AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.149
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00149
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 25 luglio 1995
in
materia di: imposte alla fonte
presentato
da:
..__________.,
__________ - __________,
rappr.
da: __________ & __________ __________ Studio di consulenza fiscale,
__________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- A seguito di accordi
intercorsi tra la __________ e la __________ __________, società di consulenza
e formazione d'impresa con sede a __________, nel corso del 1994 prestavano
attività d'insegnamento presso la __________ a __________ i prof. __________,
__________ e __________, i quali disponevano di permessi personali di lavoro
limitati. Le prestazioni svolte da questi insegnanti venivano fatturate dalla
__________ __________ alla __________, che versava i singoli importi alla
società italiana, dedotta l'imposta alla fonte al tasso del 18,6%.
Il 18 gennaio 1995 la
__________ chiedeva all’Ufficio cantonale imposte alla fonte la restituzione
dell'imposta trattenuta dalla __________, facendo presente che i suoi docenti
impegnati in attività sul territorio della Confederazione erano normalmente
soggetti, in quanto "sostituti d'imposta", a trattenute fiscali e di
contribuzione previdenziale sui loro emolumenti, in conformità a quanto
previsto dalla legislazione italiana. L'Ufficio rispondeva il 27 gennaio
successivo, sottolineando come l'attività dei tre professori venga svolta in
funzione del rilascio di regolari permessi di lavoro in quanto docenti stipendiati.
Con scritto del 28
febbraio 1995 la __________ srl, assistita dalla __________ __________ &
__________ __________ riproponeva la domanda di restituzione dell'imposta alla
fonte, invocando la doppia imposizione provocata dalla trattenuta svizzera e
l'irrilevanza dei permessi di lavoro rilasciati ai singoli docenti. Con lettera
dell’ 8 marzo l'Ufficio imposte alla fonte, dopo aver sentito la direzione
della __________, si confermava nella propria precedente presa di posizione,
rilevando che nei rapporti intercorsi tra la __________ e i professori
__________, __________ e __________ la __________ srl non era mai stata
interessata. La __________ srl reagiva il 23 marzo trasmettendo, per mezzo
della __________ __________ & __________, una dichiarazione, da cui risulta
che i tre succitati consulenti avrebbero emesso fattura per ogni tipo di
prestazione da loro effettuata per suo conto. L’Ufficio imposte alla fonte
chiedeva allora la prova ufficiale dell’assoggettamento in Italia a ritenuta
d’acconto. Il 7 giugno la __________ srl trasmetteva copia delle tre fatture
come pure due attestazioni di pagamento delle ritenute alla fonte effettuate
tramite la __________ di __________. Protestava inoltre la restituzione
dell’imposta alla fonte trattenuta dalla __________ anche sulle fatture del
1995.
Con decisione formale del
27 giugno 1995 l’Ufficio imposte alla fonte respingeva la richiesta,
considerando che la documentazione prodotta non permette di stabilire se le
retribuzioni dei docenti nel loro paese di domicilio sono state assoggettate a
ritenuta.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso la __________ __________, sempre assistita dalla __________
__________, chiede l’accoglimento della propria richiesta di restituzione
dell’imposta alla fonte trattenuta dalla __________. Argomenta, in diritto, che
la __________ srl non dispone in Svizzera di una stabile organizzazione
d’impresa, invocando quindi l’applicazione dell’art. 14 della Convenzione di
doppia imposizione italo-svizzera. Rileva inoltre che la nozione di libera
professione comprende in particolare le attività indipendenti di carattere
scientifico, letterario, artistico educativo e pedagogistico, nonché le
attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e
contabili.
-
Sono soggetti
all'imposta alla fonte sul reddito d'attività lucrativa dipendente esercitata
nel Cantone i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio, hanno il domicilio
o la dimora fiscale nel cantone (art. 233 lett. a LT-1976) e i
lavoratori che, pur non avendo domicilio o dimora fiscale in Svizzera,
risiedono nel nostro Cantone per corti periodi, durante la settimana, o come frontalieri
(art. 233 lett. b LT-1976).
Sono inoltre assoggettati
alla trattenuta alla fonte, in quanto domiciliati all'estero, i professionisti
dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, di varietà, di cinema, della
radio e della televisione come pure i musicisti, i conferenzieri e gli sportivi
per i proventi delle loro attività nel Cantone, comprese le indennità e allocazioni
di ogni genere (art. 234 lett. a LT-1976). Per quest’ultima categoria di
contribuenti, l’aliquota è fissata per fasce di reddito giornaliero
dall’apposita direttiva della Divisione delle contribuzioni (cfr. Casi
particolari - Direttiva di applicazione dell’imposta alla fonte, valida
dal 1° gennaio 1993, datata dicembre 1992).
