AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1995.162
Data decisione, Autorità:
14.11.1997, CDT
Incarto n.
80.95.00162
Lugano
14 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
vicecancelliere:
Andrea
Pedroli
statuendo
sul ricorso del 10 agosto 1995
in
materia di: IC 94 - Tassazione posticipata sulla sostanza
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
__________ era comproprietaria, insieme alla sorella __________, della part. n.
__________ RFD di __________; la sola __________ __________, inoltre, era proprietaria
della vicina part. n. __________.
Il
piano regolatore (PR) di Locarno, adottato dal Consiglio comunale il 2 giugno
1976 ed entrato in vigore con l'approvazione governativa del 7 luglio 1978,
collocava i due fondi in questione, insieme ad altri, in una zona per
attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP), destinata all'ampliamento delle scuole
elementari di __________. Con sentenza del 7 maggio 1984, il Tribunale
cantonale amministrativo stabiliva che con l'entrata in vigore del piano
regolatore era stata compiuta un'espropriazione materiale; tale decisione
veniva sostanzialmente confermata anche dal Tribunale federale, con sentenza
del 3 dicembre 1986 (DTF 112 Ib 496).
In
seguito all'approvazione di una variante di PR, che aveva affrancato dal
vincolo tutte le particelle, all'infuori della n. __________ e della n.
__________, le sorelle __________ notificavano al Tribunale delle
espropriazioni pretese di indennità per espropriazione materiale e torto morale
con riferimento alle particelle affrancate dal vincolo, ma anche per quelle
rimaste vincolate. Il Tribunale delle espropriazioni, pronunciandosi, in
seguito ad un accordo fra le parti, anche in merito all'espropriazione formale
delle particelle n. __________ e __________, negava ogni indennità per il
vincolo temporaneo, mentre stabiliva un'indennità di fr. 1'143'300.- per
l'espropriazione definitiva della part. n. __________ e di fr. 1'341'780.- per
l'espropriazione della part. n. __________. Il Tribunale cantonale
amministrativo accoglieva parzialmente un ricorso delle sorelle __________ contro
la suddetta decisione del Tribunale delle espropriazioni, concedendo una
indennità di fr. 370.- al mq per l'espropriazione materiale delle part. n.
__________ e __________ ed una ulteriore di fr. 120.- al mq per la successiva
espropriazione formale. In seguito ai ricorsi interposti contro la sentenza del
Tribunale amministrativo sia dal Comune di Locarno sia dalle sorelle
__________, il Tribunale federale, con sentenza del 23 febbraio 1994,
confermava l'indennità stabilita per l'espropriazione materiale, mentre
riduceva quella per l'espropriazione formale a fr. 50.- al mq.
- Con decisione del 28
aprile 1995, l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava a __________
__________ una tassazione posticipata sulla sostanza, per gli anni dal 1985 al
1994, conformemente all’art. 53 cpv. 2 LT 1994. Tale tassazione si fondava
sulla circostanza che la contribuente aveva beneficiato, per i suddetti periodi
fiscali, di una tassazione al valore di reddito (fr. 2.– al mq) anziché al
valore di stima ufficiale (fr. 220.– al mq), in considerazione dei vincoli gravanti
la part. n__________, poi espropriata. In seguito alla espropriazione,
l’autorità fiscale riteneva quindi adempiuti i presupposti per la tassazione
posticipata e commisurava l’imposta in fr. 2’772.–.
In seguito a reclamo, con
cui la contribuente contestava il valore di stima di fr. 220.– al mq, ritenuto
sproporzionato alla luce della già intervenuta espropriazione materiale,
l'Ufficio di tassazione confermava peraltro la propria tassazione, con
decisione dell’8 giugno 1995. Secondo l’autorità fiscale, se la reclamante non
fosse stata d’accordo con la valutazione ufficiale dei fondi in questione,
avrebbe dovuto impugnare a suo tempo la stima ufficiale. Non avendolo fatto, la
stessa doveva ora essere considerata vincolante per l’autorità di tassazione.
-
Con ricorso del 10
agosto 1995 alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula
l’annullamento della tassazione posticipata e domanda altresì la restituzione
di un importo non precisato, corrispondente alla somma delle imposte sulla sostanza
a suo dire indebitamente prelevate per gli anni dal 1977 al 1982. Ritiene
infatti che fin dal 1978, anno in cui ha avuto luogo l’espropriazione
materiale, avrebbe dovuto essere tassata solo sul valore agricolo di fr. 2.– al
mq, data l’incisività del vincolo subìto.
