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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.191
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.95.00191
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 31 agosto 1995
in
materia di: IC 93
presentato
da:
__________ __________ __________ __________ -__________ __________, __________ __________ __________ __________
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliata a __________, è limitatamente imponibile in Ticino in
quanto proprietaria di tre immobili nel comune di __________ __________,
segnatamente della part. n. __________, casa d’abitazione con piscina del
valore di stima di fr. 219’827,50 e di due rustici contigui, che sorgono sulle
part. n. __________ e __________, la cui superficie edificata è di complessivi
mq 46 e il cui valore di stima complessivo è di fr. 16’980.--.
L’ Ufficio di tassazione nella
tassazione IC 1993-94 le ha pertanto esposto un reddito della sostanza di fr.
17’032.-- di media annua, di cui fr. 3’664.-- per il valore locativo della
propria abitazione (casa __________) e fr. 13’368.-- per le pigioni incassate
negli anni di computo per la locazione della casa __________ e della casa
__________.
Da tale reddito l’UT le ha
dedotto gli interessi passivi, proporzionalmente alla sostanza ovunque posta,
in ragione di fr. 1’716.-- e spese di manutenzione per fr. 4’258.-- di media
annua, a fronte dell’importo di fr. 44’947.-- di media annua chiesto dal
contribuente. Nel corso del 1991 infatti la casa __________ era infatti stata
riattata.
La notifica di tassazione
del 12 dicembre 1994 è poi stata confermata, su questi punti, con decisione su
reclamo del 31 luglio 1995, in cui si argomenta che i lavori eseguiti per la
ristrutturazione del grotto non possono essere considerati semplici lavori di
manutenzione, ma configurano un vero e proprio investimento in funzione di una riattazione.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione
integrale delle spese sopportate nel periodo di computo. Rileva che nel caso
del rustico casa __________ non si è trattato della ricostruzione di un rustico
diroccato, bensì semplicemente del rifacimento del tetto di una costruzione già
precedentemente utilizzata. Rileva che dai costi sopportati sono già stati
espunti i costi che hanno provocato un incremento di valore. Considera inoltre
arbitrario il passaggio al sistema della deduzione a forfait, poiché nella
dichiarazione precedente le sono state riconosciute le spese effettive.
-
3.1
La legge tributaria
consente la deduzione dai proventi della sostanza privata delle spese effettive
di manutenzione, di gestione e di amministrazione, ivi compresi i contributi
ricorrenti, ad esclusione di quelli versati "una tantum" (art.
30 cpv. 1 LT). Analogamente, il decreto federale ammette la deduzione dal
reddito lordo delle spese di manutenzione di fondi e fabbricati sostenute
durante il periodo di computo (art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD).
Sono considerate spese di
manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano
lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (RTT
1983 p. 106; CDT n. __________ del __________ 1986 in re R.T.; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer,
all'art. 22 cpv. 1 lett. e DIFD, n. 161, p. 649). Non sono invece
deducibili i costi che influenzano il valore commerciale, il prezzo di un
immobile e ne costituiscono un incremento (art. 23 DIFD) e una miglioria (art.
32 lett. e LT).
3.2.
La questione della
deduzione delle spese di riattazione di un immobile acquistato da poco ha dato
luogo ad una copiosa giurisprudenza del Tribunale federale, in relazione non
solo all'art. 22 DIFD ma anche alle corrispondenti norme delle leggi cantonali.
Se in un primo tempo la giurisprudenza del TF considerava spese di manutenzione
ogni spesa tecnicamente qualificabile come tale, con la sentenza pubblicata in
DTF 99 Ib 362 ss. (cfr. anche ASA 42, p. 536 ss.) la massima
istanza giudiziaria della Confederazione ha modificato la propria prassi,
privilegiando l'interpretazione economica – ovvero, come si esprime la dottrina,
adottando un punto di vista soggettivo-economico (cfr. AA.VV., Kommentar
zum Aargauer Steuergesetz, Bern 1991, p. 382; Zwahlen, Die einkommensteuerrechtliche
Behandlung von Liegenschaftskosten, Basel 1986, p. 91 s.; CDT n. __________ del
__________ __________ 1993 in re M.T. A.) – poiché solo in tal modo si tiene
correttamente conto della capacità economica del contribuente. Tale
giurisprudenza parte dalla costatazione che lo stato di conservazione di una
costruzione influisce sul suo valore intrinseco, che è dunque soggetto a
fluttuazioni. Ne discende che certi lavori, sebbene necessari a mantenere a lunga
scadenza le possibilità di utilizzazione dell'immobile, comportano
provvisoriamente un incremento di valore. Il proprietario può, d'altronde,
scegliere, entro certi limiti, il momento in cui effettuare certi lavori. Più attenderà,
più il valore intrinseco della costruzione si ridurrà rispetto a quello che sarebbe
se fosse mantenuto regolarmente, e più grande sarà l'aumento di valore al
momento in cui i lavori saranno finalmente effettuati (cfr. ASA
42, p. 538; CDT n. __________ del __________ 1987 in re C. S.; CDT
n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.).
3.3.
In base alle
considerazioni che precedono, secondo il Tribunale federale l'immobile al
momento dell'acquisto rappresenta un determinato valore, che dipende in particolare
dal suo stato di conservazione. Possono pertanto essere dedotte dal reddito lordo
unicamente quelle spese che servono a mantenere o ripristinare questo valore.
