AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.1994.5
Data decisione, Autorità:
21.03.1996, CDT
Incarto n.
80.94.00005
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro
Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario:
Fiorenzo
Gianinazzi Il segretario
statuendo
sui ricorsi del 14 novembre 1994
in
materia di: IC/IFD 89/90 - IC/IFD 91/92
presentato
da:
__________ e __________ __________, __________. __________. __________
__________,
rappr.
da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in
fatto ed in diritto
- Nel mese di giugno
del 1987 il __________ __________ __________,
nato il __________ __________ 1926, stipulava 16 polizze
assicurative a premio unico con quattro diverse compagnie di assicurazione.
Stipulante di tutte le polizze era il __________
__________ personalmente, allora
sessantunenne, beneficiari erano invece, data l’età dello stipulante, i figli
maggiorenni, nati dal primo matrimonio, __________
(1962) e __________ (1965), la moglie __________ (1947) e la figlioletta __________ (1982). Per consentire il
versamento del premio unico, __________
di __________ rilevava i debiti
ipotecari già esistenti al 31 dicembre 1986 per complessivi fr. 545'728.-- concedendo
nel contempo all’interessato un aumento del prestito fino a fr. 3'030'000.--.
Una parte del prestito e, meglio, fr. 2'495'469.-- veniva destinata al
pagamento del premio unico delle 16 polizze assicurative. Successivamente il __________ __________
otteneva dalle quattro compagnie d'assicurazione, cedendo in pegno le polizze
assicurative, prestiti per fr. 1'922'289.--, che impiegava in investimenti
fruttiferi in titoli.
Il 10 maggio 1993 l’
Ufficio di tassazione notificava ad __________
e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1991-92, il 24 maggio successivo
quella relativa al periodo precedente IC/IFD 1989-90, con cui veniva negata la
deduzione degli interessi passivi pagati sui prestiti assicurativi; veniva così
effettuata una ripresa sul reddito di fr. 120’285.-- per il periodo 1991-92 e
di fr. 70’860.-- per il periodo 1989-90. L’ autorità fiscale ravvisava
nell’operazione un’elusione fiscale: il patrimonio personale netto del
contribuente era infatti, secondo l’UT, di soli fr. 600’000.-- circa, di gran
lunga inferiore dunque all’importo totale del premio unico, che era di ben fr.
2’495’469.--. Veniva invece ammessa per l’IC la deduzione dei debiti
assicurativi dalla sostanza (cfr. motivazione delle notifiche di tassazione del
10 e del 24 maggio 1993).
- Con due diversi
tempestivi reclami del 7 giugno 1993 i coniugi __________,
assistiti dalla __________ __________ __________,
contestavano tra l’altro la ripresa degli interessi passivi. Rilevavano innanzi
tutto che l’operazione immobiliare di __________
era da considerare a sé stante e che non doveva quindi essere inclusa nel
calcolo dei valori venali degli immobili: il creditore ipotecario era diverso e
il ricavo del mutuo era servito unicamente a finanziare quell’acquisto.
Precisavano poi che il pagamento del premio unico non era avvenuto mediante un
prestito garantito dalle polizze stesse, bensì con l’aumento dei debiti
ipotecari verso __________ di __________. I prestiti sulle polizze erano
stati contratti solo in un secondo tempo per consentire l’acquisto di titoli
fruttiferi. Negavano infine l’esistenza dei presupposti cumulativi, esatti
dalla giurisprudenza, per ammettere l’elusione d’imposta.
Evadendo i reclami, con
decisioni del 17 ottobre 1994 per il periodo di tassazione 1989-90 e del 24
ottobre 1994 per il periodo successivo, l’ Ufficio di tassazione ammetteva la
deduzione degli interessi passivi dei prestiti garantiti dalle polizze, riprendendo
invece gli interessi sul totale dei prestiti ipotecari, riformando così le notifiche
di tassazione a svantaggio del ricorrente.
Nella motivazione allegata
alle decisioni su reclamo l’UT precisava innanzi tutto che il finanziamento del
premio unico mediante prestito ipotecario e non mediante prestito garantito
dalle polizze, come erroneamente ritenuto in un primo tempo, non modificava la
posizione del contribuente, anzi la aggravava, poiché ciò significava che
l’intero premio era stato soluto grazie a prestiti, vale a dire con mezzi di
terzi. Passando poi all’esame del valore dei fondi gravati per finanziare il
premio unico, l’UT osservava che il valore commerciale e di vendita presumibile
delle proprietà in __________ e __________ nel 1987 ammontava a circa fr.
