AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.213
Data decisione, Autorità:
07.12.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00212
80.95.00213
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 5 ottobre 1995
in
materia di: imposte alla fonte e tassa di diffida
presentato
da:
__________, __________. __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- In data 12 gennaio
1995, l'Ufficio imposte alla fonte notificava all'__________. __________
__________ una decisione, con la quale chiedeva il versamento di fr. 3'500.15,
corrispondenti all'imposta non trattenuta sulle retribuzioni pagate al dipendente
__________ __________ negli anni 1992 e 1993. Lo stesso giorno, l'autorità di
tassazione riceveva dal suddetto debitore d'imposta il conteggio annuale per il
dipendente in questione, nel quale peraltro l'imposta trattenuta era
commisurata in soli fr. 20.–.
Non spiegandosi la
differenza fra gli importi accertati, l'__________. __________ chiedeva un
colloquio con i funzionari dell'Ufficio imposte alla fonte.
1.1.
Con una nuova decisione
dell'11 aprile 1995, l'autorità di tassazione riduceva l'importo
precedentemente calcolato a complessivi fr. 1'166.40 (cioè fr. 645.– per il
1992 e fr. 570.– per il 1993, dedotta la provvigione del 4%), spiegando di
avere applicato al dipendente in questione l'aliquota massima, lavorando egli
in Svizzera solo 120 giorni all'anno. La decisione concludeva avvertendo che
«la presente annulla e sostituisce la precedente del 12 gennaio 1995», ma
attribuiva poi al debitore un termine di trenta giorni per reclamare allo
stesso Ufficio.
1.2.
Con una ulteriore decisione
del 22 agosto 1995, intestata «Notifica imposte alla fonte», l'Ufficio imposte
alla fonte chiedeva nuovamente allo stesso debitore dell'imposta il pagamento
di fr. 1'166.40, corrispondenti all'imposta non trattenuta. Anche quest'ultima
decisione attribuiva al debitore un termine di reclamo di trenta giorni.
L'__________. __________ la impugnava con reclamo del 29 agosto 1995, adducendo
di avere già pagato tutti gli importi dovuti per gli anni 1993 e 1994.
Lo stesso 22 agosto 1995,
l'autorità di tassazione intimava al debitore anche una diffida di pagamento,
accompagnata da una tassa di diffida di fr. 30.–. Anche contro tale tassa
l'__________. __________ insorgeva con tempestivo reclamo all'Ufficio cantonale
di esazione.
1.3.
Con decisione del 21
settembre 1995, l'Ufficio imposte alla fonte respingeva il reclamo contro la
tassa di diffida, essendo tuttora scoperti i debiti d'imposta per il cui
pagamento egli era stato diffidato.
Con decisione del 29
settembre 1995, poi, la stessa autorità respingeva anche il reclamo contro la
«nostra decisione del 11.04.95».
-
In data 4 ottobre
1995, l'__________. __________ __________ ha interposto ricorso alla Camera di
diritto tributario contro le suddette decisioni dell'Ufficio imposte alla
fonte. Allega copiosa documentazione della sua corrispondenza degli ultimi anni
con l'Ufficio imposte alla fonte, sottolineando l'impossibilità di accertare
quale delle numerose decisioni ricevute per gli stessi debiti debba
considerarsi notifica ufficiale. Quanto poi al richiamo ed alla diffida di
pagamento, rileva che gli stessi menzionano esclusivamente l'anno 1993, ma
riportano lo stesso importo di fr. 1'166.40 che dovrebbe riferirsi alle imposte
degli anni 1992 e 1993.
-
3.1.
Si osserva, in primo
luogo, che dalla legge tributaria emerge chiaramente che debitore dell'imposta
alla fonte è il datore di lavoro, che ha l'obbligo di trattenere l'imposta
dovuta sul salario e di riversarla periodicamente all'autorità fiscale
competente. Ciò non toglie che contribuente sia pur sempre l'impiegato e non
già il datore di lavoro (cfr. Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel
1980, p. 296). Fra datore di lavoro e lavoratore – o, se si preferisce, fra
debitore della prestazione e contribuente (art. 237 LT) – vi è inoltre una responsabilità
solidale nei confronti del fisco.
