Addition of omitted income to later tax period partially reduced

80.1994.62Altro tribunale14 apr 1995Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A taxpayer challenged the inclusion, in the 1993-94 assessment, of income allegedly omitted in 1991-92. After the case was referred back to the special procedures office, the taxpayer agreed to proceed under a simplified settlement and accepted adding the earlier-period income to the open assessment, with business income fixed at CHF 45,000 average per year. The court therefore partially upheld the appeal, amended the objection decision by reducing the business income from CHF 50,000 to CHF 45,000, and remitted the file for new tax calculations. No costs or court fees were imposed.

Massima Omnilex

Art. 111 DIFD; inclusion of omitted income from an earlier tax period in a later open assessment after the taxpayer’s acceptance of a simplified procedure. Where the taxpayer, after challenging the authority’s favorable treatment, subsequently consents to a simplified handling of the tax evasion matter, the appeal is decided in accordance with that consent and the assessment must be adjusted accordingly. The court may partially uphold the appeal, reform the objection decision and remit the file for fresh calculations; in such circumstances, costs may be waived under the applicable procedural provision.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.1994.62

Data decisione, Autorità: 14.04.1995, CDT

Incarto n. 80.94.00062

Lugano

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Michele Rusca

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera

statuendo sul ricorso del 12 ottobre 1994

in materia di: IC/IFD 93/94

presentato da:

__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

  1. Il 3 dicembre 1993 veniva aperta nei confronti di __________ __________ una procedura per sottrazione d'imposta relativa al periodo di tassazione 1991-92. L'autorità fiscale rinunciava nondimeno a riaprire la tassazione IC/IFD 1991-92, in considerazione dell'esiguità dell'importo sottratto, decidendo di aggiungerlo ai redditi imponibili nel periodo di tassazione IC/IFD 1993-94, conformemente alla costante prassi seguita dall' autorità fiscale per sottrazioni di lieve entità, la quale ammette di imporre gli importi sottratti aggiungendoli ai redditi del successivo periodo di tassazione ancora aperto (cfr. notifica di tassazione IC/IFD 1993-94 del 21 febbraio 1994; inoltre comunicazione del 23 dicembre 1993 dell' Ufficio di tassazione di Locarno all' Amministrazione cantonale delle contribuzioni, Ufficio procedure speciali).

  2. __________ __________ presentava ricorso in tempo utile, il 9 marzo 1994, contro la notifica di tassazione IC/IFD 1993-94, chiedendo tra l'altro lo stralcio del reddito di fr. 15'000.-- di media annua relativo alla tassazione 1991-92 ma aggiunto alla tassazione 1993-94.

Con decisione del 12 settembre 1994 l' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo su questo punto.

  1. Con il presente ricorso, il contribuente contesta nuovamente in questa sede l' aggiunta di tali importi ai fattori imponibili nella tassazione 1993-94.

  2. Considerato come il contribuente, contestando l'aggiunta ai redditi imponibili nel periodo di tassazione IC/IFD 1993-94 di quelli del periodo precedente per i quali era stata aperta una procedura di tassazione, abbia di fatto negato il proprio consenso alla soluzione che l'autorità fiscale aveva adottato a suo vantaggio (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, p. 88), questa Camera ha retrocesso gli atti all' Ufficio procedure speciali perché procedesse nei propri incombenti, segnatamente perché riattivasse la procedura di sottrazione, tenendo in sospeso l'esame del presente ricorso, il cui esito manifestamente subordinato all' esito della procedura di sottrazione.

In data 15 marzo 1995 il contribuente ha dato la propria adesione all'Ufficio procedure speciali a procedere in maniera semplificata, acconsentendo di aggiungere i redditi 1991-92 alla tassazione 1993-94, non ancora cresciuta in giudicato, stabilendo nel contempo il reddito aziendale in fr. 45'000.-- di media annua. L'autorità fiscale, dal canto suo, ha rinunciato ad aprire una procedura di sottrazione.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 111 DIFD

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 12 settembre 1994 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 50'000.-- a fr. 45'000.-- di media annua.

§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

  1. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro 30 giorni (art. 112 DIFD).

per la Camera di diritto tributario

Il Presidente: Il Segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

tax assessmenttax evasionincome additionsimplified procedureremandcourt costsobjection decision

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether income omitted in the 1991-92 period could be included in the 1993-94 taxable income.

Decisione estratta

The appeal was only partially upheld: the prior decision was reformed so that the business income was reduced from CHF 50,000 to CHF 45,000 average per year, and the file was remitted for new calculations.

Motivazione estratta

Because the taxpayer ultimately agreed to the simplified treatment before the special procedures office, the authority’s chosen solution remained effective only to the extent consistent with that agreement; the prior assessment therefore had to be adjusted accordingly.

Questione giuridica chiave

Whether court costs and justice fees should be charged.

Decisione estratta

No costs or court fees were levied.

Motivazione estratta

The court ordered no expenses or justice fee under the applicable fiscal procedural rule.

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