Sono considerati
conferenzieri coloro i quali, da soli o con altri, ad esempio in una tavola
rotonda, compaiono in pubblico, esponendo un tema di carattere scientifico,
politico, religioso e non a valenza artistica o di intrattenimento (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 359; Grossmann,
Die Besteuerung des Künstlers und Sportlers im internationalen Verhältnis,
1992, p. 31 e p. 66).
- L’Ufficio Imposte
alla fonte ha negato alla ricorrente la restituzione dell’imposta alla fonte
trattenuta sulle retribuzioni giornaliere dei professori __________, __________
e __________, argomentando laconicamente che la documentazione prodotta dalla
ricorrente non permetterebbe di stabilire se le retribuzioni in discussione
siano state assoggettate o meno nel paese di domicilio dei beneficiari.
La ricorrente, come si è
visto, contesta essenzialmente il diritto del Cantone di assoggettare a
trattenuta alla fonte le retribuzioni dei tre docenti della __________,
sostenendo che essi non dispongono in Svizzera di una stabile organizzazione e
che di conseguenza torna applicabile l’art. 14 CDI tra Italia e Svizzera.
Il ricorso deve essere
respinto per motivi diversi da quelli indicati nella decisione impugnata, senza
che metta conto interrogarsi sulla legittimazione ricorsuale della __________
__________.
4.1.
Secondo l’art. 14 cifra 1
CDI italo-svizzera, che per altro ricalca il modello dell’OCDE, i redditi che
un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili
soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente
nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua
attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili
nell’altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.
La cifra 2 dell’art. 14
precisa la portata dell’espressione libera professione. Essa comprende
in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico
educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti (selbständig ausgeübt,
nella versione tedesca) dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e
contabili.
4.2.
In linea di principio,
dette attività possono essere esercitate sia a titolo indipendente sia a titolo
dipendente, sia a titolo principale sia a titolo accessorio (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, p. 357).
Occorre quindi esaminare
caso per caso, a seconda delle circostanze, se l’attività svolta in Svizzera
dal residente dell’altro Stato contraente configuri le caratteristiche di
un’attività indipendente o di un’attività dipendente.
Dottrina e giurisprudenza
parlano di attività lucrativa indipendente (selbständige Erwerbstätigkeit)
quando essa è svolta in base a un’organizzazione propria, liberamente scelta,
che si manifesta all'esterno e si esercita per conto e a rischio proprio del
contribuente. Per lo più si richiede l'impiego sia di lavoro sia di capitale (Höhn,
Steuerrecht, VII ediz, Berna 1993, p. 111; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht,
Berna 1986, p. 53; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher
Steuergesetz, Band II, p. 44; CDT n.151 del 22 agosto 1994 in re
Comune di A). L'attività indipendente si distingue pertanto da quella
dipendente sotto diversi punti di vista. In primo luogo, al lavoratore
dipendente manca l'elemento dell'indipendenza economica; egli è vincolato dal
suo rapporto di lavoro e presta la sua attività in condizione di dipendenza
personale, sotto la direzione altrui, con il compito di tutelare interessi
altrui (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2. ediz., vol. I, Basilea
1982, p. 241). Inoltre, il lavoratore dipendente non opera a proprio rischio,
mancando l'elemento del rischio d'impresa; certo, può esser chiamato a
rispondere se non esegue bene i compiti che gli sono affidati, ma il rischio è
comunque sopportato dal datore di lavoro. Infine, diversamente dal lavoratore
indipendente, quello dipendente non ha bisogno di alcun capitale per conseguire
il suo reddito; quest'ultimo è la semplice controprestazione per il suo lavoro
(Cagianut/Höhn, op. cit., p. 57; CDT n.151 del 22
agosto 1994 in re Comune di A.).
- Nel caso in esame,
l’Ufficio imposte alla fonte non pretende che i professori __________,
__________ e __________ dispongano abitualmente in Svizzera di una base fissa
per l’esercizio della loro attività e che pertanto siano assoggettati alla
sovranità fiscale cantonale in virtù dell’art. 14 cifra 1 CDI.
