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Numero d'incarto:
80.1995.241
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00241
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 17 novembre 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Con contratto
stipulato il 31 luglio 1975 __________ __________ si impegnava a versare alla
sorella __________ vita natural durante una rendita alimentare di fr. 1'150.--
mensili aggiornata al rincaro, qualora lui personalmente, sua moglie o le sue
figlie con i rispettivi mariti avessero gestito direttamente o indirettamente
il Buffet della __________ di __________.
Nella tassazione IC/IFD
1993-94 l'UT ha esposto in media annua a __________ __________, nata nel 1920,
un reddito della sostanza di fr. 665.--, la rendita AVS di fr. 10'877.-- e un
ulteriore importo di fr. 26'799.-- per la rendita vitalizia versatagli dal fratello,
conformemente a quanto da lei stessa indicato nella dichiarazione d'imposta
presentata il 6 settembre 1993 (cfr. notifica della tassazione del 12 dicembre
1994).
- Il 6 gennaio 1995
__________ __________ presentava reclamo contro la notifica della tassazione
IC/IFD 1993-94, argomentando che il versamento da parte di suo fratello della
rendita vitalizia era stato sospeso per cessazione dell'esercizio. Al reclamo
allegava il precetto esecutivo spiccato nei confronti del fratello e la successiva
domanda d'esecuzione.
Con decisione del 30
ottobre 1995 l'UT confermava la notifica di tassazione del 12 dicembre 1994,
argomentando che gli importi esposti nella tassazione 1993-94 riflettono i
redditi conseguiti nel periodo di computo 1991-92.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ ripropone lo stralcio della rendita
vitalizia, che il fratello non le ha più versato dal mese di settembre del
-
Lamenta altresì di non aver mai ricevuto le notifiche d'imposta e le
bollette, che sarebbero sempre state indirizzate al Buffet della __________ e
non al suo domicilio di __________.
-
Va rilevato,
preliminarmente, che la doglianza relativa all'invio della notifica di tassazione
e delle bollette ad un recapito diverso dal domicilio civile della contribuente
non è di rilievo, poiché in concreto non ha minimamente pregiudicato
l'impugnazione dei rimedi giuridici ordinari. In effetti la contribuente ha
potuto contestare in tempo utile la notifica di tassazione, come pure la decisione
su reclamo, che per altro le era stata spedita correttamente al domicilio
civile.
-
Sia l'imposta
federale diretta sul reddito sia l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito
medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1
DIFD e art. 95 cpv. 1 LT).
Ne viene del tutto
pacificamente che l'UT non poteva decidere diversamente, non poteva cioè far
altro che imporre nel periodo fiscale 1993-94 i redditi conseguiti negli anni
1991-92, quindi anche la rendita vitalizia versata alla ricorrente dal fratello
in quegli anni.
È appena il caso di notare
che la cessazione del versamento della rendita vitalizia non è in alcun modo
motivo di tassazione intermedia. Non figura tra i motivi espressamente previsti
dall'art. 99 LT né tra quelli indicati dall'art. 96 cpv. 1 DIFD.
Il ricorso si avvera
manifestamente privo di fondamento.
- Nell'incarto fiscale
1995-96 della ricorrente è contenuta copia della decisione della Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, che concede a __________ __________ una
prestazione complementare alla rendita di vecchiaia di fr. 609.-- mensili con effetto
dal 1° gennaio 1995.
Appare quindi doveroso
segnalare alla ricorrente la possibilità di presentare una domanda di condono. L'art.
224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a
seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione
tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa,
tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale,
dal pagamento degli importi dovuti.
La domanda deve essere
motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Essa va presentata
all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT). La
decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle imposte comunali
(art. 268 cpv. 2 LT).
- Questa Camera, dal
canto suo, prescinde, alla luce del fatto che la ricorrente è beneficiaria di
una prestazione complementare, dal caricare alla soccombente spese e tassa di
giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giustizia.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT-1976 e 230 cpv. 3 LT-1994). Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD e 146 LIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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