AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1995.231
Data decisione, Autorità:
29.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00231
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 2 novembre 1995
in
materia di: IC 93/94 int.
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- A seguito di una
gravidanza __________ __________, coniugata, nata nel 1962, ha lavorato nel
corso del 1993 per la __________ __________ __________ di __________ soltanto a
tempo parziale, ricevendo un compenso lordo di fr. 45'610.-- (cfr. certificato
di salario del 31 dicembre 1993). Nel corso del 1991 e nel 1992 essa aveva
guadagnato, sempre alle dipendenze della medesima ditta, fr. 72'790.--, risp.
78'140.-- lordi.
Nel 1994 la contribuente,
terminato il congedo maternità, ha ripreso l'attività presso la medesima ditta,
percependo da gennaio ad aprile un salario lordo di fr. 3'500.-- e da ottobre a
dicembre un salario mensile di fr. 4'500.-- per i mesi di ottobre e di novembre
e di fr. 6'792.-- per il mese di dicembre, per complessivi fr. 29'792.--. Da
maggio a settembre ha beneficiato di un congedo non pagato (cfr. lettere del 9
novembre 1993, risp. del 16 novembre 1994 della __________ __________ alla contribuente;
inoltre ricapitolazione manoscritta non datata dei salari 1994). Il 30 aprile
1995 __________ __________ ha cessato definitivamente l'attività presso la
__________ __________.
- Il 7 marzo 1993 la
contribuente e suo marito hanno presentato all'Ufficio di tassazione una
domanda di tassazione intermedia, facendo presente che l'accordo preso con il
datore di lavoro prevedeva la ripresa dell'attività a metà tempo nel gennaio
del 1994 per una durata di otto mesi distribuiti sull'arco di un anno.
Con decisione del 17
gennaio 1995 l'UT respingeva la domanda di tassazione intermedia IC, negando
che fossero concretamente dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 99
cpv. 1 lett. e LT.
La contribuente presentava
reclamo in tempo utile, riproponendo all'UT la domanda di tassazione
intermedia.
Dopo averla sentita e aver
raccolto ulteriore documentazione, l'UT, con decisione del 26 settembre 1995,
respingeva il reclamo, osservando:
«Nel caso in esame, la
moglie del contribuente ha iniziato un'attività indipendente a tempo parziale
dal 17.1.94, dopo aver lavorato a tempo pieno fino a giugno 1993 e dopo un
periodo d'inattività durato da luglio 1993 a dicembre 1993. Lo stipendio è passato
da fr. 6'700.-- (stipendio intero giugno 1993) a fr. 3'500.--. Dopo aver
lavorato fino al 30.04.94 a metà tempo a fr. 3'500.--, ha interrotto
l'attività, riprendendola poi dal 1.10.94 con uno stipendio mensile di fr.
4'500.--. Dal 1.05.95 ha cessato definitivamente l'attività.
In questa sede si
ritiene non si avverino i presupposti per l'effettuazione della tassazione
intermedia in quanto lo stipendio non si riduce durevolmente nella misura di
almeno il 50%».
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la domanda di tassazione
intermedia.
In occasione dell’udienza
del 5 dicembre 1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
- 4.1.
La vigente legge
tributaria si basa sul sistema della tassazione sul passato ("praenumerando"),
secondo cui nel periodo fiscale si considera il reddito conseguito nel periodo
di computo, vale a dire nei due anni civili precedenti (art. 95 cpv. 1 LT; si
veda inoltre per il diritto federale l'art. 41 cpv. 1 DIFD). Tale sistema si
fonda sul presupposto che il reddito conseguito nel periodo fiscale sia analogo
a quello conseguito nel periodo di computo. Tuttavia, sia la legislazione
fiscale cantonale che quella federale prevedono dei correttivi. Dati
determinati presupposti stabiliti dalla legge (art. 99 LT; si vedano per l'IFD
gli articoli 42 e 96 DIFD), l'elemento imponibile viene fissato in base ai
redditi conseguiti a partire dal momento in cui tali presupposti si sono verificati.
Si parla in simili casi di tassazione intermedia, voluta per evitare che una
modifica permanente delle basi della tassazione, che altrimenti sarebbe presa
in considerazione soltanto nel periodo successivo di tassazione, abbia conseguenze
inaccettabili dal profilo di un'imposizione rispettosa dell'effettiva capacità
contributiva (cfr. RTT 1989 p. 253 ss. con rif. STF
del 10 settembre 1985 in re M.N.; inoltre Messaggio del Consiglio
federale concernente l'ordinamento delle finanze dal 1951 al 1954, del 19
luglio 1950 in FF 1950 p. 561; Masshardt/Tatti, Commentario
IFD, Lugano 1985, ad art. 96 p. 416 ss. Rivier, Droit fiscal suisse,
Neuchâtel 1980, p. 262 e ss.).
