IMVI: additional construction costs admitted; case remanded for recalculation

80.1995.206Altro tribunale10 mag 1996Partially Granted

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Sintesi Omnilex

The appellant foundation challenged the IMVI assessment arising from the 1993 sale of a PPP quota. The appeal mainly concerned deductible costs. At the hearing on 26 April 1996, the parties agreed to admit additional construction expenses of CHF 468,000, including construction interest, further improvement costs, and canalization contributions, to be allocated by thousandths and considered in the individual sales. The court therefore partially upheld the appeal and remanded the matter to the tax authority for a new calculation. No court costs or justice fees were imposed.

Massima Omnilex

Art. 20 LIMVI, 11 RIMVI, 185 LT; IMVI assessment and deduction of additional construction costs: where, in appeal proceedings, the parties agree that further construction, improvement and related costs are to be admitted and allocated by thousandths, the appeal is upheld only to that extent and the matter is remanded to the tax authority for a new computation. In the absence of a contested balance remaining to be decided, no court costs or justice fees are levied (consid. 3).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.206

Data decisione, Autorità: 10.05.1996, CDT

Incarto n. 80.95.00206

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi Il segretario

statuendo sul ricorso del 29 settembre 1995

in materia di: IMVI

presentato da:


__________, __________ __________,

rappr. da: __________ __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 15 febbraio 1993 la __________ __________ alienava la quota di PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ a signori __________ e __________ -__________ __________ al prezzo di fr. 50'000.--.

L' Ufficio dei registri, autorità di tassazione in materia d'imposta sul maggior valore immobiliare, valutava il maggior valore imponibile in fr. 10'000.-- (cfr. notifica della tassazione del 1° aprile 1993). A seguito del reclamo presentato dall'alienante, l'imponibile veniva poi determinato analiticamente e stabilito, con decisione su reclamo del 7 aprile 1995, in fr. 17'436.--.

Decidendo il ricorso presentato dall'alienante contro la suddetta decisione su reclamo, la Divisione cantonale delle contribuzioni, con risoluzione del 31 agosto 1995, confermava l'imponibile determinato in sede di reclamo, ma riduceva l'aliquota sopprimendo la maggiorazione di dodici punti, poiché le fondazioni non rientrano nella categoria delle persone giuridiche secondo l'art. 65 cpv. 1 LT 1976.

  1. Con il presente tempestivo ricorso la __________ __________ chiede l'annullamento della suddetta decisione, argomentando sostanzialmente che dall'operazione immobiliare di Locarno sono scaturite soltanto ingenti perdite e facendo valere interessi di costruzione supplementari, come pure ulteriori spese di costruzione e di miglioria. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

La Divisione cantonale delle contribuzioni ha preso posizione sulle richieste di deduzione avanzate dalla ricorrente, senza tuttavia formulare proposte precise.

  1. All'udienza del 26 aprile 1996, dopo esame delle nuove spese fatte valere, le parti, su proposta del giudice, hanno convenuto "di ammettere ulteriori spese di costruzione per fr. 468'000.–, di cui fr. 350'000.– per interessi di costruzione calcolati in base alla ricapitolazione prodotta dalla ricorrente fino alla data dell'abitabilità dell'immobile, fr. 100'000.– per ulteriori spese di miglioria comprendenti quelle fatte valere in sede di ricorso e considerate nelle osservazioni 6 marzo 1996 della Divisione cantonale delle contribuzioni e fr. 18'000.– per contributi di canalizzazione, il cui pagamento è stato richiesto dal Comune di __________ soltanto nel 1996".

È inoltra stato convenuto che le suddette spese "verranno ripartite per millesimi e considerate nelle singole vendite".

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto 'a sensi del considerando 3.

§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'autorità fiscale per l'emissione del nuovo conteggio.

  1. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

taxationreal estate gainconstruction costsremandappealagreementassessmentfees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether additional construction and improvement costs, including construction interest and canalization contributions, had to be admitted for IMVI purposes.

Decisione estratta

By agreement reached at the hearing, additional construction costs of CHF 468,000 were admitted and are to be allocated by thousandths and taken into account in the individual sales.

Motivazione estratta

After examining the newly claimed expenses, the parties accepted that the additional costs were sufficiently substantiated, including construction interest up to habitability, further improvement costs, and later-requested canalization contributions.

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