2’825’000.-- a fronte di debiti ipotecari per fr. 3’576’041.-- e che quindi i
debiti ipotecari gravanti questi immobili oltrepassavano, e di molto, il valore
determinante, vale a dire il valore fiscale, corrispondente al valore di stima
ufficiale, ma persino il presumibile valore venale. L’UT attirava in
particolare l’attenzione sul fatto che il valore di stima ufficiale degli
immobili in questione era nel 1987 di fr. 1’260’970.-- e che il nuovo valore di
stima al 1° gennaio 1989, ammontante a fr. 2’035’000.--, era stato contestato
dal contribuente, che lo riteneva troppo elevato. Queste circostanze consentono
indiscutibilmente, secondo l’ Ufficio di tassazione, di ravvisare
nell’operazione un’elusione fiscale. La stipulazione di un’assicurazione di
capitale a premio unico mista è da considerare come un procedimento singolare,
spiegabile soprattutto con la rilevante economia d’imposta, che ne risulterebbe
nel caso in cui fosse ammessa la deduzione dei relativi interessi. L’economia
d’imposta sarebbe infatti originata dalla combinazione dell’esenzione fiscale
della prestazione in capitale (e del premio unico in essa contenuto) e della
possibilità di dedurre dal reddito, senza limite d’importo, gli interessi del
prestito; per contro, i premi periodici per assicurazioni che riempissero la
stessa funzione assicurativa potrebbero essere dedotti dall’assicurato solo
sino a concorrenza dell’importo massimo fissato dalla legge.
- 3.1.
Con i presenti, tempestivi
ricorsi i coniugi __________, sempre
assistiti dalla __________ __________ __________,
contestano che nell’operazione possano essere ravvisati gli estremi
dell’elusione d’imposta. Ricordano innanzi tutto i termini in cui si è svolta
l’operazione, richiamando altresì i motivi d’ordine strettamente personale che
hanno indotto il contribuente a preferire la soluzione assicurativa proposta
dalla __________ __________ di __________
ad altre. In seguito, dopo aver rammentato le condizioni richieste dalla
giurisprudenza per ammettere l’elusione fiscale, fanno notare come il caso in
esame diverga da quello di cui in ASA 44 p. 360. Lamentano inoltre l’insicurezza
giuridica creata dalla decisione su reclamo dell’ Ufficio di tassazione, che
avrebbe creato loro grave pregiudizio, poiché, se messi tempestivamente al
corrente, avrebbero potuto uscire per tempo dall’operazione. Rilevano poi che
la sostanza netta del contribuente è considerevolmente superiore all’importo
complessivo dei premi unici: __________
di __________ aveva infatti stimato i
valori commerciali degli immobili ticinesi in complessivi fr. 4’020’000.--.
Osservano inoltre l’interesse economico intrinseco che riveste nel caso di
specie l’assicurazione a premio unico, non da ultimo in relazione all’età del
contribuente. Attirano poi l’attenzione sulla sentenza del Tribunale federale
in ASA 55 p. 129, facendo presente che non si può pretendere che il contribuente
vendesse gli immobili di __________ e __________ per finanziare con il ricavato il
premio unico. Sulla base delle conseguenze fiscali dettate dalla decisione
impugnata non resterebbe loro che la seguente alternativa: o vendere la
proprietà di __________ e annullare il
prestito ipotecario __________ di __________ oppure rinunciare alla copertura
assicurativa, riscattando tutte le polizze.
L’elusione d’imposta deve
altresì essere esclusa, avvertono ancora i ricorrenti, perché, se avessero
avuto a disposizione la liquidità necessaria per finanziare il premio unico, il
reddito imponibile avrebbe ugualmente subito una diminuzione sostanziale a
causa del mancato reddito su questa liquidità. Confrontando il presumibile
reddito dei mezzi propri altrimenti investiti con gli interessi passivi da
pagare, si avrebbe su un arco di tre anni (1988-1990), supponendo un ricavo
medio di fr. 4’000’000.-- dalla vendita della villa di __________ e del terreno di __________,
un reddito di fr. 780’000.-- a fronte di interessi ipotecari per fr.