Di conseguenza, l'onere
fiscale viene adattato alle mutate condizioni di reddito del contribuente.
4.2.
Per quanto concerne la
legislazione cantonale, l'art. 99 LT enumera i casi in cui il reddito e la
sostanza sono oggetto di tassazione intermedia. In particolare, secondo l'art.
99 cpv. 1 lett. e LT si fa luogo ad intermedia in caso «di modificazione
durevole del reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata a titolo
principale nella misura di almeno il 50%». La lettera e dell'art. 99 LT
è stata introdotta con la modifica del 3 novembre 1986, in vigore dal 1°
gennaio 1987, (BU 86, pag. 323) al fine di adeguare la legislazione
tributaria in materia di intermedia alle mutate condizioni sociali (cfr. Messaggio
finanze N. 3077 del 26 agosto 1986), poiché era sempre più frequente che una
persona – a causa di svariati motivi, personali, congiunturali, od altri – in
luogo di cessare definitivamente la sua attività lucrativa, scegliesse o fosse
costretta a svolgere una professione a tempo parziale. Al Legislatore è quindi
parso opportuno concedere la tassazione intermedia ogni qualvolta si realizzi
una durevole modificazione del reddito in ragione di almeno il 50%, a
prescindere dal contemporaneo verificarsi di eventi quali l'età, la malattia,
l'impegno familiare o la disoccupazione, poiché, simili condizioni, non facilmente
definibili, avrebbero dato adito a seri problemi interpretativi, con
conseguente stato di incertezza giuridica (Messaggio finanze N.
3077, cit., p. 3).
Dal citato Messaggio e dal
relativo Rapporto (Rapporto della speciale Commissione del Gran
Consiglio, N. 3077R, del 27 ottobre 1986) appare chiaro che il legislatore ha
richiesto il verificarsi cumulativo delle seguenti tre condizioni:
– la
prima, qualitativa, riferita ad una variazione del reddito da attività
lucrativa dipendente;
– la
seconda, temporale, riferita alla durevolezza della variazione;
– la
terza, quantitativa, riferita all'entità della variazione, stabilita
dalla lettera della norma nel 50%.
4.3.
Attorno a quest'ultima
condizione si è sviluppata un'ampia giurisprudenza, che ha consentito di
precisare diversi aspetti.
Va ricordato, innanzi
tutto, che la norma nella sua formulazione esprime in modo chiaro la volontà
del legislatore e non concede spazio a interpretazioni diverse da quella che
sgorga dal significato letterale delle parole. La modificazione é riferita al
reddito (non all'attività) e deve esserlo nella misura di almeno il 50%; questa
proporzione costituisce la soglia minima della riduzione del salario. È quindi
dato il caso di intermedia anche quando l'attività fosse ridotta in misura
inferiore al 50%, a condizione ce il reddito lo sia per almeno la metà.(cfr. CDT
n. 130 del 22 maggio 1989 in re T.F.). Occorre poi riferire la variazione ad
uno stesso e unico momento, che è chiaramente quello in cui l'attività viene
ridotta o aumentata. Il reddito "modificato" va confrontato con
quello che sarebbe stato conseguito senza l'aumento o la riduzione
dell'attività. Altrimenti detto, occorre prendere in considerazione due
grandezze omogenee, proprio per evitare che, in tempi di marcata inflazione, un
semplice adeguamento salariale faccia scendere la diminuzione salariale al di
sotto del 50% (RTT 1989 p. 225; inoltre CDT n. 57
del 14 aprile 1994 in re P. e A. A.). Occorre inoltre che la modifica del
reddito sia la conseguenza di un evento generatore, vale a dire di un aumento o
di una riduzione dell'orario lavorativo e non una semplice oscillazione di
reddito (RDAT I-1992 p. 217; Soldini, La tassazione
intermedia per modificazione del reddito da attività dipendente del 50%, in Rep.
1991 215 ss.; inoltre CDT n. 118 del 21 giugno 1993 in re S.P.).
- 5.1.
Come si evince dalla
documentazione versata agli atti, la ricorrente, dopo il congedo di cui ha
beneficiato in relazione alla maternità, ha ripreso il lavoro presso la
__________ __________ a partire dall’inizio del 1994, più o meno a metà orario,
per una durata che va da metà gennaio a metà maggio circa e da inizio ottobre a
fine dicembre. Il salario è stato fissato inizialmente in fr. 3’500.-- mensili,
riservato un conguaglio sulla base delle prestazioni effettive, ritenuta una
base annua di fr. 91’000.--, vale a dire il salario corrispondente al tempo
pieno. Per il resto hanno continuato a vigere le precedenti condizioni del
Regolamento di servizio (cfr. modifica contrattuale del 9 novembre 1993).
