AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1995.242
Data decisione, Autorità:
10.05.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00242
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 17 novembre 1995
in materia di: imposta
annua intera sulle liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale.
presentato
da:
____________________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ ha cessato l'attività lucrativa quale dipendente della __________ -
__________ __________ di __________ il 31 ottobre 1991. Dal 1° novembre
successivo ha iniziato un'attività indipendente.
In relazione alla
cessazione dell'attività salariata, la __________ assicurazione gli ha
riconosciuto un avere di libero passaggio LPP di fr. 151'340.–, che è stato reinvestito
nella misura di fr. 140'000.– nella costituzione di una polizza assicurativa
con la __________ __________.
Con decisione del 15
settembre 1995 l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a
__________ __________ un'imposta annua intera sulle liquidazioni in capitale
provenienti dalla previdenza professionale (art. 39 LT) di fr. 3'752.50,
calcolata sull'importo della liquidazione ricevuta dalla __________
3.3.
Nel caso del II Pilastro
vige il principio secondo cui alla piena deducibilità dei contributi versati
alla previdenza professionale corrisponde la piena imponibilità delle
prestazioni (cfr. art. 83 LPP; inoltre Masshardt/Tatti, Il nuovo
trattamento fiscale della previdenza professionale, Lugano 1986, p. 25; Steinmann,
Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge bei der direkten Bundessteuer,
in RF 45/1990 p. 478). In caso di liquidazione in capitale, invece, la
prestazione è imposta secondo le modalità previste dall'art. 38 LT, vale a dire
tenendo conto degli altri redditi con l'aliquota che sarebbe applicabile se,
invece della liquidazione, fosse corrisposta una prestazione annua corrispondente
(cfr. anche art. 40 cpv. 4 DIFD). Vien però fatta eccezione per le liquidazioni
fondate su un rapporto di previdenza anteriore al 1° gennaio 1987 e che
divengono esigibili prima del 1° gennaio 2002, alle quali è applicabile la
tassazione agevolata dell'art. 39 LT.
- Come detto,
l'autorità di tassazione ha imposto il capitale che il ricorrente ha ricevuto
dal fondo di previdenza della __________. Il contribuente contesta invece l'imposizione,
affermando di avere impiegato l'importo in questione, quasi integralmente, per
costituire una polizza di previdenza professionale vincolata con la __________
__________. Per il fatto che il capitale riscosso rimane in tal modo
vincolato ad un fine previdenziale, non si giustificherebbe la sua imposizione.
4.1.
La previdenza
professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di
carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti
possano dedurre anche i contributi «per altre forme previdenziali
riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale».
Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la
competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme
previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.
Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza
sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza
riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza
riconosciute, note con il nome di III Pilastro A:
a) il
contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione,
cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita
o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni
complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:
aa) sono
conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle
assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo
l'articolo 67 capoverso 1 LPP e
ab) sono
destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;
b) la
convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria,
cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza,
che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza rischio.
La stessa disposizione aggiunge
poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione federale
delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi
alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le denominazioni
"contratto di previdenza vincolata" e "convenzione di previdenza
vincolata" possono essere utilizzate unicamente per i modelli di contratti
approvati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni» e che dunque «in
mancanza di questa approvazione il diritto alla deduzione dei corrispondenti
contributi può essere rifiutato» (Circolare
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 gennaio 1986, par. 1
).
La rimanente parte della
previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro
denominata III Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in
metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali
assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen
– Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna
1992, p. 120).
4.2.
Diversamente dal II
Pilastro, la deducibilità dei contributi al III Pilastro A è quantitativamente
limitata. Per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad
un'istituzione di previdenza secondo l'art. 80 LPP, il contributo annuo massimo
corrisponde all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8 cpv. 1 LPP
(salario coordinato) e per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione
di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da
un'attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1
OPP 3). L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei
contributi che si possono versare a forme riconosciute di previdenza, sicché
non è possibile versare contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili
fiscalmente (Circolare cit., par. 5). Addirittura, se un
contributo annuo oltrepassa il limite massimo stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OPP
3, le autorità fiscali devono certificare in quale misura il limite massimo è
stato superato e la forma di previdenza riconosciuta deve procedere ad un
rimborso (Maute/Steiner, op. cit., p. 130; Conférence des fonctionnaires
fiscaux d'Etat/Commission LPP, Prévoyance professionnelle et impôts – Cas
d'application, Muri/Berna 1992, casi pratici n. 8, n. 46, n. 64).
4.3.
L'art. 8 OPP 3 esige che
gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie rilascino agli
intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è stato
predisposto dall'AFC l'apposito modulo 21 EDP-dfi, intitolato «Attestazione
concernente i contributi di previdenza» (Maute/Steiner, op.
cit., p. 131 nota 29).
4.4.
