AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.1994.63
Data decisione, Autorità:
21.08.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00063
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sul ricorso del 25 ottobre 1994
in
materia di: IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________ __________, __________ __________,
rappr.
da: __________. __________, __________
__________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Il
17 marzo 1989 __________ __________ cedeva alla __________ __________ __________ le cento azioni della __________ __________
al prezzo di fr. 2’650’000.--, di cui fr. 1’290’000.-- versati seduta stante,
ulteriori fr. 300’000.-- versati su di un conto fruttifero vincolato a tre mesi
presso __________ di Locarno il giorno
stesso, quattro rate annuali di fr. 265’000.-- ciascuna, la prima versata il 1°
marzo 1990, l’ultima il 1° marzo 1993 e garantite da una fidejussione semplice
__________ di Locarno. Parallelamente
alla cessione delle azioni, il 17 marzo 1989 veniva stipulato tra __________ e la __________
un accordo mediante il quale quest’ultima si impegnava a versare entro il 31
dicembre 1989 un importo supplementare di fr.100’000.- oltre interessi e riconosceva
inoltre a __________ una partecipazione
del 10%, in ogni caso, non inferiore a fr. 30’000.--. agli utili che sarebbero
stati conseguiti nel 1989. A __________ __________ veniva inoltre garantito, indipendentemente
dall’attività pratica svolta e dal relativo salario, un’ indennità minima
mensile di fr. 1’000.-- quale presidente del Consiglio di amministrazione.
La
__________ era stata appositamente
costituita il 30 gennaio 1989 con un capitale sociale di soli fr. 50’000.--
dalla __________ __________ __________ in __________, da __________
__________ in __________ e da __________
__________ in __________, e aveva genericamente per scopo il finanziamento e
la partecipazione a imprese finanziarie, commerciali, immobiliari e industriali
in Svizzera in particolare nel settore edile e di ingegneria civile. Per
consentire l’operazione di cessione delle azioni __________
di Locarno, con lettera 15 marzo 1989, aveva inoltre concesso alla __________ __________
l’apertura di un credito in conto corrente di fr. 1’100’000.-- garantito dalla
cessione di fatture per un importo prudentemente valutato in fr. 1’130’000.-- e
in pari tempo dalla cessione del contratto di ca. fr. 1’500’000.-- stipulato
con il Cantone per la manutenzione delle strade.
-
L’
Ufficio di tassazione ravvisava nella vendita delle azioni della __________ __________
alla __________ __________ __________ una
liquidazione parziale indiretta. Nella notifica di tassazione IC/IFD 1991-92
del 29 aprile 1994 imponeva pertanto a __________
__________ gli utili derivanti da detta
liquidazione per un importo di fr. 758’188.--, poiché la vendita della azioni
ad una holding sottoposta al principio del valore contabile avrebbe avuto quale
conseguenza l’impoverimento della società alienata. L’ Ufficio di tassazione
imponeva inoltre al contribuente l’importo di fr. 30’000.-- versatogli a titolo
di partecipazione agli utili.
-
__________ __________,
assistito dal fiduciario __________ __________, presentava tempestivo reclamo
contro la notifica di tassazione del 29 aprile 1994, argomentando che il
venditore non si identifica né direttamente né indirettamente con l’acquirente;
che la società alienata si è impoverita soltanto dopo la vendita delle azioni e
all’insaputa del venditore delle azioni; che __________
non ha collaborato in alcun modo all’operazione.
-
Con
decisione del 26 settembre 1994 l’UT respingeva il reclamo, ravvisando nella
cessione delle azioni la collaborazione del venditore. Secondo l’ Ufficio di
tassazione, l’apertura del conto corrente presso l’ __________ di Locarno in data 15 marzo 1989 non è stata
effettuata all’insaputa di __________ __________, poiché egli è rimasto
amministratore unico della __________ __________ fino al 10 luglio 1989. Comunque,
secondo l’autorità di tassazione, la collaborazione passiva è indiscutibile: a __________ non poteva infatti sfuggire la
circostanza che la __________ __________ __________
aveva un capitale sociale di soli fr. 50’000.-- e che quindi non poteva far
fronte ai propri impegni senza coinvolgere la società ceduta, tanto più che al
momento della firma del contratto l’alienante aveva ricevuto la somma di fr.