-
Perché la Camera
possa entrare nel merito del ricorso, occorre che sia decisa una questione
d'ordine sollevata dal gravame. La ricorrente sostiene infatti che la sua
impugnazione è tempestiva, in considerazione delle ferie giudiziarie.
4.1.
E' vero che l'art. 1 LPamm,
definendo il campo di applicazione della legge stessa, parla genericamente di
«procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisione di
Autorità cantonali, comunali patriziali, parrocchiali e di altri enti pubblici
analoghi»; ma questa disposizione, che sembrerebbe suffragare la tesi della
ricorrente, è seguita immediatamente da una chiara limitazione: «Sono riservate
le norme speciali di procedura previste da altre leggi» (art. 1 cpv. 2 LPamm).
Ora, una delle leggi riservate dall'art. 1 menzionato sia la legge tributaria,
che contiene le proprie norme procedurali (cfr. Scolari, Diritto
amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 195; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, p. 11, n. 5).
4.2.
Ne consegue che anche alla
fattispecie in esame deve applicarsi l'art. 227 LT 1994, che fissa in 30 giorni
il termine di ricorso alla Camera di diritto tributario; d'altra parte, l'art.
192 LT 1994 definisce “perentori” i termini stabiliti dalla legge e chiarisce
espressamente che essi decorrono dal giorno successivo a quello della notifica,
salva la possibilità di farne protrarre la scadenza se l'ultimo giorno cade in
sabato, in domenica o in giorno ufficialmente riconosciuto come
festivo.
4.3.
Il ricorso del 10 agosto
1995 è irricevibile, in quanto tardivo.
- Se anche la Camera
fosse entrata nel merito del gravame, avrebbe comunque dovuto respingerlo,
siccome infondato. Le considerazioni che seguono hanno mero carattere abbondanziale.
5.1.
L’art. 50 LT 1976
assoggetta all’imposta sulla sostanza la totalità dei beni mobiliari e
immobiliari del contribuente. Per l’art. 51 LT 1976, la sostanza è valutata al
suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono.
In relazione ai beni e ai
loro accessori, è stabilito che sono imposti per il valore di stima ufficiale (art.
52 cpv. 1 LT 1976).
5.2.
Tuttavia, i proprietari di
terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale possono chiedere all’ autorità
di tassazione di essere imposti per l’ intera superficie posseduta, secondo il
valore di reddito, al massimo però di fr. 2.— il mq. I fabbricati saranno invece
imposti conformemente al primo capoverso dell’articolo 52 (art. 53 cpv. 1 LT
1976).
Se
il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua
alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a fr. 2.— il mq. o se
cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di
stima ufficiale sarà colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall’imposta
separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che sarà calcolata per
il tempo effettivo intercorso dall’inizio della tassazione secondo il valore di
reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza
interessi, con l’ aliquota dell’1 per mille (art. 53 cpv. 2 LT 1976).
Se
la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l’
autorità di tassazione esigerà l’ iscrizione nel registro fondiario
dell’obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della
destinazione agricola o forestale, l’imposta separata sulla sostanza di cui al
capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l’ imposta sugli
utili immobiliari (art. 53 cpv. 5 LT 1976).
Queste agevolazioni non
possono essere invocate:
a) quando la stima ufficiale del terreno
non supera i fr. 2.— il mq.;
b) quando per un terreno dato in affitto il
prezzo pagato in contrattazione supera i fr. 20.— franchi il mq (art. 53 cpv. 6
LT 1976).
Dando seguito alla delega
contenuta nel cpv. 7 dell’art. 53 LT 1976, il Consiglio di Stato ha stabilito i
criteri per la definizione di terreno agricolo e forestale, con decreto
esecutivo del 21 dicembre 1976.
5.3.
L’imposizione agevolata,
in base al valore di reddito, per i terreni agricoli e forestali, è fondata su
considerazioni di politica economica, cioè sull’interesse pubblico proprio
dell’agricoltura. Se infatti anche i terreni destinati all’agricoltura fossero
sottoposti ad una tassazione a valori venali, si creerebbe un conflitto di
finalità con le rimanenti misure di politica agraria, contenute in diverse
normative a tutela dell’agricoltura e fondate sulla costituzione. Tale
considerazione ha spinto il legislatore a subordinare gli interessi fiscali a
quelli di politica economica. Un fondato motivo per una disparità di
trattamento dei fondi agricoli rispetto a quelli non agricoli sussiste perciò
solo fintantoché siano o siano stati usati a scopi agricoli (Meuter, Ertragswertbewertung
und ergänzende Vermögenssteuer, in ZStP 1995 p. 2 s.).
