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Numero d'incarto:
80.1994.80
Data decisione, Autorità:
23.06.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00080
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Andrea
Pedroli vicecancelliere
statuendo
sul ricorso del 10 ottobre 1994
in
materia di: richiesta di garanzia
presentato
da:
__________ __________ - __________
__________ u. __________. __________, __________ __________,
rappr.
da: __________ . -, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- La
, costituita nel 1978, ha sede
a __________ () e suo amministratore unico è . __________ __________ __________
__________ (). Scopo sociale è, tra l'altro, l'amministrazione del
proprio patrimonio, l'assunzione di rappresentanze, l'esercizio di attività
commerciali, in particolare con prodotti per la lavorazione del cuoio.
- Con
decisione del 6 settembre 1994, notificata alla contribuente mediante pubblicazione
sul Foglio ufficiale del Canton Ticino del 9 settembre 1994, l'Amministrazione
cantonale delle contribuzioni (ACC) invitava la __________
__________ a costituire garanzie per il
versamento dell'imposta cantonale e comunale dal 1989 al 1994; per ogni anno,
era richiesta una garanzia del valore di fr. 30'000.- per il Cantone e di fr.
25'500.- (24'000.- per il 1989) per il Comune di __________.
In risposta ad uno scritto del 21 settembre 1994 della contribuente, che
contestava l'assoggettamento in __________,
l'ACC le comunicava di ritenerla illimitatamente imponibile ai sensi dell'art.
5 LT e di avere aperto una procedura per sottrazione d'imposta nei suoi confronti,
per non avere mai presentato una dichiarazione fiscale, pur svolgendo ogni attività
a __________, presso la __________ __________
- Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ __________
postula l'annullamento della richiesta di garanzia, non essendo essa assoggettata
all'imposta comunale né cantonale; in via subordinata chiede l'annullamento per
la misura della garanzia richiesta, sproprorzionata al reddito aziendale
imponibile, e, in ulteriore subordine, una drastica riduzione dell'ammontare
della garanzia a non più di fr. 12'300.-.
Con
osservazioni del 17 novembre 1994, l'ACC propone la reiezione del gravame,
argomentando che sono dati i presupposti per la richiesta di una garanzia.
Alle
parti è stato poi attribuito il diritto di replica e di duplica.
Pendente
causa, con scritto del 21 marzo 1995, la ricorrente ha chiesto di poter
prendere visione dei documenti prodotti dall'autorità fiscale. La Camera di
diritto tributario ha aderito alla richiesta in questione ed ha attribuito alla
ricorrente un ulteriore termine per presentare osservazioni. Le stesse sono
pervenute in data 31 maggio 1995.
- La
Camera di diritto tributario è chiamata a confrontarsi in primo luogo con la
censura relativa alle modalità con cui la decisione impugnata è stata
notificata alla ricorrente. Quest'ultima sostiene infatti che la pubblicazione
sul Foglio ufficiale non rappresenta una valida forma di notifica ad una
società estera, ma che ad essa avrebbe dovuto essere stato richiesto di designare
un rappresentante, rivolgendosi direttamente alla sede di __________.
4.1.
L'art.
155 LT stabilisce che l'autorità fiscale può esigere dai contribuenti
domiciliati all'estero la nomina di un rappresentante con domicilio in __________, autorizzato a ricevere
comunicazioni, decisioni, sentenze e atti di esazione in materia fiscale, e
specifica poi che in caso di mancata designazione, l'autorità potrà procedere
alla notifica nella forma degli assenti (cfr. STF del 4 ottobre
1990 in re __________).
Come
correttamente afferma la ricorrente, dunque, la notificazione di una decisione
all'estero ha luogo, dapprima, mediante invito dell'autorità ai contribuenti
non domiciliati a designare un rappresentante, e, in secondo luogo, qualora la
designazione non avvenga, mediante notifica nella forma degli assenti. Nella
fattispecie, può essere lasciata aperta la questione se la notifica nella forma
degli assenti debba necessariamente essere preceduta dall'invito a designare un
rappresentante, per il fatto che, comunque, la notifica, che a suo dire,
sarebbe lesiva dei suoi diritti, ha raggiunto lo scopo prefisso.
4.2.
Secondo
la giurisprudenza, infatti, una notificazione viziata non è semplicemente nulla,
colla conseguenza che il termine per impugnarla non inizia a decorrere. Dal principio
per cui alle parti non può derivare alcun pregiudizio da un'intimazione irregolare
discende invece la conseguenza che, se se una decisione notificata in modo oggettivamente
difettoso raggiunge nondimeno il suo scopo, la tutela giuridica perseguita è
sufficientemente data. Ciò non significa null'altro che bisogna dimostrare nel
caso concreto se la parte interessata è stata effettivamente indotta in errore
dal lamentato vizio nell'intimazione e se gliene è derivato un pregiudizio:
vizi di forma possono infatti essere fatti valere solo nei limiti del principio
della buona fede (DTF 98 V 278, 111 V 150).
In
particolare, se taluno viene a conoscenza di una decisione che lo riguarda, ma
questa non gli è stata notificata, è tenuto, secondo il principio della buona
fede, ad esigerne l'intimazione ed a far decorrere in tal modo il termine per
impugnarla (DTF 114 Ia 456, relativa ad un caso in cui il
ricorrente aveva appreso che la decisione era stata emessa solo leggendo un quotidiano;
inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol II, Basilea
1993, n. 1920).
4.3.
