AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.171
Data decisione, Autorità:
11.09.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00171
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 17 agosto 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________, domiciliato a __________, divorziato con due figli, dichiarava, ai
fini della tassazione IC/IFD 1993/94, un reddito aziendale di complessivi fr.
13'010.- nel 1991 e di fr. 3'565.- nel 1992, proveniente dalla sua attività di
"trasporto allievi". A tale reddito ne aggiungeva uno ulteriore di
fr. 4'223.- nel 1991 e di fr. 6'787.- nel 1992, relativo all'attività agricola.
L' Ufficio di tassazione
di Biasca gli notificava, con decisione del 16 maggio 1994, la tassazione
IC/IFD 1993/94, nella quale rivalutava il reddito proveniente dal
"trasporto allievi" per il 1992 a fr. 13'100.- e aggiungeva al
reddito agricolo dichiarato i contributi e i sussidi ricevuti dal contribuente
nel periodo di computo.
Il contribuente insorgeva
con tempestivo reclamo, contestando i redditi accertati dall'autorità fiscale;
quest'ultima respingeva peraltro il gravame con decisione del 17 luglio 1995,
nella quale spiegava in particolare di avere aumentato il reddito da
"trasposto allievi" dell'esercizio 1992, non avendo ammesso in
deduzione gli "investimenti" contabilizzati dal contribuente.
-
Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula il
riconoscimento ai fini fiscali delle spese da lui sostenute nel 1992 per
incrementare la sua attività agricola, e consistenti in particolare
nell'acquisto di due mucche e nell'acquisto di una falciatrice. Spiega di aver
dovuto investire nell'azienda agricola per compensare la diminuita attività di
trasporto allievi, sopravvenuta in seguito ad una decisione pretorile che, nell'agosto
1990, ha affidato alla madre i suoi figli.
-
L'art. 167 cpv. 3 LT
stabilisce l'obbligo, per le persone fisiche che esercitano un'attività
lucrativa indipendente e che non sono astretti a tenere una contabilità
commerciale ed in mancanza della stessa, di accludere alla loro dichiarazione
di imposta la distinta degli attivi e dei passivi, delle entrate e delle uscite
come pure degli apporti e dei prelevamenti privati: i giustificativi relativi a
tali distinte devono essere tenuti a disposizione per un periodo di cinque anni
dalla fine del periodo fiscale. Tali principi vigono anche per i contribuenti
che conseguono un reddito agricolo a titolo indipendente. Per coloro che
tengono una contabilità, il reddito agricolo netto si determina in conformità
dei criteri generali invalsi nel diritto commerciale. In assenza della contabilità
si procede alla valutazione del reddito sociale (CDT n. 420 del
25 novembre 1988 in re R.G.). Quello della produzione animale é calcolato in
base alle unità di bestiame grosso detenute dal contribuente (UBG), alle quali
é applicato un coefficiente di reddito sociale medio, stabilito
dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sulla base di calcoli
statistici e adattato dai singoli cantoni alle realtà regionali (cfr. Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 49 n. 5.2.3 ; AFC
per DIN, redditi sociali agricoli, tabella UBG anno 1979). I coefficienti di
reddito sociale medio per UBG esprimono delle medie di reddito che scaturiscono
da una valutazione dei costi e dei ricavi, e tengono quindi già conto degli
esborsi necessari a conseguire il reddito (cfr. Circolare
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sul reddito sociale nei
differenti settori agricoli, tabella 1988; CDT n. 147 del 28 giugno
1991 in re R.S.).
-
Per il fatto stesso
che il reddito agricolo del ricorrente è stato stabilito applicando i
coefficienti di reddito per UBG, è esclusa la possibilità di concedere la
deduzione di spese necessarie a conseguire tale reddito.
È vero, d'altronde, che il
ricorrente chiede che le spese per "investimenti" nell'azienda
agricola siano dedotti non dal reddito agricolo bensì da quello proveniente
dalla sua attività di "trasporto allievi".
4.1.
Sia ai fini dell'imposta
federale diretta sia ai fini dell'imposta cantonale, dai proventi di attività
lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali
giustificate, in particolare le spese necessarie a conseguire il reddito (art.
26 cpv. 1 lett. a LT; art. 22 cpv. 1 lett. a DIFD).
Deve trattarsi per
principio di spese indispensabili, di costi, cioè, che il contribuente deve
affrontare per conservare e per rendere più sicura la fonte del reddito (Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985, p. 167). Non rientrano invece fra i costi per
conseguire il reddito le spese che non comportano una diminuzione del
patrimonio lordo determinante dal profilo dell'imposta sul reddito: p. es. le
spese per l'acquisto o la costruzione di attivi aziendali, per l'ammortamento
di debiti, per l'incremento di valore - anziché per il mantenimento - di
immobili (Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea
1982, p. 496; v. anche Masshardt/Tatti, op. cit., p. 269).
4.2.
La stessa legge stabilisce
d'altra parte che non sono deducibili dal reddito, in particolare, le spese per
l'acquisto od il miglioramento di beni patrimoniali o per l'estinzione di
debiti, le imposte cantonali e comunali sul reddito e sulla sostanza, l'IFD,
come pure le spese di mantenimento del contribuente e della sua famiglia (art.
23 DIFD; art. 32 LT; v. anche Masshardt/Tatti, p. 200).
4.3.
È chiaro che, nella misura
in cui ha contribuito all'ingrandimento dell'azienda agricola, l'impiego del
reddito dell'attività di trasporto di allievi per acquistare due mucche e una
falciatrice e per apportare delle modifiche alla stalla si configura come una
spesa non deducibile, giacché non è servita a "mantenere"
semplicemente la fonte di reddito, bensì, come ammesso dallo stesso ricorrente,
a migliorarla. È dunque ineccepibile la decisione dell'autorità fiscale, che ha
negato la deduzione dell'importo di fr. 9'535.- dal reddito aziendale
dell'esercizio 1992.
- Il ricorso è dunque
manifestamente infondato e deve pertanto essere respinto. In considerazione
delle condizioni finanziarie del ricorrente, si rinuncia comunque a porre a suo
carico tassa di giustizia e spese processuali.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso
entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster