Taxable business income reduced in tax appeal

80.1995.235Altro tribunale25 ott 1996Partially Granted

Sintesi

The taxpayer appealed two tax assessments (IC/IFD 1991-92 and 1993-94) that had fixed an estimated average annual business income of CHF 30,000. He sought taxation in line with his declarations, arguing the construction sector crisis and the spread of worksites. After a further meeting with the tax office, the parties agreed to reduce the income to CHF 25,000 on average annually, and the court adopted that solution. The appeal was therefore partially allowed, the reclamation decisions were amended accordingly, and no court fees or costs were levied.

Regest

IC/IFD; estimation of business income in an appeal against tax assessments; the reviewing court may adopt a negotiated reduction of the assessed income where the factual circumstances and the parties' subsequent agreement justify it. If the assessment is revised, the matter is returned to the tax office for issuance of new statements. In the absence of a full victory, no judicial fees and costs may be levied where the court so orders (consid. 1-4).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.235

Data decisione, Autorità: 25.10.1996, CDT

Incarto n. 80.95.00235

Lugano 25 ottobre 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente,

Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sui ricorsi del 6 novembre 1995

in materia di: IC/IFD 91/92 e 93/94

presentati da:

__________ e __________ __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Nella tassazione IC/IFD 1991-92 e nella successiva tassazione IC/IFD 1993-94 l’ Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________, di professione __________ in proprio, un reddito aziendale netto di fr. 30’000.-- di media annua a fronte di un reddito dichiarato di fr. 19’033.--, risp. di fr. 18’552.-- di media annua. La valutazione dell’autorità fiscale era basata sul raffronto con il rendimento normale di altre aziende similari (cfr. notifiche di tassazione IC/IFD 1991-92 e 1993-94, entrambe del 9 maggio 1994 e relative decisioni su reclamo, entrambe del 9 ottobre 1995).

  2. Con tempestivi ricorsi del 6 novembre 1995 il ricorrente contesta il reddito aziendale espostogli in via valutativa dall’ Ufficio di tassazione, chiedendo di essere tassato come a dichiarazione, segnatamente su un reddito di fr. 19’033.-- di media annua per il periodo fiscale 1991-92 e di fr. 18’552.-- per il successivo.

Lamenta la crisi che penalizza l’edilizia, facendo altresì presente la disseminazione in luoghi diversi e distanti tra di loro dei diversi cantieri.

  1. Impossibilitato a partecipare per ragioni di salute all’udienza da lui richiesta, il contribuente si è nuovamente incontrato per economia di giudizio con l' Ufficio di tassazione, con il quale ha nuovamente discusso l'entità del reddito aziendale conseguito negli anni di computo dal 1989 al 1992. In quella sede si è convenuto di ridurre il reddito aziendale a fr. 25'000.-- di media annua e di tenere altresì in sospeso la tassazione 1995-96, non litigiosa in questa sede, in attesa di conoscere compiutamente le conseguenze sul piano economico del grave incidente di cui il contribuente è rimasto vittima il 19 novembre 1995.

Questa camera, per parte sua, consente alla riduzione del reddito aziendale a fr. 25'000.-- di media annua tanto per la tassazione IC/IFD 1991-92 che per la successiva tassazione IC/IFD 1993-94.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 9 ottobre 1995 in materia di IC/IFD 1991-92 e 1993-94 sono riformate nel senso che il reddito aziendale viene ridotto a fr. 25'000.-- di media annua.

§§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi,

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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