503’940.--, con un saldo attivo di fr. 276’000.--.
Lamentano infine che la
decisione su reclamo avrebbe negato anche la deduzione della quotaparte di
interessi ipotecari precedentemente ammessa, che non denota alcuna connessione
con il finanziamento del premio unico.
3.2.
All’udienza del 17
febbraio 1995 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni, dopo
prolungata discussione e illustrazione delle tesi contrapposte.
La CDT ha poi chiesto
d'ufficio al proprio perito di valutare la consistenza dei beni immobiliari del
ricorrente nel 1987. Il relativo rapporto, consegnato alla Camera il 4
settembre 1994, è stato intimato alle parti, alle quali è stata data facoltà
sia di prendere posizione sia di proporre le proprie conclusioni scritte.
3.3.
L'autorità fiscale, nelle
conclusioni presentate il 13 ottobre 1995, oltre a prendere posizione sulla
valutazione peritale degli immobili ticinesi del __________
__________, rileva per la prima volta
che in nessuna delle sedici polizze il ricorrente il ricorrente è assicurato in
caso di vita o è assicurato con la moglie (assicurazione su due teste). Le
polizze contratte dal __________ __________ si allontanerebbero quindi, con
riferimento alla Circolare del 30 giugno 1995 dell'AFC, dal concetto classico
di previdenza, che intenderebbe invece privilegiare fiscalmente soltanto la
previdenza individuale. Assicurati sono infatti non soltanto la moglie __________, la figlia minorenne __________, ma anche i figli maggiorenni __________ e __________.
L’autorità fiscale chiede pertanto la reiezione integrale del ricorso.
3.4.
I ricorrenti, dal canto
loro, osservano che tutte le sedici polizze assicurative sono state concluse,
su consiglio della __________ __________, con intenti di previdenza per la
famiglia __________, rilevando in
particolare che i figli maggiorenni, all'epoca della conclusione delle polizze,
non esercitavano ancora attività lucrativa e che la moglie non era ancora
assicurata. Attirano inoltre l'attenzione sul fatto che la soluzione adottata
ha permesso al __________ __________ di ottenere prestazioni assicurative
interessanti e nel contempo di tener conto degli aspetti ereditari, assicurando
alla moglie una migliore posizione. Ritengono infine inapplicabile retroattivamente
la Circolare dell'AFC del 30 giugno 1995, richiamando inoltre la disposizione
transitoria dell'art. 205a LIFD.
- 4.1.
Secondo l'art. 21bis
DIFD le rendite e gli altri redditi provenienti da assicurazioni o dalla
previdenza, eccettuati quelli provenienti dalla previdenza professionale, sono
imposti secondo modalità differenziate a seconda della loro natura: in ragione
di tre quinti se i premi sono stati versati esclusivamente dal contribuente
(art. 21bis cpv. 1 lett. a DIFD), in ragione di quattro quinti , se
i premi sono stati versati solo in parte ma almeno nella misura del 20 per
cento dal contribuente (art. 21bis cpv. 1 lett. b DIFD) e integralmente
negli altri casi (art. 21bis cpv. 1 lett. c DIFD). Gli altri redditi
provenienti da assicurazioni e dalla previdenza in forma di capitale versati
una volta tanto sono imposti per analogia secondo i cpv. 1° e 2° (art. 21bis
cpv. 3 2.a frase DIFD). Non sono invece presi in considerazione per il calcolo
dell'imposta i redditi provenienti da assicurazioni di capitali suscettibili di
riscatto (art. 21bis cpv. 3 1.a frase DIFD). Non importa, in
quest'ultimo caso, che i premi siano versati periodicamente o in una volta
sola, come nel caso dell'assicurazione a premio suscettibile di riscatto (ASA
50 624, consid. 3; DTF 107 Ib 315; RTT 1983 p. 43).