Nell'imposta alla fonte si
ha un caso di sostituzione fiscale. Si ha sostituzione fiscale quando
tutti o alcuni obblighi e diritti di un soggetto fiscale passano per legge e ad
un'altra persona, il sostituto, senza che quest'ultima adempia i requisiti
dell'obbligo fiscale soggettivo; tali requisiti devono essere integrati nella
persona del soggetto fiscale. Il rapporto giuridico di imposta tra ente
pubblico e soggetto fiscale resta intatto. Così, nel caso dell'imposizione alla
fonte, soggetto fiscale è il lavoratore straniero, nella cui persona devono
pertanto essere integrati i presupposti dell'obbligo fiscale; il datore di
lavoro, che deve trattenere l'imposta dal salario e riversarla allo Stato, è
invece sostituto fiscale del lavoratore (Höhn, Steuerrecht, VII ediz.,
Berna 1993, p. 137 s.). Alcuni autori definiscono il ruolo attribuito dalla
legge al datore di lavoro come una sorta di funzione fiduciaria tra soggetto fiscale
ed autorità di tassazione (cfr. Richenberger, Die Quellenbesteuerung
von Erwerbseinkommen in der Schweiz, in ZBl 70, p. 290; Zuppinger,
Zur zürcherischen Verordnung, in ZBl 59, p. 550; cfr. CDT
n. __________ del __________ 1989 in re La.).
Primo effetto della
sostituzione fiscale è la c.d. sostituzione nel pagamento. Nel caso
dell'imposta alla fonte, si ha evidentemente una di quelle figure che la
dottrina chiama sostituzione cumulativa – per distinguerle dalla sostituzione
privativa – in cui cioè l'obbligo del pagamento del sostituto non esclude
quello solidale del contribuente sostituito (cfr. Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 64; Rivier, op. cit., p.
70). Infatti, come già si è visto, la legge tributaria stabilisce espressamente
una responsabilità solidale del contribuente e del datore di lavoro (art. 237
cpv. 2 LT). Altro effetto dell'instaurazione di una sostituzione fiscale è la sostituzione
nel procedimento; il soggetto fiscale sostituito non ha cioè più alcun
diritto né obbligo di procedura fintantoché la sostituzione sussiste. La
sostituzione nel procedimento, diversamente dalla sostituzione nel pagamento, è
sempre privativa, in quanto il contribuente è del tutto escluso dalla
partecipazione al procedimento (cfr. Blumenstein/Locher, op.
cit., p. 66; CDT n. - del __________ 1993 in
re C.S.).
- Ricupero imposta non
trattenuta
Come detto in narrativa,
il ricorrente ha impugnato con reclamo all'Ufficio imposte alla fonte la
decisione del 22 agosto 1995, che si riferisce alla trattenuta alla fonte a
carico dei dipendenti senza permesso di domicilio per l'anno 1993. La decisione
su reclamo, oggetto del ricorso a questa Camera, menziona invece come oggetto
del reclamo la decisione dell'11 aprile 1995. Nella succinta motivazione della
decisione su reclamo, infatti, ci si riferisce alle imposte non solo dell'anno
1993 ma anche dell'anno 1992.
4.1.
Analogamente alle
decisioni dei tribunali civili, anche le decisioni e le sentenze amministrative
conoscono la cosa giudicata formale e la cosa giudicata materiale.
La prima fa sì che se una decisione amministrativa è divenuta definitiva
l'autorità amministrativa non può più esaminarla. La seconda fa sì che una decisione
definitiva vincola le parti, il giudice e le autorità: le stesse persone possono
sottoporre la stessa controversia alla stessa autorità, in base agli stessi
fatti, con le stesse richieste e con le stesse motivazioni, non più di una
volta (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Basilea 1992,
vol. I, p. 253 ss.). Contro una decisione passata in giudicato restano
esperibili soltanto i rimedi giuridici straordinari, che nel caso del diritto
tributario sono essenzialmente rappresentati dalla revisione, dalla rettificazione
di errori di calcolo e dal ricupero dell'imposta.
4.2.
Nel caso in esame,
l'autorità di tassazione ha manifestamente disatteso il suddetto principio.
Notificata, infatti, in data 12 gennaio 1995, una decisione che accertava le
trattenute d'imposta per il contribuente __________ __________ relative agli
anni 1992 e 1993, l'Ufficio imposte alla fonte ha poi annullato detta decisione
il successivo 11 aprile 1995, allorché ha proposto un nuovo calcolo delle
imposte da trattenere. Non ricevendo il pagamento richiesto, ha poi intimato al
debitore dell'imposta alla fonte una ulteriore decisione, che differiva
dall'ultima per il solo fatto che lo scoperto di fr. 1'166.40 era riferito al
solo periodo 1993 e non più agli anni 1992 e 1993. Tale ultima decisione attribuiva
peraltro al debitore un nuovo termine di reclamo di trenta giorni.
