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Numero d'incarto:
80.1995.150
Data decisione, Autorità:
11.09.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00150
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 26 luglio 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- L’ Ufficio di
tassazione esponeva in media annua ai coniugi __________ e __________
__________ per il periodo fiscale 1991-92 un reddito del lavoro di fr.
86’028.-- e un reddito della sostanza di complessivi fr. 14’087.--, tanto per
l’IC che per l’IFD (cfr. notifica della tassazione del 26 luglio 1993).
Con tempestivo reclamo del
9 agosto i coniugi __________ chiedevano la deduzione dell’affitto, lamentando
che l’autorità fiscale non avrebbe preso in considerazione quanto da loro chiesto
in un precedente scritto del 4 aprile.
Con decisione del 10
luglio 1995 l’ Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, facendo presente
che la sentenza del Tribunale federale del 9 novembre 1990, cui i contribuenti
fanno riferimento, si riferirebbe ad altro Cantone in cui si riscontrano differenze
d’un certo riguardo tra canoni di locazione e valori locativi.
- Con il presente,
tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente una deduzione per
l’affitto appoggiandosi alla sentenza del Tribunale federale del 9 novembre
- Sostengono in particolare che il “valore locativo risulta molto più basso
della pigione che dovrebbe essere e che è stata pagata effettivamente” e che
non dovrebbe essere difficile effettuare il calcolo esatto partendo dal valore
di stima dell’immobile.
Avvertono inoltre che la
loro situazione economica è peggiorata già nel corso del 1991 e in modo ancor
più drastico dal 1992, per cui non sono in grado di affrontare il pagamento
delle imposte.
- 3.1
Va innanzi tutto ricordato
che l' art. 31 cpv. 1 lett. a-h LT, che elenca in modo esauriente le deduzioni
generali ammesse dal reddito, non menziona da nessuna parte la deduzione del
canone di locazione versato dall'inquilino al proprietario dell'immobile. L' art.
32 lett. a LT precisa poi che gli altri costi e spese, non annoverati nell'art.
31 LT, non possono essere dedotti, in particolare le spese per il mantenimento
del contribuente e della sua famiglia, comprese quelle private causate dalla
posizione professionale del contribuente (CDT n. IC 238/94 del 22
marzo 1995 in re P. e L. R.)
3.2
La dottrina non ha
esitazioni nell'assimilare le spese di locazione alle spese di mantenimento del
contribuente e della sua famiglia, quindi a spese non deducibili (Aa.Vv.,
Commentario Zurigo, tomo II, p. 336). In altri casi, invece, è la legge stessa
ad affermarlo, ricorrendo a una formulazione esemplificativa, che menziona
esplicitamente le spese di locazione tra quelle non deducibili (Aa.Vv.,
Commentario Argovia, p. 436; Masshardt/ Tatti, Commentario IFD,
p. 201).
La LT dell' 11 aprile
1950, diversamente dalla LT del 1976 e dalla LT del 1994, si rifaceva al
modello esemplificativo. L'art. 28§, dopo aver elencato in termini generali le
principali categorie di spese non deducibili, precisava che quelle per il
mantenimento del contribuente e della sua famiglia includevano le pigioni ed
affitti anche in stabili propri.
3.3
Questa Camera ha
d'altronde precisato che il canone di locazione non rientra nemmeno tra gli
oneri permanenti a carico del contribuente risultanti da convenzioni, in quanto
non fondati sul diritto di famiglia, deducibili dal reddito in virtù dell'art.
31 lett. b LT. Una diversa interpretazione finirebbe d'altronde per situarsi in
un contrasto insanabile con l'art. 32 lett. b LT (CDT n. IC
238/94 del 22 marzo 1995 in re P. e L. R.).
- 4.1
Chiamato recentemente ad
esprimersi in merito all'uguaglianza di trattamento in materia fiscale tra il
locatario e il proprietario che abita il proprio immobile, il Tribunale
federale ha avuto modo di stabilire che allorché il valore locativo fiscale
dell'immobile occupato dal contribuente è fissato legalmente in maniera
ristretta in rapporto agli affitti usuali di mercato, il trattamento fiscale
dei proprietari e dei locatari d'appartamenti non è identico.
Tale procedimento non si
scontra però con l'art. 4 cpv. 1 Cost. fed., se questa differenza di
trattamento è moderata (cfr. ASA 59 728 ss; inoltre ASA
734 ss = RF 1991, p. 277 ss sul problema dell'uguaglianza di
trattamento dei proprietari e dei locatari d'appartamenti quando la legge
prevede espressamente l'imposizione del valore locativo al prezzo di mercato; CDT
268 del 31 ottobre 1991 in re G.D.; CDT n. 231 del 4 ottobre1991
in re F.G.).