Né possono essere considerati reddito imponibile gli interessi che maturano
durante la validità dell'assicurazione sul premio soluto in un' unica volta,
mancando l'elemento della realizzazione (ASA 50 624, consid. 2; DTF
107 Ib 315; RTT 1983 p. 43).
Come rilevato in una
precedente sentenza di questa Camera, il Tribunale federale, distanziandosi
dall'opinione inizialmente espressa dall'Amministrazione federale delle
contribuzioni in relazione al trattamento fiscale delle assicurazioni di
capitali suscettibili di riscatto con premio unico, ha stabilito che gli investimenti
patrimoniali sotto forma di assicurazioni di capitale a premio unico non
producono un reddito della sostanza imponibile e che, di regola, la questione
va affrontata dall'angolazione dell'elusione d'imposta, che, se ammessa,
produce quale conseguenza – come meglio si vedrà in seguito – il rifiuto di
dedurre dal reddito lordo gli interessi pagati sul prestito usato per finanziare
il premio unico (CDT n. 387 del 25 novembre 1988 con riferimento
a: ASA 44 360, 50 624, 55 129; DTF 107 Ib 315; RTT
1983 p. 43, 195 p. 424).
4.2.
Non diversamente ne va nel
caso della LT-1976 (CDT n. 387 del 25 novembre 1988). L’ art. 23 lett
g LT-1976 prevede infatti, analogamente all’ art. 21bis cpv. 3 DIFD,
che non sono soggetti all’imposta sul reddito le prestazioni derivanti da assicurazioni
di capitale suscettibili di riscatto, ad eccezione di quelle destinate a sostituire
un reddito di attività e di quelle da polizze di libero passaggio.
- 5.1.
Secondo l'art. 2 LT, agli
effetti dell'applicazione della legge tributaria la situazione economica
prevale rispetto alla configurazione civile se, allo scopo di eludere l'imposta,
vengono adottate forme, negozi o procedure che non corrispondono alla reale
situazione economica (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, 1977, p. 20).
Si ha elusione d'imposta
quando:
-
la
forma del diritto civile scelta dal contribuente appare insolita, inadeguata o
singolare;
-
è
da supporre che la scelta sia stata fatta abusivamente nell'intento di
risparmiare imposte che sarebbero invece dovute qualora i rapporti fossero
configurati in modo adeguato alla realtà;
-
quando
il procedimento adottato condurrebbe realmente a un rilevante risparmio
d'imposta, se fosse accettato dall'autorità fiscale
(ASA 50 624, 55 360; DTF 107 Ib 322, cons.
4; RTT 1985 p. 424 ss., consid. 2 ).
L'onere della prova
relativo ai presupposti (oggettivi e soggettivi) dell'elusione d'imposta incombe
all'autorità fiscale (RTT 1985 p. 428; inoltre ASA
51 506, consid. 3d). Nondimeno la prova dell'elusione si ha per acquisita
quando la scelta di diritto civile insolita, inadeguata o singolare non ha
altro motivo che quello di un risparmio d'imposta (RTT 1985 p.
428; inoltre ASA 50 624, 55 360).
5.2.
In una prima sentenza del
28 febbraio 1975 (ASA 44 360), il Tribunale federale aveva
ravvisato gli estremi dell’elusione d’imposta nel caso di un’assicurazione a premio
unico, in cui il premio era stato finanziato in larga misura, circa i quattro
quinti, cedendo in pegno alla stessa compagnia d’assicurazione la polizza
assicurativa a premio unico contro un prestito a interesse agevolato, comunque
inferiore a quello bancario corrente. Dopo aver esaminato attentamente tutti i
risvolti dell’operazione, in modo particolare gli aspetti di convenienza
assicurativa, il TF aveva concluso che, in quel caso, il contratto
d’assicurazione e di pegno concluso con la compagnia d’assicurazione era per il
contribuente estremamente svantaggioso (äusserst ungünstig) e che quindi
si poteva concludere che la soluzione scelta era insolita (absonderlich)
e del tutto inadeguata alla situazione economica (ASA 44 360, consid.
2). L’unico motivo che poteva averla fatta apparire economicamente interessante
era il considerevole risparmio d’imposta (ASA 44 360, consid. 4).
In altre parole, come recita la massima del citato giudizio, il contraente di
un’assicurazione sulla vita che ricorra al finanziamento dell’assicuratore per
stipulare, contro pagamento di un premio unico, un’assicurazione di capitale
sulla propria testa, non può detrarre gli interessi passivi relativi al
prestito ottenuto, quando, date le circostanze particolari, tale prestito
appaia insolito, inadeguato alla realtà economica e inteso a conseguire un
risparmio d’imposta.
5.3.