Alla luce delle
disposizioni descritte, deve essere valutata la natura giuridica del contratto
stipulato dal ricorrente con la __________ __________. Per potervi procedere,
la Camera ha provveduto a richiedere al contribuente copia della polizza e
delle relative condizioni contrattuali. Dalla documentazione ricevuta emerge
chiaramente che la polizza __________ sottoscritta dal signor __________
__________ si riferisce ad una comune assicurazione sulla vita, finanziata con
un premio unico di fr. 140'000.–. La prestazione assicurativa, pagabile il 20
dicembre 2001, consiste in un capitale di fr. 180'811.–. La «____________________»,
che integra la polizza assicurativa spiega che «Lifestar è un'assicurazione
sulla vita che abbina la protezione assicurativa all'investimento di capitali».
Contrariamente a quanto
affermato dal ricorrente, non si tratta pertanto di una forma di previdenza
individuale vincolata (III Pilastro A) bensì di una forma di previdenza
individuale non vincolata e non privilegiata fiscalmente (III Pilastro B).
- Accertata la natura
giuridica dell'assicurazione stipulata dal ricorrente, si tratta di
confrontarsi con la pretesa di quest'ultimo di beneficiare di un'esenzione
dall'imposizione del capitale della previdenza professionale, nella misura in
cui esso è stato impiegato per finanziare l'assicurazione sulla vita.
5.1.
La questione della
trasformazione del II Pilastro in un III Pilastro B è già stata affrontata dai
tribunali cantonali di Friburgo e dei Grigioni.
Nel caso friburghese, il
contribuente aveva impiegato il capitale del II Pilastro come premio unico per
la costituzione di una rendita vitalizia. L'autorità giudiziaria adita ha
confermato l'imponibilità della prestazione in capitale della previdenza
professionale, sottolineando come questa sia una prestazione finanziata dal
precedente datore di lavoro del contribuente. Diversamente dal successivo
contratto di rendita vitalizia, stipulato dallo stesso contribuente, il
contraente e beneficiario della prestazione previdenziale era invece la
fondazione di previdenza. A conferma del carattere di previdenza individuale e
non professionale del contratto di rendita vitalizia, il tribunale ha poi
rilevato che, in caso di decesso del ricorrente, l'ammontare del premio unico sarebbe
stato rimborsato agli eredi, con la sola deduzione delle rendite già riscosse.
In presenza di un simile trasferimento di una prestazione del II Pilastro nella
previdenza individuale, i giudici cantonali hanno pertanto concluso di dovere
escludere l'esenzione fiscale, senza neppure affrontare quali sarebbero state
le conseguenze del trasferimento di una prestazione del II Pilastro in una
delle forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (III Pilastro A),
nella misura in cui esso fosse stato possibile (StE 1993 B 26.13
n. 13, in particolare consid. 3c).
Nel caso grigionese,
analogamente, il contribuente, riscosso il capitale di fr. 120'000.– dalla
fondazione di previdenza per il personale, lo aveva versato ad una compagnia di
assicurazione con cui aveva stipulato un contratto di assicurazione vita mista
a premio unico. Il tribunale amministrativo di Coira ha affermato l'impossibilità
di un reinvestimento del capitale del II Pilastro in una assicurazione
stipulata nel quadro del III Pilastro B, argomentando che la polizza stipulata
con l'assicurazione non adempiva i requisiti della c.d. previdenza vincolata ed
in particolare le condizioni poste dalla OPP 3 (StE 1990 B 26.13
n. 9).
5.2.
Anche la dottrina nega che
il trasferimento di una prestazione del II Pilastro in un III Pilastro B possa
beneficiare dell'esenzione fiscale (Maute/Steiner, op. cit., p.
119).
5.3.
L'imponibilità della
prestazione ricevuta dal ricorrente, nel caso in esame, non può essere messa in
dubbio.
Come già affermato (cfr. supra,
consid. 4), il contratto di assicurazione con la __________ __________ è
ben lungi dall'adempiere i requisiti cui la legge federale sulla previdenza
professionale e la relativa ordinanza subordinano un trattamento fiscale
privilegiato. Si è visto, d'altronde, che i contributi alle forme di previdenza
privilegiate sono soggetti a limiti quantitativi assai rigorosi, tanto è vero
che, se essi vengono oltrepassati, l'assicurato ha persino diritto alla
restituzione dell'eccedenza.
Si aggiunga che, sebbene
il beneficiario designato nella polizza sia lo stesso contraente, è già
previsto che, in caso di morte di quest'ultimo prima del 20 dicembre 2001, la
prestazione sarà pagata alla moglie oppure ai figli od agli eredi. In tal modo,
l'investimento del capitale del II Pilastro in una polizza assicurativa non
differisce per niente dal caso in cui il ricorrente avesse, per esempio,
impiegato lo stesso importo per acquistare titoli o un immobile, beni che,
comunque, alla sua morte, passerebbero agli eredi. Ammettere l'esenzione della
prestazione in capitale solo per chi opti per un reinvestimento in una polizza
di assicurazione sulla vita, anziché per chi effettui un altro investimento, si
tradurrebbe persino in una disparità di trattamento a favore dei primi.
- Il ricorso è dunque
respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente. Nella
loro commisurazione si terrà tuttavia presente che, qualora l'autorità di
tassazione avesse provveduto ad accertare la natura giuridica della polizza di
assicurazione, invece di aderire alle affermazioni del contribuente, forse il
ricorso avrebbe potuto essere evitato.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di
fr. 200.– e le spese processuali di fr. 50.–per complessivi fr. 250.–, sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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