- Come detto in
narrativa, la ricorrente contesta il valore di stima di fr. 220.– al mq,
ritenuto sproporzionato alla luce della espropriazione materiale subita nell’ormai
lontano 1978.
6.1.
A tale proposito, si
ricorda che, in applicazione dell’art. 1 della legge sulla stima ufficiale
della sostanza immobiliare del Cantone (fabbricati, terreni, macchinari e forze
d’acqua) del 25 novembre 1936 (Lst), i valori della sostanza immobiliare, quali
sono stati accertati ufficialmente, servono di base all’esazione dell’imposta
cantonale e comunale sugli stabili, terreni, macchinari e diritti d’acqua, alla
percezione delle tasse di successione, all’accertamento dei diritti di bollo,
al prelevamento delle tasse del registro fondiario e di ogni altro pubblico
contributo, salvo e riservate speciali disposizioni di legge.
L’allestimento delle stime
compete all’Ufficio cantonale di stima – composto di tre funzionari tecnici (art.
7 Lst) – il quale, pur potendo affidare l’operazione a uno o due dei suoi
membri e in casi eccezionali ricorrere al consulto di persone particolarmente
esperte, deve esaminare e approvare ogni singola stima in seduta collegiale (art.
10 Lst). Già dalla sistematica della normativa cantonale (cfr. art. 146 seg. LT
e art. 7 seg. Lst) si può dedurre che la procedura di valutazione della
sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione (STF 6
gennaio 1990 in re Er. G., in RDAT 1990 n. 71) .
6.2.
Ora, in occasione della
revisione delle stime del 1978, il Tribunale d’espropriazione della
Giurisdizione sopracenerina aveva stabilito il valore residuo dei fondi in discorso
in fr. 220.– al mq, accogliendo un ricorso della stessa ricorrente. Contro tale
decisione la contribuente non aveva interposto reclamo. Pertanto, la stessa ha
forza di cosa giudicata.
Nell’ambito della
revisione delle stime del 1984, quindi, la ricorrente ha di nuovo adito il
Tribunale d’espropriazione, ottenendo un aumento dei valori di stima a fr.
240.– al mq.
Il 7 agosto 1995, dopo
avere interposto a questa Camera il ricorso contro la tassazione posticipata
sulla sostanza, __________ __________ ha chiesto all’Ufficio cantonale di stima
di ridurre il valore di stima della particelle n. 4850 a fr. 2.– il mq, con
effetto a partire dal 1° gennaio 1977. L’autorità di stima ha respinto la
domanda di revisione con decisione del 22 aprile 1996. Un ricorso al Consiglio
di Stato contro quest’ultima decisione è stato dichiarato irricevibile in data
26 giugno 1996; secondo il Governo ticinese, la ricorrente non era legittimata
a chiedere la revisione della stima ufficiale, non essendo più proprietaria dei
fondi dal 5 aprile 1994, data dell’espropriazione formale. Il Tribunale
federale ha dichiarato irricevibile un ricorso di diritto pubblico, con
decisione del 9 gennaio 1997.
6.3.
Dalla descrizione dei
fatti che precede, si deve concludere che la Camera di diritto tributario non
può discostarsi dal valore di stima ufficiale accertato con le decisioni
dell’autorità di stima, regolarmente passate in giudicato. In considerazione
della già rilevata indipendenza reciproca delle procedure di stima e di tassazione,
l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi con ricorso di diritto amministrativo
nell’ambito di quest’ultima non ha la facoltà di ignorare la forza di cosa
giudicata di una decisione adottata al termine della prima procedura.
Il ricorso si rivela
quindi infondato anche nel merito.
- A titolo ancor più abbondanziale,
si vuole comunque far presente alla ricorrente che la soluzione cui si perviene
confermando la decisione impugnata, sebbene possa sembrare punitiva, alla luce
della differenza esistente fra la stima ufficiale impiegata per la tassazione
posticipata e l’indennità di espropriazione formale, risulta invece
estremamente vantaggiosa, per le ragioni che seguono.
7.1.