In un successivo giudizio
il Tribunale federale ha invece ammesso la deduzione degli interessi ipotecari
sul prestito contratto per finanziare un’assicurazione di capitale a premio
unico, poiché in quel caso esistevano ragioni evidenti per finanziare il premio
unico mediante un prestito anziché con dei mezzi propri (ASA 55
129). Non si può infatti parlare di un’insolita configurazione dei rapporti
giuridici né di un’ elusione fiscale nel caso di un contribuente che dispone di
una sostanza netta, che oltrepassa sensibilmente l’importo del premio unico.
Importanza determinante assume il confronto tra il reddito che procurerebbero i
mezzi propri se facessero l’oggetto di un altro genere d’investimento con gli
interessi passivi da pagare sul prestito (ASA 55 129, consid. 2
c).
In simili casi il
risparmio fiscale non dipende tanto dalla deduzione degli interessi passivi,
poiché, se il contribuente avesse finanziato il premio unico vendendo parte del
suo patrimonio, anche il suo reddito sarebbe proporzionalmente diminuito, quanto
piuttosto dalla soluzione scelta dal legislatore che ammette soltanto la
deduzione limitata del premio periodico versato all’assicurazione in caso di
assicurazione di capitali finanziata con tale modalità (art. 22 lett k
DIFD, art. 31 cpv. 1 lett. g LT-1976; ASA 55 129, consid.
2d).
5.4.
Va infine rilevato per
completezza che la giurisprudenza cantonale ha avuto occasione di affrontare la
questione delle assicurazioni a premio unico una sola volta (CDT
n. 387 del 25 novembre 1988). In quel caso, la deduzione degli interessi ipotecari
era stata ammessa in considerazione dell’ ulteriore sostanza di cui il contribuente
disponeva. La Camera non aveva infatti ritenuto che si potesse pretendere dal
contribuente che vendesse un altro immobile acquistato a suo tempo per lucrare
nel momento più opportuno la maggior rendita fondiaria possibile.
- 6.1.
In dottrina, Gurtner
critica la distinzione introdotta dalla giurisprudenza del Tribunale federale
tra assicurazioni a premio unico finanziate con mezzi propri e assicurazioni a
premio unico finanziate con mezzi di terzi. Essa confonderebbe, a suo avviso,
il livello dell’investimento con quello del finanziamento (Gurtner,
Steuerliche Aspekte der Vermögensbildung, in ASA 55 354 ss.: vedere
cifra 4.631). Secondo questo autore né il premio annuale né il premio unico
costituiscono delle deduzioni organiche. Gli interessi passivi che
sostituiscono il premio periodico nel caso di un’assicurazione a premio unico
finanziata con mezzi di terzi non hanno né dal profilo del diritto civile né da
quello economico il carattere di pagamento di premio; costituiscono invece sia
civilmente sia economicamente il prezzo pagato a chi mette a disposizione il
capitale, che viene investito già al momento della stipulazione del contratto
assicurativo in un ambito fiscalmente favorevole e non soltanto a seconda
dell’entità delle annualità pagate sotto forma di premio unico (Gurtner,
op. cit., p. 354 s., cifra 4.631).
In altre parole, secondo Gurtner,
sarebbe inadeguato il criterio di giudizio posto dalla giurisprudenza del
Tribunale federale, che porta a interrogarsi se l’assicurazione a premio unico
sia stata finanziata con capitale proprio o avrebbe potuto esserlo. La situazione
patrimoniale del contribuente influenza tutt’al più l’entità del premio unico:
quanto più ampio è il patrimonio e quanto più favorevoli sono le prospettive di
un reddito professionale costante, tanto maggiore sarà il risparmio fiscale (Gurtner,
op. cit., p. 355, cifra 4.632).
D’altra parte, secondo
questo autore, quello dell’assicurazione a premio unico non è l’unico
investimento patrimoniale fiscalmente favorevole. Ve ne sono infatti altri altrettanto
favorevoli, senza che in questi casi ci si chieda se siano stati finanziati con
mezzi propri o di terzi (Gurtner, op. cit., p. 355, cifra 4.633).
6.2.
Come ha rilevato il
Tribunale federale (ASA 55 129, consid. 2d), il problema è determinato
dall’ordinamento fiscale, segnatamente dalla lacuna impositiva degli introiti
da assicurazioni di capitale riscattabili, da un lato, e dalla deducibilità
incondizionata degli interessi passivi, dall’altro. Non va tuttavia dimenticato
che gli interessi sono immediatamente deducibili, mentre il reddito della sostanza
è imponibile soltanto al momento della sua realizzazione (Gurtner,
op. cit., p. 356, cifra 4.634).
