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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1995.103
Data decisione, Autorità:
27.07.1995, CDT
Incarto n.
80.95.00103
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 1 giugno 1995
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________, __________. __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
-
Nella tassazione
IC/IFD 1991-92 l’ Ufficio di tassazione ha esposto a __________ __________ un
reddito da titoli e capitali di fr. 16’079.-- di media annua (cfr. notifica
della tassazione dell’ 11 aprile 1994), confermato anche in seguito con
decisione su reclamo del 29 maggio 1995, in cui di precisa che il reddito in discussione
corrisponde al dividendo di fr. 32’159.-- versato agli azionisti dalla ditta
__________ __________ __________ di __________.
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ chiede la riduzione del reddito da
titoli a complessivi fr. 20’903,55, pari a quanto effettivamente incassato
dalla ditta __________ __________ __________.
L’ Ufficio di tassazione
con osservazioni del 9 giugno 1995 spiega che l’importo effettivamente
incassato corrisponde all’importo lordo del dividendo detratta l’imposta
preventiva di fr. 11’255,75.
La Camera ha assegnato al
ricorrente un termine di dieci giorni per eventualmente ritirare il ricorso,
vista la precisazione fornita dall’ Ufficio di tassazione. Il ricorrente non ne
ha però fatto uso.
- I dividenti sono
imponibili per l’ IC, giusta l’art. 19 lett. b LT 1976, quale reddito della
sostanza mobiliare. Analogamente lo sono per l’ IFD, in applicazione dell’art.
21 cpv. 1 lett. c DIFD, che assoggetta all’imposta qualsiasi reddito che derivi
da sostanza mobile, tra cui le quote di utile provenienti da crediti e partecipazioni
d’ogni genere.
Va d'altro lato ricordato
che la trattenuta della preventiva, voluta dal legislatore per garantire il
pagamento delle imposte, non esime il contribuente dal dichiarare nella
tassazione ordinaria la sostanza e il relativo reddito. Così facendo egli
acquisisce il diritto incondizionato al recupero dell'imposta preventiva. Non dichiarandoli,
invece, egli perde, come dispone l'art. 23 LIP, il diritto al rimborso (ASA
62 p. 342 ss.; RDAF 50 / 1994 p. 280; inoltre, CDT
n. 439-441 del 6 novembre 1981 in re A.T.).
- Orbene, nel caso in
esame, il dividendo erogato al ricorrente dalla __________ __________
__________ è stato, come per gli altri quattro soci, nel 1989 di fr. 32’159,30.
Egli ha però ricevuto effettivamente solo fr. 20’903,55, poiché la __________
__________ __________ ha trattenuto, come le impone la legge, l’imposta
preventiva del 35%. Ciò non toglie che il ricorrente debba dichiarare l’intero
dividendo, al lordo cioè della trattenuta per la preventiva e non soltanto il
dividendo netto. Egli avrà nondimeno diritto al rimborso dell’imposta
preventiva trattenuta se avrà presentato, nei termini di legge, l’elenco titoli
debitamente compilato, che serva anche da formulario per la domanda di rimborso
della preventiva.
Il ricorso, alla luce
delle chiare spiegazioni fornite dall’ Ufficio di tassazione nella risposta del
9 giugno 1995 si appalesa temerario.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.--
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 50.--
per un totale di fr. 250.--
sono a carico del
ricorrente.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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