Tax penalty annulled for failure to notify representative

80.1995.230Altro tribunale29 dic 1995Modified

Sintesi

Two taxpayers appealed a disciplinary fine imposed for failing to produce business accounts and clarify declared cash. They argued that the tax authority should have served the demand on their lawyer, who had already handled extensions and signed the tax return. The court held that, once the authority knew and accepted the contractual representation, it had to notify procedural demands to the representative unless the mandate was revoked. Because the later demand was not properly served, the taxpayers could not bear the resulting prejudice. The appeal was allowed, the fine was annulled, no court costs were charged, and CHF 200 was awarded as party compensation.

Regest

Art. 190 LT 1994; art. 117 LIFD; service of procedural notices to a known contractual representative. Where the tax authority accepts that the taxpayer is validly represented, it must address demands for cooperation and similar procedural acts to the representative until revocation of the mandate is communicated. If the authority omits service to the representative, the ensuing prejudice from irregular notification cannot be attributed to the taxpayer. The same applies where the declaration was previously filed through the representative and the authority did not require a written power of attorney. The taxpayer's waiver of personal signature is permissible when representation is admitted; the lack of personal signature on the return is a formal defect that triggers a cure period, but it does not justify sanctioning the taxpayer for a notice not properly served (consid. on representation and notification).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.230

Data decisione, Autorità: 29.12.1995, CDT

Incarto n. 80.95.00230

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 1995

in materia di: multa disciplinare

presentato da:


e __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. , __________ __________ -,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che, con raccomandata dell'11 settembre 1995, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ invitava i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________, a produrre, entro il successivo 30 settembre, i rendiconti aziendali relativi all'attività svolta nel periodo di computo 1993/94 ed a chiarire la composizione dell'importo di fr. 65'000.–, dichiarato quale numerario;

  • che, non avendo ricevuto la documentazione richiesta, l'autorità fiscale infliggeva ai contribuenti, con decisione del 18 ottobre 1995, una multa disciplinare di fr. 75.– ed attribuiva loro un ultimo termine di dieci giorni per produrre quanto richiesto;

  • che i contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo all' Ufficio di tassazione, argomentando che la diffida a presentare i documenti necessari all'autorità fiscale avrebbe dovuto essere intimata al loro rappresentante contrattuale, l'avv. __________ __________, che già aveva chiesto ed ottenuto per loro conto due proroghe del termine per la presentazione della dichiarazione fiscale;

  • che l' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 23 ottobre 1995, nella quale sottolineava di non avere mai ricevuto una procura dalla quale risultasse il preteso rapporto di rappresentanza;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ postulano l'annullamento della multa, attirando l'attenzione sul fatto che l'autorità fiscale ha considerato valida la dichiarazione fiscale da loro inoltrata con la firma del loro rappresentante, sicché contrasta con la buona fede la successiva affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo cui non vi sarebbe un valido rapporto di rappresentanza;

  • che, sia per la legge cantonale sia per la legge federale, il contribuente può farsi rappresentare contrattualmente davanti alle autorità fiscali, nella misura in cui la sua collaborazione personale non sia necessaria (artt. 190 cpv. 1 LT 1994 e 117 cpv. 1 LIFD);

  • che una procura scritta deve essere prodotta solo qualora sia l'autorità fiscale a richiederla al rappresentante (artt. 190 cpv. 2 LT 1994 e 117 cpv. 2 LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 400);

  • che, secondo la giurisprudenza, quando il contribuente è assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante, in virtù delle norme sul mandato (cfr. CDT n. 268 del 7 settembre 1987 in re R.F. SA);

  • che, in simili casi, l'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata (Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 431), sicché, se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF 113 Ib 296);

  • che, nella fattispecie, la dichiarazione fiscale dei ricorrenti è stata inoltrata in data 6 settembre 1995, con la sola firma dell'avv. __________ __________, e non risulta d'altronde che l'autorità fiscale abbia ritornato ai contribuenti il formulario, con la diffida a completarlo con le firme mancanti;

  • che, infatti, la legge prescrive chiaramente che il modulo deve essere compilato in modo completo e veritiero, firmato personalmente e inviato, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (artt. 198 cpv. 2 LT 1994 e 124 cpv. 2 LIFD), e precisa altresì che il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (artt. 198 cpv. 3 LT 1994 e 124 cpv. 3 LIFD);

  • che non vi è dubbio, pertanto che la mancanza di firma dei contribuenti configuri un vizio di forma della dichiarazione d'imposta (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 80 s.), tanto è vero che la legge federale esige l'assegnazione del suddetto termine anche nel caso in cui un solo coniuge abbia sottoscritto la dichiarazione, mentre vi sono obbligati entrambi (art. 113 cpv. 2 LIFD);

  • che il contribuente può rinunciare a sottoscrivere personalmente la propria dichiarazione d'imposta qualora sia rappresentato, ragione per cui l'obbligo di firma non è considerato strettamente personale, come per esempio quello di comparire dinanzi all'autorità fiscale per fornire informazioni a voce (Känzig/Behnisch, op. cit. p. 79);

  • che, nel caso in esame, avendo ammesso la validità del rapporto di rappresentanza fra i ricorrenti e l'avv. __________, l'autorità fiscale avrebbe coerentemente dovuto notificare anche la successiva diffida a presentare la documentazione mancante allo stesso rappresentante contrattuale;

  • che da tale considerazione discende necessariamente la conclusione che il pregiudizio derivato dalla mancata intimazione della diffida al rappresentante dei ricorrenti non può essere posto a carico di questi ultimi;

  • che la multa inflitta ai ricorrenti deve conseguentemente essere annullata ed ai ricorrenti deve essere attribuita una indennità per ripetibili, calcolata secondo la TOA.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 ottobre 1995 è riformata nel senso che la multa disciplinare del 18 ottobre 1995 è annullata.

  1. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

Ai ricorrenti è assegnata un'indennità di fr. 200.– a titolo di ripetibili.

  1. Intimazione alle parti.

  2. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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