Quando invece tale
differenza è manifesta, il locatario ha diritto, in virtù del principio della
parità di trattamento nell'illegalità, ad un'adeguata deduzione, anche se non
prevista dalla legge, qualora la disparità persista nel tempo (ASA
59 p. 733 ss.). In quel caso il valore locativo protocollare raggiungeva a mala
pena un terzo del canone d'affitto preteso per il medesimo oggetto; d'altra
parte l'autorità fiscale del cantone interessato aveva provveduto solo dopo tre
periodi fiscali (sei anni) a modificare la determinazione dei valori locativi
entro i limiti minimi tollerati dall' Amministrazione federale delle
contribuzioni.
4.2
Nel caso in esame i
ricorrenti, per quanto è dato di capire, sembrano esigere il raffronto tra il
canone di locazione da loro pagato e il valore locativo dell'immobile in cui
abitano. È bene sbarazzare subito il campo da un possibile equivoco: il
proprietario dell'immobile in cui hanno locato un appartamento non è imposto in
base al valore locativo calcolato partendo dal valore di stima, bensì in base
ai canoni di locazione effettivamente incassati. Rispetto al proprietario
dell'immobile in cui abitano la censura di violazione della parità di
trattamento, e la conseguente richiesta di poter beneficiare di una deduzione
dal reddito per l'affitto pagato o parte di esso, è quindi inconferente.
4.3
D' altra parte i
ricorrenti non provano minimamente una disparità di trattamento inconciliabile
con il margine di tolleranza ammesso dal Tribunale federale né tanto meno che
una simile disparità perduri nel tempo, ma non vi sono nemmeno motivi, come esaminato
in un recente giudizio (CDT n. IC 238/94 del 22 marzo 1995 in re
P. e L. R.), che possano in qualche modo indurre questa Camera a rilevarla d'ufficio.
Di regola infatti il
valore locativo di appartamenti in condominio viene stabilito sulla base di
dati comparativi, segnatamente dei canoni di locazione pagati per appartamenti
similari nel medesimo immobile condominiale. Nel caso di abitazioni monofamigliari,
invece, si suole procedere mediante parametri applicati al valore ufficiale di
stima. Astrazion fatta dagli sforzi intrapresi in questi ultimi anni per
adeguare i valori ufficiali di stima, che hanno per altro sollevato le vibrate
proteste da parte dei proprietari di immobili per l'incisività degli
adeguamenti influenzati, a loro dire, da valori speculativi, l'autorità fiscale
adegua il parametro forfetario applicabile al valore ufficiale di stima a
seconda della vetustà della stima ufficiale. Nel periodo di tassazione 1993-94,
ad esempio, il parametro era del 5% per stime ancora attuali (cioè stime entrate
in vigore dall' 1° gennaio 1990 al 1° gennaio 1993), del 6,5% per stime meno
recenti (dal 1° gennaio 1984 al 1° gennaio 1989). E` inoltre stato introdotto
per la prima volta il parametro del 7,25% per le stime più vecchie, vale a dire
per quelle del 1° gennaio 1983 e anteriori (cfr. Istruzioni 1993-94).
Ciò è avvenuto anche a
seguito delle preoccupazioni espresse da questa Camera, che non ha mai perso di
vista nella propria giurisprudenza il delicato equilibrio posto dal principio
della parità di trattamento tra inquilini e proprietari ed aveva invitato
l'autorità fiscale a fissare i coefficienti di moltiplicazione del valore di
stima tenendo conto del loro invecchiamento e, quindi, della loro progressiva
svalutazione, ipotizzando l'adozione di più di due parametri per tener conto in
modo maggiormente differenziato dell'obsolescenza dei valori di stima (cfr., p.
es., CDT n. 498 del 12 dicembre 1986, consid. 9).
Non è quindi questione, in
Ticino, di agevolazione manifesta e duratura, dei proprietari d'immobili che
abitano in casa propria, anche se non sono da escludere dei casi limite,
soprattutto se si tratta di costruzioni molto vecchie, in cui la valutazione
del costo della costruzione al metro cubo può provocare, per effetto della
ponderazione che conduce al valore ufficiale di stima, una certa
sottovalutazione del valore abitativo dell'immobile.
- 5.1
I ricorrenti rilevano
infine di non essere più in grado di far fronte al pagamento dei pubblici
tributi, essendo rimasti per lunghi periodi senza introiti.
Tale argomento non può
essere ascoltato in questa sede. Qualora __________ __________ avesse cessato
definitivamente l'attività dipendente o avesse profondamente mutato le proprie
basi di reddito p. es. passando ad un'attività indipendente, egli avrà sempre
la facoltà di postulare, se del caso, l'allestimento di una tassazione
intermedia ex art. 99 LT e 96 DIFD.
5.2
Qualora invece fosse
questione di liquidità, come sembrerebbe, si ricorda ai ricorrenti che hanno la
possibilità di presentare una domanda di condono. L'art. 224 cpv. 1 LT consente
infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti
dalla loro volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento
dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo
gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi
dovuti. La domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova
necessari. Essa va presentata alla Divisione delle contribuzioni (art. 224 cpv.
2 LT). La decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle
imposte comunali (art. 268 cpv. 2 LT).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 100.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 150.--
sono a carico dei
ricorrenti.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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