Le spese di manutenzione che provocano un aumento di valore che va al di là di
quello che aveva l'immobile al momento dell'acquisto, sono invece da
considerare quali spese (non deducibili) per l'acquisto o il miglioramento di
beni patrimoniali secondo l'art. 23 DIFD. Ne consegue, di regola, che lavori di
riattazione effettuati immediatamente dopo l'acquisto non possono essere
dedotti dal reddito lordo. Sono deducibili solo i costi sopportati per
eliminare un danno verificatosi dopo l'acquisto (cfr. ASA 42, p.
539; CDT n. __________ del __________ 1993 in re M.T. A.). Questa
soluzione si impone, secondo il Tribunale federale, anche per ragioni di parità
di trattamento tra i contribuenti che acquistano un immobile in cattivo stato
di manutenzione e quelli che lo acquistano dopo l'esecuzione dei lavori di
restauro da parte del venditore (cfr. inoltre DTF 103 Ib 197 ss.,
anche in ASA 47 p. 203 ss.; ASA 49 p. 563 ss., consid.
3 a; ASA 50 p. 70 ss.; Känzig, Compendio, 1972, n.
101 all'art. 22 DIFD; CDT n. __________ del __________ 1993 in re
M.T. A.).
3.4
Va inoltre rilevato, a
titolo esemplificativo, che questa Camera ha già avuto modo di stabilire che
nemmeno in caso di durata prolungata del possesso, i lavori, che i proprietari
avevano eseguito al tetto del rustico, non potevano essere considerati, in linea
di principio, semplici lavori di manutenzione o riparazione, poiché il tetto esistente
era stato completamente smontato e si era proceduto alla posa di un nuovo
tetto: le piode preesistenti erano state asportate e l'immobile era stato
dotato di una travatura a nuovo, ricoperta con nuove tegole. Il rustico aveva
d'altra parte subito altre sostanziali modifiche tra cui l'apertura di due
nuove finestre e il rifacimento dei camini e della grondaia, con conseguente
completo rifacimento dell'intonaco (rasatura) esterno ed interno (cfr. CDT
n. __________ del __________ 1992 in re G. e S. C.).
La riparazione di un tetto
in piode è invece stata considerata spesa di manutenzione in un caso in cui
oggetto dell’intervento di risanamento era stata una sola falda del tetto,
quella a monte, che, rimanendo contro terra, era facilmente accessibile e le
cui piode avevano subito degli spostamenti con conseguenti infiltrazioni
d’acqua e di umidità (cfr. CDT n.
..__________ del __________ 1995 in re M. R.).
- 4.1
Venendo all’esame del caso
concreto, occorre rilevare innanzi tutto che, diversamente da quanto
argomentato dalla ricorrente, anche nel precedente periodo di tassazione (IC
1991-92), era stata ammessa la deduzione a forfait delle spese di manutenzione.
Lo si evince dalla notifica di tassazione di quel periodo, del 23 luglio 1991,
in cui le spese di manutenzione dedotte dal reddito sono state mediamente fr.
2’628.--, vale a dire esattamente il 25% del reddito della sostanza
immobiliare. Non può quindi essere questione di passaggio arbitrario dall’uno
all’altro sistema, da quello a forfait a quello analitico.
4.2
Nel merito, questa Camera,
allo scopo di meglio chiarire la portata dei lavori di cui viene chiesta
parzialmente la deduzione, ha chiesto al perito tecnico della Divisione della
giustizia, di esprimersi sulla natura dei lavori. Secondo il rapporto,
rassegnato il 12 marzo 1996, il rustico nel suo complesso ha subito degli interventi
di miglioria di una certa portata, che vanno al di là di lavori di semplice
manutenzione, al punto che i proprietari hanno anche presentato nel febbraio
del ‘91 regolare domanda di costruzione (notifica dei lavori con licenza comunale
abbreviata).
Secondo il perito, dalle
cui conclusioni questa Corte non ha motivo di dipartirsi, le fatture della
__________ __________. della Carpenteria , come pure quella della
ditta __________ dell’ 8 ottobre 1991 sono indiscutibilmente inerenti a lavori
di miglioria. L’elencazione dei diversi lavori effettuati non lascia dubbi di
sorta. Devono o possono invece essere considerate spese di manutenzione le
fatture __________ (fr. 1’998.50), __________ del 24 aprile 1991 (fr.
1’400.--), __________ (fr. 941.--) e in ragione del 50% la fattura __________
- (di complessivi fr. 5’711.05), per un totale di fr. 7’195.--, che
in media annua dà una deduzione per spese di manutenzione di fr. 3’598.--,
inferiore quindi a quella ammessa dall’ Ufficio di tassazione applicando il
parametro forfetario.
4.3
In simili condizioni non
mette quindi conto chiedersi se tutte le spese indistintamente vadano
considerate spese di manutenzione, visti gli importanti lavori di riattazione
del rustico, oppure se parte di esse e, meglio, nella misura stabilita peritalmente,
possa essere ammessa in deduzione. Anche nella seconda ipotesi, le spese che
possono essere qualificate come spese di manutenzione vere e proprie, facendo
astrazione dalla riattazione, risultano inferiori alla deduzione già ammessa.
In simili condizioni il
ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi
visti per la procedura gli art. 181 e segg. LT
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.-
per un totale di fr. 280.-
sono a carico del ricorrente.
-
Per l'IC la presente
decisione è definitiva (art. 184 cpv. 3 LT); per l'IFD è dato ricorso al
Tribunale Federale in Losanna entro trenta giorni dall'intimazione della presente
(art. 112 DIFD)
-
Intimazione alle parti
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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