
1994, ma l'autorità competente aveva già avviato la procedura in data 20
dicembre 1993, proprio con l'intento di salvaguardare il termine (cfr. lettera
20 dicembre 1993 dell'Ufficio di tassazione di Locarno).
- Il ricorrente
postula poi, in modo generico, la deduzione di "almeno fr. 4'840.-"
per oneri assicurativi. Oltre ad essere generica e non documentata, tale
richiesta è inammissibile, dati i limiti cui sottostà l'autorità fiscale, in
sede di definizione della tassazione intermedia.
5.1
La tassazione intermedia è
fondata sulla tassazione ordinaria in vigore, aumentata o diminuita degli
elementi di reddito o di sostanza che sono stati modificati (cfr. art. 100 cpv.
2 LT; inoltre art. 96 cpv. 1 DIFD). Gli elementi di reddito e di sostanza
colpiti dalla modifica sono commisurati secondo le regole applicabili
all'inizio dell'assoggettamento (cfr. art. 100 cpv. 3 LT; inoltre art. 41 cpv.
4 DIFD).
Ne consegue che il reclamo
e il ricorso contro la tassazione intermedia sono ricevibili limitatamente agli
elementi di reddito e di sostanza modificati dalla tassazione intermedia (cfr. CDT
n. 447 del 28 novembre 1984 in re Lu.). In altre parole, il contribuente non
può, impugnando la tassazione intermedia, far valere prove o sollevare
eccezioni che ha dimenticato di esibire o di eccepire nella tassazione base
(cfr. CDT n. 381 del 31 agosto 1984 in re F.B.). Nella procedura
di reclamo o di ricorso contro la tassazione intermedia, la competente autorità
può quindi soltanto verificare liberamente, da un lato, l'esistenza dei
presupposti che giustificano questa tassazione e, dall'altro, la determinazione
degli elementi di reddito o di sostanza che si sono modificati, nonché il
calcolo dell'imposta (STF del 27 settembre 1985 in re F.B., cons.
2 b).
5.2
Correttamente, quindi, l'
Ufficio di tassazione ha rifiutato di modificare la quantificazione degli oneri
assicurativi, cioè dei premi per cassa malati ed assicurazioni, non essendo gli
stessi in relazione con il reddito da attività dipendente intrapresa nel
dicembre 1989.
Quanto alla richiesta di
concedergli la deduzione di fr. 4'000.- dal reddito da attività dipendente, la
stessa deve ritenersi priva d'oggetto, essendo la detrazione in questione già
stata concessa in sede di decisione su reclamo.
- Il contribuente
ripropone infine la richiesta di poter dedurre dai redditi da attività dipendente
la perdita di fr. 9'251.-, relativa alla cessata attività indipendente. Come
deciso dall'autorità di tassazione, la detrazione in questione non è
ammissibile.
Secondo la giurisprudenza,
infatti, effettuata una tassazione intermedia per cessazione dell'attività
commerciale di una persona fisica, non possono più essere compensate le perdite
del periodo precedente, contrariamente a quanto avverrebbe, conformemente all'art.
26 cpv. 3 LT e all'art. 41 cpv. 2 DIFD, se l'attività commerciale continuasse.
Resta tuttavia riservato il caso in cui fosse dovuta l'imposta sugli utili di
liquidazione (cfr. ASA 30 p. 88; ASA 52 p. 562; ASA
54 p. 440; inoltre Masshardt/Tatti, op. cit., p. 227; CDT
n. 267 del 31 ottobre 1991 in re Eredi R.).
La ragione per cui le
perdite non vengono più considerate a partire dalla tassazione intermedia,
fatto salvo il caso dell'imposta sugli utili di liquidazione, risiede nel fatto
che con la tassazione intermedia diventa determinante, a partire dal momento
della cessazione dell'attività commerciale fino al termine del periodo di
tassazione, il reddito privato conseguito e che tale reddito, a dipendenza
della sua natura privata, non si trova in nessuna relazione con il reddito
proveniente dall'attività commerciale. In altre parole, alle perdite aziendali
va riconosciuto un carattere causale con l'attività che le ha prodotte, che non
può più essere loro riconosciuto quando tale attività viene a cadere. Non va
infatti dimenticato che l'art. 26 cpv 3 LT, rispettivamente l'art. 41 cpv 2
DIFD, limitano la deduzione delle perdite alle persone che esercitano
un'attività commerciale e sottostanno all'obbligo della contabilità. La
deduzione delle perdite non potrebbe quindi venire estesa in caso di
tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, ai redditi
privati, sia perché è venuto a cessare qualsiasi legame causale con l'attività
aziendale, sia perché si finisce per creare un'inaccettabile disparità di
trattamento verso i percettori di redditi di natura esclusivamente privata o
non aziendale (cfr. CDT n. 267 del 31 ottobre 1991 in re Eredi
R.; CDT n. 91-94 del 3 maggio 1993 in re K.G. e B.).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 250.-
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto
tributario
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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