Secondo la giurisprudenza,
gli interessi pagati dall’ente pubblico per l’anticipata immissione in possesso
del fondo fino al trapasso di proprietà non fanno parte del prezzo di
compravendita, ma costituiscono reddito della sostanza. L’art. 91 della legge
federale sull’espropriazione stabilisce che il trapasso di proprietà avviene solo
quando viene versata l'indennità; l’interesse pagato dal momento dell’anticipata
immissione in possesso fino al versamento dell'indennità costituisce, quindi,
un compenso per il mancato uso dell'immobile (cfr. Hess/Weibel, Das Enteignungsrecht
des Bundes: Kommentar zum Bundesgesetz über die Enteignung, zu den verfassungsrechtlichen
Grundlagen und zur Spezialgesetzgebung des Bundes, Berna 1986, vol. 1, nota 27 all'art.
76).
Partendo da questa
premessa (dal fatto cioé che l'interesse rappresenta il compenso per il mancato
uso dell'immobile), la prassi di diversi Cantoni, compreso il Ticino, considera
– dal profilo fiscale – gli interessi come reddito dell'immobile stesso (STF
del 15 ottobre 1991 in re T./B., con riferimento a: Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich,
Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, n.
75a ad § 166; v. anche Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz
- Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 8 ad § 19 lit. c,
p. 174).
7.2.
Alla luce di queste
premesse, è evidente come la ricorrente sia nettamente avvantaggiata, anche
venendo assoggettata ad un’imposta sulla sostanza per gli anni 1985 e seguenti,
calcolata in base ad un valore di stima ufficiale dei fondi in sé superiore
all’indennità di espropriazione poi versatale per l’espropriazione formale.
A partire dal 7 luglio
1978, data dell’entrata in vigore del Piano regolatore che ha dato luogo
all’espropriazione materiale, alla ricorrente sono dunque stati versati interessi:
«non va infatti dimenticato che l’ente pubblico acquista i diritti derivanti
dal vincolo pianificatorio al momento stesso della sua entrata in vigore, per
cui esso si trova nell’identica situazione dell’espropriante formale che abbia
chiesto ed ottenuto l’immissione in possesso, la quale, secondo il diritto
espropriativo federale, fa nascere la pretesa agli interessi (art. 76 cpv. 5 LEspr)»
(DTF 112 Ib 512 consid. 4). Fin dalla tassazione 1979/80, pertanto,
l’autorità fiscale avrebbe avuto il diritto di imporre gli interessi in
questione. Certo, non essendo allora neppure stato ancora riconosciuto il
principio dell’espropriazione materiale, ciò era ben difficile; si ricordi
peraltro che già nel 1984 il Tribunale amministrativo ha riconosciuto
l’esistenza di un’espropriazione materiale, cosa che avrebbe comunque
consentito l’imposizione di un reddito, anche solo in base ad un calcolo
provvisorio, almeno a partire dalla tassazione 1985/86.
Di riflesso, il capitale
spettante alla ricorrente a dipendenza della espropriazione subìta avrebbe
dovuto essere considerato nella tassazione della sostanza. Anche in mancanza di
una decisione passata in giudicato, vi sarebbe senz’altro stato spazio per
l’imposizione del credito derivante dall’espropriazione. Avendo deciso di non
assoggettare il credito in questione, l’autorità di tassazione avrebbe allora
potuto imporre addirittura l’intero valore della sostanza immobiliare, senza
considerare del tutto il vincolo pianificatorio.
In altri termini, data
l’esistenza del vincolo pianificatorio, che riduceva sensibilmente il valore
dei fondi, ma che fondava, d’altra parte, la pretesa della ricorrente a ricevere
una adeguata indennità, ancora da quantificare, vi era l’alternativa fra
un’imposizione piena del valore del fondo – ignorando cioè il vincolo di
diritto pubblico – ed un’imposizione del solo valore residuo, affiancata però
dall’imposizione del credito derivante dall’espropriazione.
Ora, l’autorità fiscale ha
invece adottato una terza variante, che favorisce la ricorrente: ha infatti
imposto il solo valore residuo dei fondi assoggettati all’espropriazione materiale
e non anche il credito derivante da quest’ultima. Se anche, come sostiene la ricorrente,
il valore residuo applicato nella fattispecie dovesse rivelarsi eccessivo
rispetto a quello venale, non si può negare che esso sia comunque inferiore
rispetto al valore venale che avrebbe avuto il fondo senza il vincolo ed ancor
più rispetto alla probabile indennità di espropriazione.
- Il ricorso è dunque
irricevibile ed infondato nel merito e deve essere respinto. Tassa di giustizia
e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico della ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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