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Numero d'incarto:
80.1995.169
Data decisione, Autorità:
11.09.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00169
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 16 agosto 1995
in
materia di: IC 91/92 int. e IC/IFD 1993/94
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La signora
__________ __________, domiciliata a __________, coniugata, ha intrapreso il 1°
ottobre 1992 un'attività lavorativa alle dipendenze della __________
____________________ __________ __________.
In data 22 maggio 1995,
pertanto, l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava ai coniugi
__________ e __________ __________ una tassazione intermedia per inizio
dell'attività lucrativa della moglie, aggiungendo al reddito del lavoro del
marito, commisurato nella tassazione ordinaria 1991-92 in fr. 80'138.-, un
reddito di fr. 22'170.- in media annua. Lo stesso reddito della moglie veniva
pure imposto nella successiva tassazione IC/IFD 1993/94, intimata ai
contribuenti con decisione del 15 maggio 1995.
I contribuenti
contestavano le decisioni in questione con reclamo all'autorità fiscale.
Quest'ultima tuttavia respingeva i reclami con due decisioni notificate
rispettivamente il 10 e il 17 luglio 1995, nelle quali spiegava ai reclamanti
le modalità di calcolo del reddito in caso di tassazione intermedia.
- Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________
impugnano le decisioni su reclamo dell' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna,
argomentando che l'autorità di tassazione avrebbe erroneamente interpretato la
legislazione tributaria, pretendendo di "tassare quanto non avuto prima...
in base a quanto venuto dopo". Infatti, essi non avrebbero assolutamente
conseguito un reddito di oltre 100'000 franchi nel 1992, come calcolato
dall'autorità fiscale, bensì solo fr. 84'968.-.
I ricorrenti osservano
inoltre che tale pregiudizio derivante dalla legge fiscale si aggiunge alle già
gravose conseguenze del loro recente trasferimento nel canton Ticino, che ha
comportato una riduzione di stipendio per il marito ed una disoccupazione di
sei mesi per la moglie.
-
Di regola sia
l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate
sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art.
41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di
tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una
tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della
modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra
i motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno
diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il
mutamento di professione (cfr. DTF 109 Ib 11; STF
II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig,
Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse, p.
262). A sua volta l'art. 99 cpv. 1 lett. b LT, appoggiandosi sostanzialmente
alla giurisprudenza relativa all'art. 96 DIFD, indica quali motivi di
intermedia la modificazione durevole delle fonti di reddito come l'inizio e la
cessazione dell'attività lucrativa, il passaggio da un'attività dipendente a
una indipendente o viceversa, aggiungendovi il pensionamento.
-
Da quanto detto
discende anzitutto che la semplice variazione di reddito - quali che ne siano
le dimensioni - è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia.
Deve dunque dapprima accertarsi se sia dato uno dei motivi di intermedia; nella
fattispecie, l'autorità fiscale ha proceduto alla tassazione intermedia,
ritenendo esservi l'inizio di un'attività lucrativa.
4.1.
In generale, una
tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all'entrata nella vita
lavorativa e al momento della cessazione dell'attività lucrativa a causa
dell'età o di malattia (cfr. DTF 109 Ib 10; ASA 53,
188; RTT 1988, 27). "Si può evidentemente immaginare che un
contribuente muti professione diverse volte; è legittima però una tassazione
intermedia solo quando si ha a che fare con un cambiamento radicale
dell'attività (come per esempio il passaggio da un'attività dipendente ad
un'attività indipendente e viceversa; STF 101 Ib 403 consid. 2b; Känzig,
Wehrsteuer, 2. ediz., n. 26 ad art. 42 DIFD con citazioni) oppure quando, nel
caso di mutamento profondo dell'attività, subentra una variazione sostanziale
particolarmente incisiva e durevole del reddito (STF 101 Ib 403 consid.
2b; cfr. anche ASA 53, 190/191 consid. 3b)" (cfr. RTT
1980, p. 27).
In breve, il Tribunale
federale ha più volte affermato il principio che una tassazione intermedia per
inizio o cessazione dell'attività lucrativa, come pure per mutamento di
professione, presuppone un cambiamento profondo della situazione professionale
complessiva, tale che non si giustificherebbe più il mantenimento della tassazione
ordinaria.
4.2.
A' sensi degli articoli 10
cpv. 1 LT e 13 cpv. 1 DIFD, i coniugi non legalmente e effettivamente separati
sono considerati come un unico contribuente e i loro redditi e la loro sostanza
vengono cumulati, qualunque sia il regime dei beni (Blumenstein/Locher,
System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 64 ss.; Känzig, Wehrsteuer,
2. ed., Basilea 1982, 1. parte, p. 145 ss.; Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 26 ss.). Tuttavia, la moglie è
un soggetto fiscale, così come il marito; i presupposti dell'obbligo fiscale
devono cioè essere integrati separatamente in ognuna delle due persone.
Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che, se è vero che i fattori
imponibili dei coniugi costituiscono un'unica entità per determinare l'imposta
dovuta, i presupposti per procedere ad un'eventuale tassazione intermedia
devono tuttavia essere esaminati separatamente (cfr. STF 16 giugno
1989 in re D. contro Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton
Ticino, in Sammlung n. 700; CDT n. 205 del 28 settembre
1993 in re T. e G. C.).
4.3.