Ne
consegue che, per il fatto stesso che la ricorrente ha potuto dapprima chiedere
delucidazioni all'ACC sulla decisione ed in seguito impugnarla tempestivamente
dinanzi alla Camera di diritto tributario, l'eventuale vizio nella
notificazione non le ha arrecato alcun pregiudizio.
4.4.
Si
aggiunga che, sebbene per la richiesta di garanzia sia espressamente prevista
l'intimazione con lettera raccomandata (art. 226 cpv. 3 LT), ciò non esclude
l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 155 LT, che rientra tra le
disposizioni generali di procedura contenute nel capitolo primo del titolo
secondo della Legge tributaria. Inoltre, il Tribunale federale ha già avuto
occasione di sottolineare che il fatto che l'analoga norma contenuta nel Decreto
concernente l'imposta federale diretta (DIFD) preveda solo l'intimazione
mediante lettera raccomandata, non significa certo che il legislatore abbia
voluto emanare una norma in contrasto con il diritto internazionale (DTF
119 Ib 430; cfr. anche STF del 9 gennaio 1995, su ricorso della
stessa __________).
- Nel
merito, la ricorrente nega di essere assoggettata all'imposta nel Canton
Ticino, con il quale non ha alcuna relazione.
5.1
Se
il debitore non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano
pregiudicati, l'ACC può chiedere in ogni tempo e quindi ancor prima che
l'imposta sia accertata definitivamente delle garanzie (art. 226 cpv.1 LT). La
formulazione dell'art. 226 LT é analoga a quella dell'art. 118 DIFD. Le ipotesi
previste dalla norma per la richiesta di garanzia non sono cumulative ma alternative:
il domicilio all'estero dei contribuenti é quindi già motivo autonomo e
sufficiente a legittimare la richiesta di garanzia. Si tratta di una premessa
indipendente (STF del 15 gennaio 1985 in re H.K.; Masshardt/Tatti,
Commentario IFD, Lugano 1985, p. 463). Poiché la richiesta può essere fatta in
ogni tempo non occorre che l'imposta sia già stabilita definitivamente o che
l'imponibilità stessa dei contribuenti sia accertata in modo definitivo. La
richiesta può essere fatta anche quando dette questioni sono ancora litigiose.
L'accertamento definitivo dell'obbligo tributario, come la fissazione
dell'ammontare esatto dell'imposta dovuta rimangono di competenza dell'autorità
fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione (STF
dell' 11 novembre 1982 in re E.G.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer,
II ediz., vol. III, p. 332 ss. ; Rivier, Droit fiscal, p. 367; CDT
n. 133 del 23 giugno 1994 in re H.Anstalt).
5.2
Come
già accennato, contro analoga richiesta di garanzia ai fini dell'imposta federale
diretta, la contribuente ha interposto ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale. Quest'ultima autorità ha respinto il gravame con sentenza
del 9 gennaio 1995, argomentando sostanzialmente che:
·
l'esistenza di una causa di garanzia non è contestata, essendo
pacifico che la ricorrente ha la propria sede all'estero;
·
è verosimile che esista un credito fiscale: vi sono
infatti serie ragioni per ritenere che la procedura di tassazione evidenzierà
l'assoggettamento fiscale dell'interessata e, quindi, l'esistenza di un credito
d'imposta, sebbene nel suo gravame la contribuente sminuisca l'importanza dei
propri legami con il __________, asserendo
che l'intera sua attività è svolta all'estero; il Tribunale federale
sottolinea, in particolare, lo stretto legame con la società anonima __________ __________,
che fornisce alla ricorrente servizi di cancelleria e le mette a disposizione i
propri telefoni e telefax;
·
quanto all'ammontare delle garanzie richieste, __________ __________
ne ha ammesso la misura "elevata", ma ha ricordato alla ricorrente
che non è tuttavia sproporzionata, dovendo la garanzia richiesta poter coprire
l'ammontare massimo del tributi che deve assicurare, comprese eventuali multe
fiscali; non essendo inoltre mai stata presentata dalla ricorrente una
dichiarazione fiscale ed essendo stati presentati per la prima volta in sede di
ricorso i conti economici e i bilanci, tale documentazione non può venir
verificata in sede di ricorso contro la richiesta di garanzia.
5.3
Come
deciso in una sentenza di questa Camera del 15 maggio 1985, data la corrispondenza
fra il testo dell'art. 226 LT e quello dell'art. 118 DIFD, per
l'interpretazione della norma cantonale vale la giurisprudenza elaborata dal
Tribunale federale in relazione all'art. 118 DIFD (CDT n.
345/1977 e 60/1979), ragione per cui, quando vi è già una sentenza del
Tribunale federale sulla stessa fattispecie, le argomentazioni __________ __________
possono essere estese, per economia di giudizio, al caso sottoposto all'esame
della Camera di diritto tributario con ricorso contro la decisione in materia
di imposta cantonale e comunale (RTT 1986 p. 468).
5.4
Per
quanto attiene alla misura della garanzia richiesta, si ricorda alle parti che
il Tribunale federale, nella sentenza del 9 gennaio 1995, pur ritenendola non
manifestamente eccessiva, ha invitato l'ACC a procedere rapidamente alla
verifica dei bilanci e dei conti economici presentati dalla ricorrente e ad
adattare di conseguenza l'ammontare delle garanzie alle risultanze di tali
verifiche.
- Il
ricorso è dunque respinto.
Tassa
di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 3'000.-
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.-
per
un totale di fr. 3'100.-
sono
a carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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