Il problema che si pone e
che emerge, seppur tra le righe, dalla risposta dell’Ufficio al ricorso, è
piuttosto quello di sapere se l’attività svolta dai tre docenti presso la __________
sia da qualificare quale attività dipendente o quale attività indipendente.
5.1.
Orbene, dall’esame degli
atti dell’incarto questa Camera ha raggiunto il convincimento che l’attività
che i professori __________, __________ e __________ hanno svolto e svolgono
tuttora presso la __________ è sostanzialmente da equiparare a un’attività di
carattere salariato. Più indizi inducono a questa conclusione.
Innanzi tutto il tipo
d’attività svolta, che rientra pacificamente nel campo dell’insegnamento, segnatamente
di un insegnamento, stabilito dalla Scuola secondo un preciso programma di formazione,
che conduce al rilascio di un diploma. L’attività d’insegnamento viene quindi
svolta secondo le direttive impartite dalla __________, in giorni e orari
determinati dalla Scuola stessa. Le lezioni si svolgono davanti a un numero
limitato e chiuso di allievi, che hanno regolarmente pagato la quota
d’iscrizione al corso.
Il rischio aziendale è
quindi interamente a carico della __________. Ai docenti non incombe altro
rischio o, meglio, altra responsabilità, se non quella inerente al corretto
svolgimento dei compiti per i quali sono stati ingaggiati.
5.2.
A identica conclusione
conducono inoltre le modalità di assunzione dei tre docenti.
Vero è che in un primo
tempo era stata affacciata la questione, per altro subito abbandonata, di
un’aula mista lombardo-ticinese con condivisione del rischio aziendale tra
__________ e __________ (____________________del __________ e del __________ e
dei __________), per cui lavorano i tre docenti. E altrettanto vero è che la
__________ ha pure prestato delle consulenze alla __________.
Non va però dimenticato
che, a conclusione delle trattative, il direttore della __________, con lettera
del 21 luglio 1994 al prof. __________, direttore della __________, non solo
comunicava la rinuncia definitiva al progetto di aula mista, ma anche che la
__________ avrebbe conferito, come si legge nel testo della lettera, degli
incarichi d’insegnamento o di testimonianza direttamente ai docenti interessati.
5.3.
D’altra parte, è conforme
alla prassi del Cantone, da cui dipende la __________, considerare i docenti
stranieri incaricati, poco importa se soltanto a orario ridotto, di impartire
lezioni in scuole del Cantone, come dei salariati, sul cui salario viene trattenuta
l’imposta alla fonte.
Non solo: per poter
svolgere l’incarico i tre insegnanti hanno dovuto richiedere e ottenere,
proprio perché considerati salariati, il rilascio dell’indispensabile permesso
di lavoro dall’Ufficio degli stranieri.
Dagli atti dell’incarto
non traspare alcun motivo che permetta di ritenere che, nel caso in esame, il
Cantone e, meglio, chi lo rappresenta, vale a dire la __________, abbia voluto
un disciplinamento del rapporto d’insegnamento diverso da quello usuale.
5.4.
La situazione non muta per
il fatto che la ricorrente emetta delle fatture, per altro individualizzate,
relative alla remunerazione dei tre docenti e che la __________ gliele abbia saldate.
Ciò che importa ai fini
del presente giudizio è il rapporto tra la __________ e i tre docenti e non
quello dei tre docenti con la ricorrente.
Non è infrequente - sia
notato di transenna - che docenti impiegati a tempo pieno svolgano, durante il
normale orario lavorativo e con il consenso del loro datore di lavoro, attività
di docenza a tempo parziale per terzi e che per questo fatto debbano riversargli,
totalmente o in parte, gli emolumenti.
5.5.
In conclusione, secondo
questa Camera, la decisione dell’ Ufficio imposte alla fonte, anche se per
motivi diversi da quelli invocati, merita protezione.
Nessuna valida eccezione
può essere tratta dall’art. 14 CDI. Tale norma trova infatti applicazione solo
quando si è al cospetto di un’attività indipendente vera e propria, ciò che non
si avvera, per quanto sin qui esposto, nel presente caso.
5.6.
È infine appena il caso di
rilevare che non mette conto, per quanto precede, esaminare se l’attività
svolta dai tre docenti non cada comunque sotto l’art. 234 lett. a
LT-1976, che prevede l’imposizione alla fonte degli artisti e degli sportivi,
ma anche dei conferenzieri.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 200.-
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.-
per un totale di fr. 250.-
sono a carico della
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster