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Numero d'incarto:
80.1994.70
Data decisione, Autorità:
04.11.1996, CDT
Incarto n.
80.94.00070
Lugano
4 novembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 16 maggio 1994
in
materia di: IMVI
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il 2 aprile 1993 __________ __________
esercitava nei confronti della __________
- __________ __________ l'opzione di acquisto che vantava in virtù di due
distinti contratti di leasing sui fogli PPP n. __________
e N__________ della part. RFD n. __________ di __________
e sui fogli n. __________ e __________ della part. RFD n. __________ di Bioggio, per un prezzo globale
di fr. 1'440'000.--.
L' Ufficio dei registri,
autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare,
accertava, in applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LIMVI, il valore complessivo
dell'alienazione in complessivi fr. 3'020'000.-- e il valore della
contrattazione determinante per l'acquirente in fr. fr. 2'310'000.--, pari al
prezzo rogato di fr. 1'440'000.-- più l'importo delle rate di leasing personalmente
pagate dal prenditore di leasing che ha esercitato l'opzione (cfr. decisione su
ricorso dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 18 aprile
1994).
- Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ contestava il valore complessivo
dell'alienazione accertato dall' Ufficio dei registri in fr. 3'020'000.--.
Nell'ambito
dell'istruzione del ricorso veniva ordinato l'allestimento di una perizia intesa
a stabilire il valore dell'alienazione stabilito d'ufficio dall' Ufficio dei
registri.
-
In occasione
dell'udienza del 19 ottobre 1996, in cui le parti hanno avuto modo di esaminare
i due rapporti specialistici sintetici presentati dal perito il 20 giugno 1996
e di approfondire, data la particolarità delle due fattispecie, l'aspetto
legato alle spese di miglioria o manutenzione in relazione ai frequenti
cambiamenti di inquilini, il giudice, dopo approfondita discussione, ha proposto
di confermare, da un lato, il valore della contrattazione accertato d'ufficio dall'
Ufficio dei registri in fr. 3'020'00.--e di elevarlo, dall'altro, il valore
complessivo delle opere di miglioria a fr. 520'000.--, ritenuto che la
differenza tra detto importo e le spese fatte valere complessivamente dal
ricorrente devono essere ritenute spese di manutenzione da considerare nel
quadro della tassazione ordinaria del prenditore di leasing e locatore degli
spazi commerciali.
-
Visto l'esito del
ricorso spese e tassa di giustizia devono essere caricate in misura del 50% al
ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza la decisione
su ricorso dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 18 aprile
1994 è riformata nel senso che le spese di miglioria sono elevate a fr.
520'000.-- e l'imponibile a carico dell' acquirente è determinato in fr.
190'000.--.
- Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di giustizia
di fr. 300.--
b. nelle spese di
cancelleria di fr. 150.--
c. nelle spese di perizia
di fr. 6’400.--
per un totale di fr.
6’850.--
sono a carico del
ricorrente in ragione della metà.
-
Intimazione alle parti.
-
Il presente giudizio è
definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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