1’590’000.-- e che l'importo restante era assistito da garanzie. Inoltre, quando
il 10 luglio 1989 la __________ __________ concedeva un prestito alla __________ __________
__________ di fr. 1’100’000.--, __________ __________
era ancora membro del consiglio di amministrazione della società ceduta.
L’insieme di queste circostanze ha fatto sì che la __________ __________ -
osserva ancora l' Ufficio di tassazione - si venisse a trovare in breve
sull’orlo del fallimento, poiché le consistenti riserve esistenti ancora al 31
dicembre 1988 erano state consumate o, meglio, di fatto prelevate dal
precedente l’azionista.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso __________
__________ contesta l’imposizione del
reddito derivante dalla liquidazione parziale indiretta della __________ __________.
Argomenta, in sostanza, che gli non era a conoscenza del castello costruito __________. __________
e dal __________ __________ per finanziare l’acquisto delle azioni della __________ __________
da parte della __________ __________ __________.
Afferma inoltre di non aver mai trattato con l’ __________.
Il prelevamento di utili dalla __________
__________ è stato progettato, conclude
il ricorrente, da __________ e __________ ed è quindi a loro che l’ Ufficio
di tassazione deve rivolgersi.
Pendente
causa, le parti sono state citate per una discussione in contraddittorio. In
seguito sono stati sentiti i testi citati dal ricorrente, segnatamente la __________ __________,
segretaria dell’impresa di costruzioni __________
__________ sin dall’inizio dell’attività
e il consulente fiduciario __________ __________.
- 6.1.
Secondo
l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD è soggetto all’imposta qualsiasi reddito che derivi
da sostanza mobile, specialmente da interessi, rendite o quote di utili
provenienti da crediti e partecipazioni d’ogni genere, come pure da indennità o
vantaggi speciali valutabili in denaro accordati in più di questi redditi o in
loro vece. È considerata tale, sempre secondo l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD
ogni prestazione valutabile in denaro fatta dalla società ai possessori di
diritti di partecipazione, mediante pagamento, girata, accreditamento,
conteggio o in altro modo che non costituisce un rimborso delle esistenti quote
di capitale sociale.
Analoga
normativa è prevista dall’art. 19 cpv. 1 lett. b LT. Secondo questa norma sono
imponibili i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come
pure le prestazioni valutabili in denaro fatte dalla società ai possessori di
diritti di partecipazione mediante pagamento, girata, accreditamento conteggio
o in altro modo, che non costituiscono un rimborso delle esistenti quote di
capitale sociale.
6.2.
Entrambe
le norme si ispirano a criteri di carattere economico (per quanto riguarda
l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD si vedano DTF 115 Ib 241, consid.
3b e DTF 115 Ib 252, consid. 2b con riferimenti).
Secondo
la costante giurisprudenza del Tribunale federale sono dunque imponibili non
soltanto i dividendi ordinari o straordinari ma anche ogni distribuzione
periodica o unica di utili o riserve, quali i conferimenti in natura in
occasione di fusioni, le cessioni di attivi commerciali e le partecipazioni al
risultato di una liquidazione parziale o totale (DTF 115 Ib 240; DTF
115 Ib 251; DTF 115 Ib 258; ASA 58 594, 601; ASA
60 537; RDAF 1991 1; RDAF 1993 19) STF del 13
febbraio 1995 in Sammlung BGE n. 777, consid. 4a.
Per
contro, i profitti in capitale sono imponibili soltanto se sono conseguiti
nell’esercizio di un’azienda avente l’obbligo di tenere una contabilità
mediante alienazione o realizzazione di beni (art. 21 cpv. 1 lett. d DIFD) o se
provengono da un’attività lucrativa (art. 21 cpv. 1 lett. a DIFD). Non sono
invece imponibili i profitti derivanti dall’alienazione di beni appartenenti al
patrimonio privato (art. 21 cpv. 1 lett. d e contrario; per tutte DTF
115 Ib 251, consid. 2a e 258 consid. 2a).
6.3.
I
motivi dell’imponibilità della liquidazione parziale indiretta di una società
sono già stati ampiamente illustrati dalla citata giurisprudenza del Tribunale
federale, il quale ha d’altronde anche preso posizione e respinto le critiche
che parte della dottrina gli aveva mosso (ASA 58 607, consid. 4;
60 543 consid. 7).
Economicamente
un azionista può conseguire delle prestazioni valutabili in denaro provenienti
da partecipazioni con la vendita delle sue azioni ad un’altra società o a un
acquirente avente l’obbligo di tenere una contabilità, quando, per es., la
società le cui azioni sono vendute procede a una distribuzione di fondi per
finanziare il prezzo d’acquisto, vale a dire quando la società acquirente non
paga il prezzo con mezzi propri ma facendo capo a mezzi della società
acquistata, provocando così un impoverimento della sostanza di quest’ultima. Le
modalità possono essere diverse: tipico è il caso dalla concessione di un
prestito da parte della società acquistata.
Determinante
è dunque il finanziamento del prezzo d’acquisto con fondi della società venduta
e che quest’ultima, non venendo rimborsata, veda diminuire la propria sostanza
intrinseca. In altre parole, il venditore delle azioni, invece di prelevare
egli stesso preventivamente i fondi della società che intende cedere, li trasferisce
alla società acquirente, la quale a sua volta li ritrasferisce al venditore
sotto forma di un prezzo di vendita che secondo il diritto civile è troppo
elevato poiché la società alienata è in procinto di essere parzialmente
svuotata della propria sostanza e quindi parzialmente liquidata. Dissimulati
sotto forma di provento della vendita, fondi economicamente appartenenti alla società
giungono, ancorché solo indirettamente, al venditore delle azioni, attraverso
la società acquirente (RDAF 1993 23, consid. 5a; STF del 13
febbraio 1995 in Sammlung BGE n. 777, consid. 4c). Ciò
costituisce, secondo la giurisprudenza citata, una distribuzione di utili della
società all’azionista imponibile quale prestazione valutabile in denaro secondo
l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD e 19 cpv. 1 lett. b LT.
6.4
La
giurisprudenza ha inoltre chiaramente affermato che la liquidazione parziale
indiretta va giudicata secondo criteri oggettivi e non secondo le dichiarazioni
o l’opinione del venditore delle azioni (DTF 115 Ib 260, consid.
3b; RDAF 1993 24, consid. 5d; ; Sammlung BGE n.
777, consid. 4d).
6.5
Va
inoltre da sé che la liquidazione parziale indiretta esige che le azioni siano
vendute a una società o a un terzo avente l’obbligo di tenere la contabilità.
Essi possono infatti ammortizzare la partecipazione che hanno acquistato nella
misura dei mezzi distribuiti imputandola sull’utile netto imponibile,
sopprimendo così l’onere fiscale latente. Ciò fa sì che essa debba essere
imposta all’azionista venditore (DTF 115 Ib 254, consid. 2f; RDAF
1993 24, consid. 5c).
6.6.
La
giurisprudenza esige nondimeno che il venditore delle azioni abbia personalmente
architettato il prelevamento dei fondi, sapendo o dovendo sapere che i mezzi necessari
al finanziamento del prezzo d’acquisto delle azioni sarebbero stati messi a
disposizione dalla società venduta, la quale non li avrebbe più ricevuti di
ritorno (Sammlung BGE n. 777, consid. 4c e 5c; Neuhaus,
Vente de droits de participation: bénéfices privés ou rendement de fortune
imposables?, in RF 1992 - vol. 47 - p. 426). Se la società effettui al
venditore con la vendita delle azioni una prestazione valutabile in denaro
ovvero se la società venduta venga parzialmente liquidata è questione che va
decisa tenendo conto delle modalità di finanziamento del prezzo d’acquisto.
Tali modalità non sono irrilevanti né prive di significato per il venditore (ASA
58 605, consid. 3b; RDAF 1991 5, consid. 2e).
In
questo contesto la dottrina distingue tra collaborazione attiva - come per es.
in caso di accordo tra venditore e società acquirente o di concessione di un
prestito alla società acquirente, in relazione all’oggetto della vendita o
ancora in caso di garanzie fornite dalla società acquistata per dei prestiti
concessi da terzi alla società acquirente prima dell’alienazione (Neuhaus,
op. cit., p. 425) - e collaborazione passiva, che deve essere ammessa quando
il venditore conosce o deve conoscere l’impoverimento cui va soggetta la società
venduta, come nel caso di vendita delle azioni a una società che dispone di
mezzi propri insufficienti (Neuhaus, op. cit., p. 426). La
collaborazione del venditore può scaturire dunque anche da un comportamento
meramente passivo. Il contribuente che vende la propria partecipazione a una
società sprovvista di mezzi propri, deve necessariamente rendersi conto che il
finanziamento del prezzo di vendita avverrà attraverso l’impoverimento della
società venduta. Anche se non si dovesse rintracciare nel contratto di cessione
della partecipazione alcun indizio di collaborazione del venditore, sussiste
nondimeno una collaborazione di fatto (Neuhaus, op. cit., p.
431). Usando un concetto proprio del diritto penale, si può affermare che il
venditore che aliena le azioni della propria società a una società terzo senza
mezzi propri agisce, dal profilo della liquidazione parziale indiretta, con
dolo eventuale.
- 7.1.
Orbene,
nel caso in esame sembra difficile poter negare, come pretende il ricorrente,
una sua collaborazione attiva all’intera operazione. Vero è che i testi sentiti
da questa Corte, in particolare il teste __________,
hanno dichiarato che le trattative con __________
per il finanziamento dell’operazione sono state condotte dall’ing. __________ e
che __________ se ne è sostanzialmente
disinteressato, in quanto era intenzionato a cessare l’attività per ragioni di
salute. Ed altrettanto vero è che, in modo assai singolare, come ammesso dal
teste __________, il prestito è stato firmato
da lui stesso e da __________ e non __________. Non va comunque dimenticato che,
quando è stato stipulato il contratto di prestito, il 15 marzo 1989, le azioni
non erano ancora state cedute e che comunque, anche dopo la cessione delle azioni,
__________ ha pur sempre conservato la carica
di amministratore unico per alcuni mesi ancora e meglio, fino al 26 giugno 1989
e in seguito per pochi giorni ancora quella di membro del consiglio
d'amministrazione. Non solo, il contratto di compravendita delle azioni gli
garantiva ancora una partecipazione agli utili del 10% per tutto il 1989. Senza
la collaborazione, quanto meno senza la sua complice passività, la sua connivenza,
il finanziamento del prezzo d’acquisto delle azioni impoverendo la società
acquistata non avrebbe potuto aver luogo.
In
questo senso la fattispecie non appare dissimile da altri casi giudicati dal
Tribunale federale, segnatamente dal caso giudicato con sentenza del 14 luglio
1989 (ASA 58 600, in particolare p. 698, consid. 5b). Come
affermato in quel giudizio, il ricorrente non può certo sostenere, anche nel
presente caso, che le modalità di finanziamento del prezzo d’acquisto gli siano
state indifferenti, ad ancora maggior ragione se si considera che ha conservato,
come si è visto, la carica di amministratore unico e quindi non solo aveva la
possibilità, ma anche il preciso dovere di prendere visione della
documentazione. Non doveva né poteva quindi sfuggirgli che il prestito di fr.