5.2.
Viene dunque
sostanzialmente sottoposta al giudizio della Camera una variante sinora mai
esaminata: quella della modifica del contratto di lavoro, che prevede lo
svolgimento dell’attività salariata a orario ridotto limitatamente ad alcuni
periodi sull’arco di un anno, che produce una diminuzione sia del salario sia
della durata del lavoro superiore alla metà sulla media dell’anno, con punte di
salario e di durata dell’orario lavorativo superiori alla metà durante
determinati periodi e con flessione a zero durante altri.
5.3.
Ci si trova in sostanza
confrontati con un caso particolare di lavoro part time.
La dottrina distingue
quattro ipotesi principali di lavoro a tempo parziale a dipendenza dello
svolgimento regolare o irregolare dell'attività lavorativa e della durata,
determinata o indeterminata, del rapporto di lavoro, segnatamente:
a. prestazione
lavorativa regolare e contratto di durata indeterminata;
b. prestazione
lavorativa regolare e contratto di durata determinata;
c. prestazione
lavorativa irregolare e contratto di durata indeterminata;
d. prestazione
lavorativa irregolare e contratto di durata determinata.
Il caso della ricorrente
rientra nella terza ipotesi (c), vale a dire in quella di un contratto
di lavoro a tempo parziale di durata indeterminata che prevede uno svolgimento
irregolare dell'attività. Si tratta del caso denominato dalla dottrina di lavoro
su chiamata (travail sur appel, Arbeit auf Abruf), vale a dire di
una forma di attività irregolare, in cui il lavoratore si impegna a rispondere
alla chiamata del datore di lavoro (cfr. Thévenoz, Le travail intérimaire,
tesi, Ginevra/Losanna 1987, p. 26; Brunner/Bühler/Wäber, Commentaire
du contrat de travail, p. 282 s.; Saviaux, Les rapports de travail
en cas de difficultés économiques de l'employeur et l'assurance-chômage, tesi,
Losanna 1993, p. 152).
Si tratta di una forma di
lavoro diffusa in determinati settori, ad esempio in quello della vendita al
dettaglio (grandi magazzini) o in quello sanitario (cfr. Thévenoz,
loc. cit.), che risponde a precise esigenze del datore di lavoro, ma può
incontrarsi anche con quelle del lavoratore (cfr. Saviaux, loc.
cit.).
5.4.
Non diverso da quelli
appena ricordati è il caso della ricorrente, che lavora alle dipendenze di una
società fiduciaria di revisione, che conosce punte di lavoro diversificate
durante i vari periodi dell'anno. A seguito della maternità, terminato il
periodo di congedo, la ricorrente ha trovato compatibile con le proprie
esigenze di madre, considerata anche la prevedibilità della chiamate, lo
svolgimento di un'attività a metà tempo o leggermente superiore durante un
numero limitato di mesi all'anno, che le lasciava la primavera inoltrata e
l'estate a completa disposizione della famiglia.
Mediamente sull'arco
dell'anno la durata del lavoro è scesa, come si è visto, ben al di sotto della
metà e il salario a circa un terzo di quello che avrebbe percepito, se avesse
continuato a lavorare a tempo pieno.
5.5.
Sono quindi soddisfatte,
per quanto precede, le condizioni sia qualitative che quantitative poste dall'art.
99 lett. e LT. La legge non esige d'altronde, vigente il medesimo
contratto di lavoro, che la riduzione del salario sia regolare, vale a dire la
conseguenza di una riduzione altrettanto regolare dell'attività lavorativa. In
casi come il presente, in cui non vi è continuo cambiamento di datore di lavoro
con alternanza di attività con retribuzioni e orari diversi, basta che la
riduzione del salario sia mediamente del 50% e ciò sia la conseguenza di una
più o meno riduzione della durata del lavoro.
- Il ricorso deve
pertanto essere accolto. La ricorrente deve essere posta al beneficio della
tassazione intermedia secondo la lett. e dell'art. 99 LT dal 17 gennaio
1994, data dell'entrata in vigore della modifica contrattuale. Il salario annuo
medio da esporre alla ricorrente deve essere pacificamente stabilito in fr.
29'792.-- di media annua, pari ai salari percepiti nel corso del 1994, per il
lavoro a tempo parziale svolto da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre,
più la quotaparte di tredicesima mensilità.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza la decisione su reclamo del 28 settembre 1995 è riformata nel senso
che è accolta la domanda di tassazione intermedia secondo l'art. 99 lett. e
LT con effetto dal 17 gennaio 1994. Il reddito del lavoro è stabilito in fr.
29'792.– di media annua.
§§ Gli
atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'autorità di tassazione
per l'emissione del nuovo conteggio d'imposta dal 17 gennaio al 31 dicembre
1994.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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