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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1994.73
Data decisione, Autorità:
07.11.2000, CDT
Incarto n.
80.1994.00073
80.1994.00074
80.1994.00075
80.1994.00076
Lugano
7 novembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 maggio 1993
in materia di: IC 84 IFD 85/86 - IC 85
presentato da:
__________ __________, __________
,
rappr. da.
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che il 13
maggio 1993 la __________ __________ (ora __________
__________) di __________ presentava ricorso contro le decisioni su reclamo datate
14 aprile 1993 aventi per oggetto l'imposta cantonale 1984, 1985, 1986 e 1987 e
l'imposta federale diretta 1985-86 e 1987-88, chiedendo la fissazione di un congruo
termine per motivare il gravame dal momento che gli atti, a quell'epoca sotto
suggello, fossero stati resi accessibili all'amministrazione;
-
che il 24
maggio 1993 la Camera di diritto tributario assegnava al patrocinatore della
ricorrente un termine di trenta giorni per motivare il ricorso a decorrere
dalla data in cui gli atti sarebbero stati messi a disposizione;
-
che in
occasione dell'udienza del 15 giugno 1993 si conveniva di tenere in sospeso
l'esame del ricorso e che la procedura sarebbe stata riattivata ad istanza di
parte;
-
che
periodicamente la Camera di diritto tributario ha chiesto informazioni alla Divisione
delle contribuzioni sullo stadio delle trattative, da ultimo con lettera del 21
settembre 2000;
-
che con
lettera 23 ottobre 2000 la __________ __________ (già __________
__________) e per essa il __________ __________
__________ hanno dichiarato di ritirare
i ricorsi avverso le decisioni su reclamo per l'imposta cantonale 1984, 1985,
1986 e 1987, come pure per l'imposta federale diretta 1985-86 e 1987-88;
-
che nulla
osta pertanto allo stralcio dai ruoli del ricorso a seguito di desistenza;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che più non
pone questioni di principio e non è più di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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