Taxable income reduced after partial appeal settlement

80.1995.179Altro tribunale7 dic 1995Partially Granted

Sintesi

A taxpayer appealed the 1993/94 taxation, seeking full deduction of commuting and professional expenses. During the hearing, the parties agreed on revised net taxable income figures. The Tax Chamber partially upheld the appeal and reformed the objection decision accordingly, reducing taxable income to CHF 28,674 for cantonal tax and CHF 28,493 for direct federal tax. The court also ordered that no judicial fee or costs be levied.

Regest

Art. 111 DIFD; Art. 185 LT; tax appeal and procedural settlement on taxable income. Where the parties reach an agreement on the amount of taxable income during the appellate proceedings, the tax court may incorporate the settlement into its judgment and reform the challenged assessment accordingly. If the appeal is only partly successful by reason of such agreed reduction, the judgment may expressly waive judicial fees and costs. For cantonal tax, the judgment is final; for direct federal tax, the statutory federal appeal remedy remains available (consid. 3-4).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.179

Data decisione, Autorità: 07.12.1995, CDT

Incarto n. 80.95.00179

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Andrea Pedroli vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 28 agosto 1995

in materia di: IC/IFD 93/94

presentato da:


__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto


__________ __________, domiciliato a __________, è economista. Nel periodo di computo 1991/92 ha svolto diverse attività di consulenza, su mandato del Dipartimento delle opere sociali (studio sulle nuove forme familiari in Ticino, studio sul rapporto medico-paziente) e del Comune di __________, per il quale ha svolto pure la funzione di animatore del Centro giovanile.

Nella dichiarazione fiscale 1993/94 esponeva pertanto redditi per complessivi fr. 47'345.-, comprensivi anche di alcune indennità dell'assicurazione disoccupazione; chiedeva peraltro la deduzione di complessivi fr. 21'167.- a titolo di spese per il conseguimento del reddito, spiegando che i mandati conferitigli lo avevano obbligato a sostenere spese elevate per telefono, trasferte in automobile, affitto di un locale eccetera.

Notificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 13 marzo 1995, l' Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il reddito del lavoro del contribuente in fr. 40'000.- in media annua, da cui deduceva quindi fr. 4'000.- a titolo di deduzione da attività dipendente nonché fr. 2'400.- per spese di doppia economia domestica.

  1. Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo all'autorità fiscale, sottolineando che la sua posizione professionale era più vicina a quella di un lavoratore indipendente che non a quella di un dipendente, in considerazione delle rilevanti spese necessarie al conseguimento del reddito; chiedeva pertanto la deduzione di tutte le spese sostenute.

L' Ufficio di tassazione respingeva il gravame con decisione del 14 agosto 1995 ribadendo i limiti cui sottostà la deduzione delle spese professionali per i lavoratori dipendenti e facendo notare al reclamante come questi avesse già beneficiato della soluzione a lui più favorevole.

  1. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ postula nuovamente la deduzione delle spese di trasporto, avendo egli dovuto recarsi giornalmente, per sei mesi, da __________ a __________, e, per un anno da __________ a __________; la spesa complessiva ammonta a fr. 12'000.-, cui devono ancora aggiungersi 1'550.-- franchi di spese per computer e cancelleria.

All'udienza del 16 novembre 1995, le parti hanno concordato, con l'assenso del Presidente della Camera di diritto tributario, di stabilire il reddito imponibile netto annuo in fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 agosto 1995 è riformata nel senso che il reddito imponibile è ridotto a fr. 28'674.– per l'IC e in fr. 28'493.– per l'IFD.

  1. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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