Ebbene, deve in primo
luogo essere rilevato che la seconda decisione, quella dell'11 aprile 1995,
equivaleva in realtà ad una decisione su reclamo, poiché faceva seguito ad uno
scritto con cui il debitore aveva tempestivamente censurato le modalità di
calcolo della trattenuta alla fonte, adottate con la decisione del 12 gennaio
1995.
Ma, soprattutto, non trova
alcuna giustificazione l'emissione della c.d. «notifica imposte alla fonte» del
22 agosto 1995, che, oltre a contenere una inesattezza, per il fatto di
riferire il debito d'imposta di fr. 1'166.40 al solo 1993 anziché agli anni
1992 e 1993, trascura completamente la sopravvenuta res iudicata della
decisione dell'11 aprile 1995, mai impugnata dal debitore, al quale pure era
stato attribuito un termine di 30 giorni per reclamare.
Venendo all'esame della
decisione su reclamo impugnata dinanzi alla Camera di diritto tributario, due
sono le interpretazioni che possono essere date:
·
tale decisione ha per oggetto la notifica dell'11 aprile 1995,
come sembra ritenere la stessa autorità, che parla di reclamo «contro la nostra
decisione del 11.04.95»: in tal caso però – anche tralasciando il fatto che
l'autorità competente avrebbe dovuto essere questa Camera, quale autorità di
ricorso – il reclamo avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile, in quanto
tardivo (decisione del 12 aprile, reclamo/ricorso del 29 agosto!);
·
oppure l'oggetto è la decisione del 22 agosto 1995, come ritiene
invece il debitore dell'imposta: in questo caso però l'autorità di tassazione
pone in essere una nuova procedura avente lo stesso oggetto di quella già
conclusasi con il sopraggiungere della res iudicata relativa alla
decisione dell'11 aprile 1995, con la sola differenza che la trattenuta
d'imposta in questione sarebbe arbitrariamente limitata al solo anno 1993,
anziché anche al 1992, come dovrebbe essere.
4.3.
Di conseguenza, devono
essere annullate tanto l'impugnata decisione del 29 settembre 1995 quanto la
«notifica imposte alla fonte» del 22 agosto 1995.
- Tassa di
diffida
5.1.
L'art. 242 LT 1994
stabilisce che, in caso di inosservanza dei termini di pagamento, per ogni
diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (cpv. 3); contro
la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità di riscossione e di ricorso
alla Camera di diritto tributario entro trenta giorni (cpv. 4). Il Regolamento
della legge tributaria del 18 ottobre 1994 precisa che per ogni diffida inviata
al contribuente che non osserva i termini di pagamento viene percepita una tassa
di fr. 30.– (art. 21).
5.2.
Nella fattispecie, non
trova applicazione l'art. 242 LT 1994, per il fatto che con l'entrata in vigore
della nuova legge tributaria, il 1° gennaio 1995, è stata sì abrogata fra
l'altro la legge tributaria del 28 settembre 1976, ma quest'ultima rimane
peraltro applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali precedenti
l'entrata in vigore della nuova legge (art. 324 LT 1994).
Potrebbe pertanto entrare
in considerazione, tutt'al più, l'applicazione dell'art. 219 cpv. 2 LT 1976 e
del relativo regolamento del 29 settembre 1986, che commisurava la tassa di
diffida in fr. 20.– (art. 2 Regolamento concernente il prelievo di una tassa
per diffide in materia fiscale, del 29 settembre 1986).
In considerazione delle
complicazioni e degli errori che hanno costellato la procedura sfociata nella
diffida del 22 agosto 1995, che, fra l'altro, attribuiva al solo 1993 il debito
d'imposta di fr. 1'166.40, che in realtà si è visto riferirsi in parte al 1992,
appare tuttavia equo annullare anche la diffida e la relativa tassa. L'autorità
di tassazione provvederà a notificare al ricorrente nuovi conteggi, con gli
importi esatti conformemente alla decisione dell’11 aprile 1995, cresciuta in
giudicato.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 LT 1976
dichiara e pronuncia
-
Sono annullate la decisione
su reclamo del 29 settembre 1995, la «notifica imposte alla fonte» del 22
agosto 1995 e la diffida di pagamento del 22 agosto 1995.
-
Non si prelevano né spese
né tassa di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster