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Numero d'incarto:
80.1995.14
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00014
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 24 gennaio 1995
in
materia di: IC/IFD 93/94 (IC/IFD 13/95)
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ __________ __________ __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- __________ __________,
di professione esercente, ha cessato l'attività alla fine del 1991; per questo
motivo è stata allestita una tassazione intermedia con effetto dal 1° gennaio
al 31 dicembre 1992 ed è stato imposto con imposta annua intera l'utile di liquidazione
conseguito con il passaggio della sostanza aziendale nella sfera privata.
Sia
nella notifica della tassazione intermedia del 26 febbraio 1993 sia nella
notifica della successiva tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94 del 29 aprile
1994 l' Ufficio di tassazione ha esposto al contribuente un reddito da pigioni
di fr. 93'000.-- di media annua, corrispondente a quello conseguito nel 1992 riportato
a dodici mesi.
Con
tempestivo reclamo __________ __________ chiede l'imposizione in media
annua, vale a dire in ragione di fr. 38'500.-- all'anno e non nella misura
determinata dall'autorità fiscale nella tassazione intermedia (fr. 93'000.--),
del reddito da pigioni relativo all'immobile che aveva formato oggetto di
tassazione annua intera, nel periodo precedente, per passaggio dalla sfera aziendale
a quella privata. L'art. 99 LT non prevede, secondo il contribuente, alcun
motivo d'intermedia per inizio d'imponibilità di un reddito immobiliare; esso
va quindi imposto unicamente in media annua nel periodo successivo.
Con
decisione 16 gennaio 1995 l' Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del
contribuente.
- Con
il presente, tempestivo ricorso il contribuente, sempre assistito dalla __________ __________
& __________ __________, ripropone lo stralcio del reddito da pigioni considerato
dall' Ufficio di tassazione e la sua imposizione semplicemente in media annua.
A seguito della cessazione dell'attività aziendale l'immobile è stato trasferito
definitivamente nella sfera della sostanza privata, quindi - argomenta il
ricorrente - esso dovrebbe essere sottoposto a tassazione sulla base dei
criteri normalmente adottati quando una persona entra in possesso di un immobile,
l'estrazione contabile essendo un trapasso a tutti gli effetti. L' Ufficio di
tassazione, con la tassazione contestata, ha di fatto effettuato una tassazione
intermedia non prevista dalla legge, prova ne sia che in caso di cessazione
dell'affitto il contribuente non potrà beneficiare di una tassazione
intermedia.
All’udienza
del 20 giugno 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.
- 3.1.
Di
regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono
calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (art.
41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di
tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una
tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della
modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i
motivi - elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD - che danno
diritto alla tassazione intermedia vi è la cessazione dell'attività lucrativa (DTF
109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.;
Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit
fiscal suisse, p. 262). Detto motivo è anche previsto dall'art. 99 cpv. 1 lett.
b LT.
3.2.
Di
regola l'imposta sul reddito è calcolata sul reddito medio annuo dei due anni
che precedono il periodo fiscale (art. 95 cpv. 1 LT). In caso di tassazione
intermedia (art. 99 LT) gli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica sono commisurati secondo le regole applicabili all'inizio
dell'assoggettamento (art. 100 cpv. 3 LT). All'inizio dell'assoggettamento il
reddito è tuttavia determinato, tanto per il periodo fiscale in corso che per
quello successivo, sulla base del reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, riportato a dodici mesi (art. 99 cpv. 1 LT).
I
medesimi principi valgono anche per l'IFD (art. 96 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 e 4
DIFD).
Come
rilevato dal Tribunale federale (DTF 103 Ib 344) la formulazione calcolato
su un anno e - data l'identità dei principi - anche quella del diritto
cantonale riportato a dodici mesi (cfr. art. 41 cpv. 4 DIFD e art. 96
cpv. 1 LT) stanno a indicare che il computo dell'imposta deve essere fondato su
un reddito che sia rappresentativo della situazione dopo il mutamento (STF
del 5 settembre 1984 in re D.M., inedita, consid. 2b e 2c, 7a;
Rep. 1980 pag. 33).
Applicando
la normativa suddetta, questa Camera ha riconosciuto che non v'è ragione, in
linea di principio, che l' autorità fiscale consideri nella tassazione
ordinaria successiva un reddito diverso da quello considerato dalla data
dell'inizio dell'attività dipendente (CDT n. 296-297 del 15
ottobre 1990 in re R.M.; CDT n.200 del 26 settembre 1994 in re G.
e B. B.).
3.3.
La
nozione di elementi del reddito colpiti dalla modificazione deve essere
interpretata in senso largo e comprende tutte le modificazioni della situazione
del reddito del contribuente che sono direttamente o indirettamente in
relazione col motivo della tassazione intermedia (Sammlung BGE n.
655. STF del 10 ottobre 1986 in re B.= ASA 1988 152).
- 4.1.
Nel
caso in esame, __________ __________ ha cessato l’attività di esercente
alla fine del 1991. La cessazione dell’attività lucrativa indipendente ha avuto
una duplice conseguenza.
Da
un lato, l’imposizione del profitto in capitale conseguito con il trasferimento
dell’immobile aziendale, in cui era situato l’esercizio pubblico, dalla
sostanza aziendale a quella privata. La relativa tassazione è cresciuta in
giudicato (cfr. notifica di tassazione dell’imposta annua intera in caso di
intermedia ex art. 101 LT, del 19 febbraio 1993 e notifica di tassazione
dell’imposta speciale sui profitti in capitale - IFD- di pari data).
Dall’altro,
l’allestimento della tassazione intermedia per cessazione dell’attività, nella
quale il reddito aziendale comprensivo dell'uso aziendale dell'immobile (fr.
60’000.--) è stato sostituito dai nuovi redditi, segnatamente dal reddito della
sostanza immobiliare (fr. 93’000.--) derivante dalle pigioni incassate con la
locazione dell’immobile entrato a far parte della sostanza privata, riportato,
come vuole la legge, a dodici mesi (cfr. notifica della tassazione intermedia
del 26 febbraio 1993, pure cresciuta incontestata in giudicato).
4.2.
Nella
tassazione ordinaria IC/IFD 1993-94 l’ Ufficio di tassazione ha nuovamente
esposto al contribuente il reddito della sostanza aziendale di fr. 93’000.--
già considerato nella tassazione intermedia. Il ricorrente critica, come si è
visto, questo modo di procedere argomentando, da un lato, che l’autorità
fiscale ha già colpito il passaggio dell’immobile aziendale nella sfera privata
e, dall’altro, che così facendo si finisce per introdurre surrettiziamente un
nuovo motivo d’intermedia non previsto dalla legge.
Entrambi
gli argomenti, per quanto si vedrà, sono privi di pregio.
4.3.
Va
ribadito, innanzi tutto, che in linea di principio non esiste alcun motivo
perché gli elementi di reddito modificati, che sono stati considerati nella
tassazione intermedia, la quale, come si è visto è cresciuta incontestata in
giudicato, non siano ripresi tali e quali anche nella successiva tassazione
ordinaria. Da questo punto di vista l’atteggiamento assunto dal ricorrente
nella memoria ricorsuale è quanto meno contraddittorio con l’atteggiamento
precedente in occasione della tassazione intermedia.
4.4.
Va
comunque osservato che il ricorrente non può trarre alcun beneficio dal fatto
che egli sia già stato fatto oggetto di una tassazione speciale per passaggio della
sostanza dalla sfera aziendale a quella privata. L’argomento ricorsuale
disattende infatti la sostanziale differenza tra l’oggetto dell’imposta
speciale sul profitto in capitale e quello dell’imposta ordinaria. Se l’imposta
ordinaria colpisce il reddito periodico prodotto dalla sostanza immobiliare
(pigioni e affitti, valore locativo, ecc.), il profitto in capitale, invece,
colpisce l’arricchimento dovuto alla realizzazione di un bene o di un diritto,
sia attraverso la vendita sia attraverso il suo trasferimento nella sfera privata.
In altre parole, un arricchimento soltanto virtuale, ad esempio una
plusvalenza, viene trasformato attraverso l'evento della realizzazione in un
arricchimento materiale (Rivier, Droit fiscal suisse, p. 142 s.).
Non
può quindi essere convincentemente sostenuto che l’imposizione del profitto in
capitale escluda l’imposizione del provento periodico della sostanza
immobiliare, che non viene meno attraverso la realizzazione del profitto;
tutt’al più può subire una modificazione (ad esempio da pigione a valore
locativo) che non ne fa venir sostanzialmente meno la natura di reddito
(periodico) della sostanza.
4.5.
Non
ha miglior fortuna l’ulteriore argomento ricorsuale, segnatamente l’ asserita introduzione
surrettizia di un motivo d’intermedia non previsto dalla legge. Come si è visto
la tassazione intermedia comporta la riconsiderazione degli elementi toccati
dalla stessa. Nel caso di cessazione dell’attività indipendente, il reddito
aziendale che viene meno è rimpiazzato dai redditi sostitutivi.
Il
trasferimento della sostanza aziendale nella sfera privata a seguito della
cessazione dell’attività fa venir meno il valore locativo dell'uso aziendale
dell'immobile, facendo sorgere di converso un nuovo reddito: in caso di uso proprio
il valore locativo, in caso di affitto a terzi le pigioni incassate. Non v’è
quindi ragione di non sostituire la fonte di reddito estinta dal verificarsi
del motivo d’intermedia con il nuovo reddito sostitutivo, connesso sempre con
lo stesso motivo d’intermedia, non diversamente dal caso in cui il profitto in
capitale viene realizzato vendendo l’immobile aziendale. Pacificamente, in un
tale caso, all’estinzione del reddito della sostanza immobiliare determinato
dall’uso aziendale del proprio immobile, fa riscontro l’esposizione non solo
del capitale realizzato con la vendita, ma anche del suo reddito presunto.
La
dottrina è d’altronde unanime al proposito. Bernardoni/Duchini, esaminando gli
effetti della trasformazione di una ditta individuale in società anonima sulla
tassazione intermedia del contribuente che passa da indipendente a salariato
della propria società, considerano pacificamente tra gli elementi toccati
dall’intermedia gli affitti derivanti dall’affitto dell’immobile (Bernardoni/Duchini,
La fiscalità dell’azienda, Lugano 1992 p. 405:) Della medesima opinione è
anche Cortesi, il quale, partendo da un esempio analogo, ritiene pacificamente
che nel caso in cui l’azionista metta a disposizione dei locali alla nuova società,
l’affitto costituisce un nuovo elemento di reddito che va determinato
conformemente alla situazione di mercato e considerato (Cortesi,
La trasformazione di una società di persone in una società di capitali, in RDAT
1994 I p. 426).
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 600.--
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.--
per
un totale di fr. 680.--
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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