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80.1995.214 ΓÇó Tax filing penalty reduced for limited tax liability
80.1995.214Altro tribunale7 dic 1995Modified
The cantonal tax court partially upheld the taxpayers' appeal against a disciplinary fine for late filing of the 1995/96 tax return. It found the violation undisputed, but held that the sanction had to reflect the taxpayers' limited tax liability and current financial situation. Applying the relevant tariff and doubling for first recidivism, it reduced the fine from CHF 1,100 to CHF 600. As the appeal succeeded in part, no court fee or costs were imposed.
Art. 174 LIFD; Art. 257 LT 1994; calculation of a disciplinary fine for late filing of a tax return in cases of limited tax liability. The sanction must be aligned with the taxpayer’s contributory capacity on the basis of the applicable tariff, taking into account the actual current taxable situation and not an outdated assessment that no longer reflects the relevant economic circumstances (consid. on tariff application). Where the tariff provides for recidivism, the base amount is to be doubled. If the appeal is only partially successful, the court may waive judicial fees and costs under the applicable cost provisions.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 80.1995.214
Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT
Incarto n. 80.95.00214
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea Pedroli vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 1995
in materia di: multa disciplinare
presentato da:
__________, __________ __________,
rappr. da: __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
che, non avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1995/96 nel termine prescritto, l'Ufficio di tassazione (UT) di __________ -__________ inviava loro dapprima un richiamo e quindi, in data 17 maggio 1995, una diffida raccomandata;
che, contestualmente alla diffida, l'autorità fiscale assegnava loro d'ufficio una proroga del termine di ulteriori dieci giorni;
che, tuttavia, non essendo ancora pervenuta la dichiarazione, con decisione del 21 giugno 1995, l'UT infliggeva ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 1'100.–;
che, in seguito a reclamo, la multa veniva confermata dall'UT con decisione dell'11 settembre 1995;
che, con tempestivo ricorso, __________ e __________ __________ postulano una riduzione della multa da fr. 1'100.– a fr. 100.–, per tenere conto in particolar modo della circostanza che essi hanno alienato la loro casa di __________;
che, per la violazione di norme d'ordine, quali la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta, il contribuente é punito, sia dal diritto cantonale sia dal diritto federale, con una multa di 1'000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10'000 franchi al massimo (cfr. art. 174 LIFD e art. 257 LT 1994);
che, nella fattispecie, i ricorrenti non contestano la violazione dell'obbligo procedurale, ma si limitano a chiedere una riduzione dell'importo della sanzione;
che, di conseguenza, la dichiarazione fiscale si deve ritenere inoltrata solo successivamente all'intimazione della multa, la quale è pertanto pienamente legittima;
che, nella determinazione della multa disciplinare, le autorità fiscali cantonali fissano un ammontare unico comprensivo sia della multa cantonale che di quella federale (cfr. Circolare n. 12 del 1° dicembre 1994 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), commisurato alla capacità contributiva;
che, per i contribuenti limitatamente imponibili e per quelli illimitatamente imponibili con elementi di reddito e di sostanza sottostanti ad altre sovranità fiscali, la multa deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto, da una parte, dell'imposta cantonale effettivamente dovuta nel Cantone per il precedente periodo, e dall'altra della totalità dei redditi e della sostanza ovunque posti;
che, nella fattispecie, la sanzione dovrebbe dunque essere commisurata, da un lato, all'imposta cantonale dovuta dai ricorrenti per il periodo 1993/94, e, dall'altro, al reddito globale dello stesso periodo, secondo il tariffario menzionato;
che, tuttavia, l'ultima tassazione cresciuta in giudicato, cui ci si potrebbe richiamare, risale al periodo fiscale 1989/90, e si riferisce ad una situazione personale ben diversa da quella attuale dei ricorrenti, per il fatto che il prof. __________ __________ non era ancora coniugato ed era stato imposto per un reddito straordinario, cioè per l'utile da commercio professionale di immobili, conseguito alienando la casa che possedeva ad __________;
che ne consegue che, se si vuole che la sanzione rifletta la capacità contributiva del ricorrente, è opportuno fondarsi sulla sua posizione economica successiva, tenendo dunque presente che, dopo la vendita della casa di __________, egli è ormai imponibile nel Cantone solo per il valore della casa di __________ e per il relativo reddito;
che l'imposta sul reddito del periodo 1993/94 ammonterà pertanto verosimilmente a circa fr. 2570.– (imponibile fr. 22'100.– dedotto il 25%, con aliquota commisurata ad un reddito globale di fr. 550'000.–, pari cioè al 15,522%) e quella sulla sostanza a fr. 1'075.– (imponibile fr. 340'000.–, con aliquota massima del 3,162‰);
che, per contribuenti limitatamente imponibili, debitori di un'imposta cantonale superiore a fr. 3'000.–, ma con reddito globale superiore a fr. 300'000.–, il già citato tariffario della Divisione delle contribuzioni commisura la multa in fr. 300.–;
che, per la prima recidiva, è previsto il raddoppio della multa, che nella fattispecie si eleva pertanto a fr. 600.–;
che il ricorso è dunque parzialmente accolto, sicché si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti la tassa di giustizia e le spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell'11 settembre 1995 è riformata nel senso che la multa è ridotta da fr. 1'100.– a fr. 600.–.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione alle parti.
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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