D'altra parte, si è detto
però che la tassazione intermedia presuppone una sensibile variazione del
reddito del contribuente. Ebbene, secondo il Tribunale federale, nel caso dei coniugi,
bisogna tener conto del fatto che essi formano un'unità economica e sono
imposti sul cumulo dei loro redditi; perciò, per valutare se la modifica dei fattori
imponibili del coniuge che realizza nella sua persona il motivo di tassazione intermedia
rivesta o meno carattere essenziale, bisogna verificare se i fattori imponibili
dei coniugi, nel loro insieme, subiscono una variazione rilevante (BLStP
IX, p. 172; STF 16 giugno 1989 cit.; STF 5
settembre 1990 in re B. e A.B. contro Commissione cantonale di ricorso in
materia di IFD del Canton Vallese, in Sammlung n. 710). Su tali
presupposti, l'Alta Corte ha negato esservi motivo d'intermedia, in presenza di
una crescita complessiva del reddito pari, in un caso, all'8,56%, e, in un altro,
al 10% circa.
4.4.
Ora, che nella fattispecie
si sia in presenza di un motivo di tassazione intermedia, è indubbio. Il
reddito conseguito dalla signora __________ __________, dopo l'inizio
dell'attività lucrativa dipendente, ha infatti modificato sostanzialmente la situazione
finanziaria complessiva dei coniugi. Basti dire che nel 1993 il reddito lordo
del solo marito ammontava a fr. 81'164.- e quello della moglie a fr. 22'883.-.
La variazione complessiva del reddito dei coniugi non può, in simili
circostanze, essere considerata irrilevante.
- Si tratta a questo
punto di confrontarsi con le censure dei ricorrenti in merito al calcolo del
reddito della moglie, ai fini della tassazione intermedia IC 1992 e della successiva
tassazione ordinaria IC/IFD 1993/94.
5.1.
In caso di tassazione
intermedia (art. 99 LT) gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio dell'assoggettamento
(art. 100 cpv. 3 LT).
All'inizio
dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo
fiscale in corso che per quello successivo, sulla base del reddito conseguito
dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, riportato a dodici
mesi (art. 99 cpv. 1 LT). I medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96
cpv. 1 e art. 41 cpvv. 1 e 4 DIFD).
Sia la LT sia il DIFD non
stabiliscono un lasso di tempo preciso per l'accertamento del reddito medio da
riportare a un anno e consentono alle autorità fiscali di scegliere il periodo
di computo avuto riguardo alla ratio della norma, allo scopo di ottenere
un risultato che rifletta la situazione reale del contribuente (DTF
103 Ib 322; STF II Corte di diritto pubblico del 5 settembre 1984
in re D. Me., non pubblicata, cons. 2b; Känzig, Direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 763).
Come rilevato dal
Tribunale federale in DTF 103 Ib 344 la formulazione
"calcolato su un anno" e - data l'identità dei principi - anche
quella del diritto cantonale "riportato a dodici mesi" (cfr. art. 41
cpv. 4 DIFD e art. 96 cpv. 1 LT) stanno a indicare che il computo dell'imposta
deve essere fondato su un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo
il mutamento (cfr. STF 5 settembre 1984 cons. 2b e 7a;
Rep. 1980 pag. 33).
5.2.
Ebbene, nel caso in esame,
l'autorità fiscale ha preso in considerazione il reddito conseguito dalla
signora __________ __________ dal 1° ottobre 1992 al 31 dicembre 1993, cioè in
quindici mesi. Ritenuto che nei primi tre mesi il reddito è risultato inferiore
alla media di quello del 1993, appare evidente che i ricorrenti sono tutt'altro
che danneggiati vedendosi imporre un reddito di fr. 22'170.- per il 1993, anziché
di fr. 22'883.- come quanto indicato sul certificato di salario.
Va detto che, se anche si
fosse voluto estendere ulteriormente il periodo preso in considerazione per il
calcolo del reddito, includendovi anche il 1994, la differenza sarebbe stata
minima (il reddito si sarebbe ridotto di poco più di fr. 200.- in media annua),
ragione per cui non vi è motivo di annullare la decisione impugnata, che invece
riflette perfettamente la capacità economica dei ricorrenti.
5.3.
Si rileva infine come le
censure contenute nel ricorso, nella misura in cui lamentano una errata
interpretazione della legge da parte dell' Ufficio di tassazione, non tengono
semplicemente conto della natura e della portata dell'istituto della tassazione
intermedia, che vuole appunto, come esposto nelle considerazioni in diritto che
precedono, registrare una modifica durevole delle basi di calcolo. Il
ricorrente deve inoltre tenere presente che, per l'IC 1992, il reddito della
moglie è sì commisurato in fr. 22'170.-, ma l'imposta dovuta su tale importo è
prelevata "pro rata temporis" solo per 90 giorni (dal 1° ottobre al
31 dicembre 1992).
Quanto poi
all'affermazione del ricorrente, di aver dovuto accettare una riduzione di
stipendio al momento del trasferimento nel Canton Ticino, la stessa è
contraddetta dai certificati di salario, che indicano invece un salario lordo
di fr. 79'343.- nel 1991 (quando il contribuente lavorava ancora a Basilea), di
fr. 80'138.- nel 1992 (l'anno del trasferimento) di fr. 81'164.- nel 1993 e di
fr. 84'605.- nel 1994. In simili circostanze, non si vede come sarebbe
possibile pretendere che vi sia una qualsiasi forma di compensazione fra la
diminuzione del reddito di un coniuge e l'incremento del reddito dell'altro.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 150.-
sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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