Tax appeal inadmissible for lack of Italian translation

80.1995.166Altro tribunale27 ott 1995Inadmissible

Sintesi

The Ticino Tax Chamber dismissed as inadmissible a taxpayer’s appeal against a disciplinary fine because it had been filed in German and the ordered Italian translation was not submitted within the 15-day grace period. The court recalled that Italian is an essential formal requirement in dealings with Ticino authorities. It therefore applied Art. 227 para. 3 LT-1994 and declared the appeal inadmissible. Costs of CHF 100 were charged to the appellant under Art. 231 LT.

Regest

Art. 227 cpv. 3 LT-1994; language requirement for submissions to Ticino authorities; a filing not drafted in Italian does not satisfy the formal requirements and is defective. The authority must set a grace period for submission of an Italian translation under threat of inadmissibility; if the translation is not filed within the deadline, the appeal is inadmissible (consid. 1). Costs follow Art. 231 LT and are borne by the unsuccessful party.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1995.166

Data decisione, Autorità: 27.10.1995, CDT

Incarto n. 80.95.00166

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 15 agosto 1995

in materia di: multa disciplinare

presentato da:


, __________ __________ (),

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che il contribuente ha presentato il 15 agosto 1995 un ricorso in materia di multa disciplinare redatto in lingua tedesca;

  • che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);

  • che, in tal caso, al ricorrente, in applicazione dell’art. 227 cpv. 3 LT-1994, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso- un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

  • che al ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 18 agosto 1995 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;

  • che il ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;

visto per le spese l’art. 231 LT;

decreta

  1. Il ricorso è irricevibile

  2. Le spese con tassa di giustizia in complessivi fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

  3. Intimazione alle parti.

  4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

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