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Numero d'incarto:
80.1995.151
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00151
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 26 luglio 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94
presentato
da:
e __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1993-94 __________ e __________ __________ hanno dichiarato un reddito
aziendale di fr. 29’134.-- di media annua. L’ Ufficio di tassazione, dopo aver
valutato il dispendio dei contribuenti nel periodo di computo, ha stabilito in
sede di reclamo il reddito aziendale in fr. 37’000.-- di media annua (cfr. decisione
su reclamo del 26 giugno 1995).
-
I coniugi __________
contestano con il presente tempestivo ricorso il reddito aziendale stabilito dall’
Ufficio di tassazione nella contestata decisione su reclamo e chiedono che lo
stesso venga fissato come a dichiarazione. Argomentano di condurre una vita
improntata al risparmio: acquisti di viveri e abbigliamento in azione, consumo
dei prodotti del proprio orto, rinuncia alle vacanze e a ogni altro tipo di
svago, ecc.
-
Secondo l'art. 33 LT
il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e
delle persone al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come
egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita facendo capo
al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa
Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo
integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte
fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i
redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del
contribuente e della sua famiglia (cfr. per tutte CDT n. 67 del 22 febbraio
1983 in re R.; sent. CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.).
-
Negli anni di
computo 1991-92, determinanti per la tassazione in contestazione, i coniugi
__________ denotano entrate per complessivi fr. 234’092.--, segnatamente:
-
entrate lorde aziendali: fr
192’942.--
-
restituzioni d’imposta: fr.
4’416.--
-
diminuzione elenco titoli: fr.
7’920.--
-
reddito titoli: fr.
1’174.--
-
assegni di studio: fr.
24’500.--
-
ammortamenti aziendali fr.
3’140.--
A fronte di queste entrate
vi sono l’ Ufficio di tassazione ha considerato le seguenti uscite, per
complessivi fr. 250’623.--:
-
interessi passivi privati: fr. 11’674.--
-
ammortamento debiti
privati: fr. 4’800.--
-
acquisto merci: fr. 118’058.--
-
spese generali aziendali: fr. 29’671.--
-
III Pilastro: fr. 70966.--
-
pagamento imposte: fr. fr. 1’504.--
-
oneri assicurativi: fr. 10’360.--
-
figlie agli studi: fr. 24’500.--
A tali uscite l’UT ha
aggiunto un’uscita mensile inerente al costo della vita di fr. 1’750.-- (fr.
1’250.-- per i genitori + fr. 400.-- per i figli + fr. 100.-- per la casa),
pari a fr. 42’000.-- su sull’arco di due anni.
La maggior uscita, secondo
il calcolo del dispendio effettuato dall’ Ufficio di tassazione, ammonta in due
anni a fr. 16’531.--, donde l’aggiunta al reddito aziendale dichiarato di un
importo di fr. 8’266.-- di media annua.
Il calcolo dell’ Ufficio
di tassazione può essere sostanzialmente condiviso, compreso il computo nel
dispendio della famiglia di un importo mensile di fr. 400.-- per la figlia
maggiore, che non ha beneficiato nel periodo di computo di alcun assegno di
studio e che vive a carico dei ricorrenti, non avendo personalmente conseguito
redditi. Non solo, dall’esame della partita fiscale personale di quest’ultima,
risulta che essa dispone di una modesta sostanza, che non è stata intaccata, ma
che è addirittura leggermente aumentata in modo progressivo nel corso degli
anni.
La figlia minore, invece,
ha beneficiato nei due anni di assegni di studio per complessivi fr. 24’500.--,
vale a dire mediamente circa fr. 12’250.-- all’anno: un importo senz’altro
sufficiente per far fronte, ancorché senza eccessive pretese, al costo della
vita di una studentessa universitaria.
In simili condizioni, la
ripresa effettuata dall’ Ufficio di tassazione in via valutativa merita
sostanziale conferma.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico dei
ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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