1’100’000.-- concesso dall’ __________
alla __________ __________ prevedeva delle condizioni ben precise: la cessione
alla banca di tutte le fatture della società al 31 dicembre 1988, come pure del
contratto d’appalto stipulato dalla __________
__________ con il Cantone per un valore
approssimativo di fr. 1’500’000.--.
7.2
Quand’anche
si dovesse ammettere che il ricorrente non abbia offerto alcuna collaborazione
attiva alla liquidazione parziale della società da lui ceduta, non si può certo
negare, visto l’insieme delle circostanze, che egli abbia quanto meno passivamente
acconsentito all’impoverimento, vale a dire alla liquidazione parziale della società
ceduta.
La
complessità stessa del contratto di compravendita in relazione alle modalità di
pagamento del prezzo, provano che la __________
non disponeva dei mezzi propri necessari all’acquisto delle azioni della __________ __________.
Anche il pagamento rateale di parte del prezzo ha infatti dovuto essere
assistito, come si evince dal contratto di compravendita delle azioni, da una fidejussione
bancaria per un importo di almeno fr. 1’060’000.-. Questa circostanza, soprattutto
se unita al fatto che il ricorrente non poteva non sapere che la __________ __________
__________, di fresca costituzione,
aveva un capitale sociale di soli fr. 50’000.--, non poteva non far intravedere
che il pagamento del prezzo di acquisto delle azioni doveva necessariamente
essere finanziato, poco importa con quali modalità, dalla __________ __________
medesima (Sammlung BGE n. 777 consid. 5c, in cui si rimprovera al
contribuente, rimasto membro del consiglio d'amministrazione, di non aver
mostrato in alcun modo il proprio dissenso sulla conduzione dell'operazione).
Sostenere il contrario equivale a nascondersi dietro un dito, tanto più che __________ sapeva perfettamente che la sua
società aveva riportato negli anni, grazie a una sistematica politica di non
distribuzione dei dividendi, utili per oltre fr. 800’000.-- e che essa
disponeva di una ingente liquidità. Se tali utili, sia notato di transenna,
fossero stati distribuiti, il prezzo di vendita delle azioni della __________ __________
sarebbe diminuito in pari misura. Si noti che proprio questa circostanza,
ovvero la presenza di ingente liquidità, è stata considerata di particolare
momento nel citato giudizio del Tribunale federale del 13 febbraio 1995 (consid.
5b).
7.3
Ininfluenti,
ai fini del presente giudizio, sono infine gli argomenti relativi al ruolo nuovamente
assunto in seguito dal ricorrente in seno alla __________
__________, il quale ha messo ha disposizione
della società un credito di fr. 1’370’000.-- finalizzato al perfezionamento del
concordato. Non risulta tuttavia - sia notato a titolo del tutto abbondanziale
- che a __________ siano finora
derivate delle perdite. Egli non solo è nuovamente entrato in possesso del
pacchetto azionario della __________ __________ praticamente senza esborsi di
sorta, ma vanta nel contempo un credito nei confronti della sua società, che,
per quanto risulta dal conto economico al 30 aprile 1995, è persino stato
parzialmente remunerato.
7.4.
È
infine appena il caso di rilevare, a scanso di fraintendimenti, che il
ricorrente, né nel ricorso, né in occasione delle successive udienza, ha
contestato la determinazione del reddito imponibile derivante dalla
liquidazione parziale indiretta della __________
in fr. 759’188.--.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e
185 LT
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese processuali consistenti:
a.
nella tassa di giustizia di fr. 5'000.--
b.
nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 120.--
per
un totale di fr. 5'120.--
sono
a carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per
l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna
(art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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