- 7.1.
La questione è d’altronde
stata chiaramente avvertita dal Legislatore federale, che ha consegnato
all’art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD una soluzione diversa dal DIFD. Le assicurazioni
di capitali a premio unico non saranno imposte nella misura in cui denotano
scopi previdenziali; lo saranno invece nella misura in cui costituiscono un
investimento di capitali (StR 1992 p. 113; StR 1991
p. 602). Infatti, secondo l' art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD i versamenti da
assicurazioni riscattabili di capitali a premio unico in caso di sopravvivenza
o di riscatto, non sono imponibili quando queste assicurazioni di capitali
servano alla previdenza. Tale è il caso se il pagamento della prestazione
assicurativa avviene a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto 60
anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni.
Analoga soluzione è stata adottata dal Legislatore cantonale, con la sola
variante che il rapporto contrattuale deve essere durato almeno dieci anni
(art. 19 cpv. 1 lett. a LT-1994).
La disposizione
transitoria dell’art. 205 a LIFD, prevede che gli interessi su assicurazioni di
capitale, giusta l’art. 20 cpv. 1 lett. a, concluse prima del 1° gennaio 1994,
sono esenti da imposta per quanto, al momento del versamento, il rapporto
contrattuale sia durato almeno cinque anni o l’assicurato abbia compiuto i 60
anni.
7.2.
Dal canto suo, la Circolare
n. 24 dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni, del 30 giugno 1995,
nell’intento di distinguere tra le assicurazioni riscattabili di capitali,
finanziate con premio unico, quelle che hanno carattere di previdenza, i cui versamenti
sono quindi esenti da imposta al momento del versamento, da quelle che non
servono alla previdenza, i cui proventi sono quindi imponibili al momento del
versamento, elenca tra queste ultime le assicurazioni in caso di sopravvivenza
con rimborso dei premi, le assicurazioni a termine fisso e le assicurazioni
senza durata contrattuale fissa (assicurazioni open end).
La citata Circolare
precisa inoltre che persona assicurata deve essere lo stipulante medesimo;
l’assicurazione su due teste è ammessa soltanto per le persone coniugate, a
condizione che siano tassate congiuntamente (cfr. Circolare cit.,
cifre 1 e 2).
- Va innanzi tutto
rilevato che la presente fattispecie va risolta con riferimento al diritto
vigente nei periodi di tassazione 1989-90 e 1991-92, illustrato ai consid. 4 e
5 del presente giudizio (cfr. anche supra, consid. 6.2). Il nuovo
diritto non trova infatti applicazione retroattiva ed è entrato in vigore il 1°
gennaio 1995 (cfr. artt. 200 e 221 LIFD; art. 324 cpv. 1 e 2 LT-1994).
È inoltre appena il caso
di notare che l'art. 205a LIFD prevede espressamente che gli interessi
su assicurazioni di capitale, giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. a, concluse
prima del 1° gennaio 1994 sono esenti da imposta per quanto, al momento del
versamento, il rapporto contrattuale sia durato almeno cinque anni o l'assicurato
abbia compiuto i 60 anni.
- 9.1.
Venendo all'esame di
merito della fattispecie alla luce del diritto, federale e cantonale, che le è
applicabile, questa Camera ha raggiunto il convincimento che non sono soddisfatti
i presupposti cumulativi dell'elusione d'imposta e che non si giustifica quindi
la ripresa degli interessi ipotecari pagati sul prestito contratto per il
finanziamento dell'assicurazione a premio unico, senza che metta conto entrare
nel merito delle osservazioni critiche di Gurtner (cfr. supra consid.
6.1 e 6.2), che, se accolte, porterebbero automaticamente all'accoglimento del
ricorso, senza bisogno d'esaminare i presupposti dell'elusione.
9.2.
Nel ricorso, il
patrocinatore del ricorrente si diffonde sulle ragioni di carattere familiare
che avrebbero indotto il ricorrente a stipulare, a ormai 60 anni compiuti, le
16 polizze assicurative a premio unico a favore di familiari. Le vicissitudini
familiari del ricorrente e i loro risvolti, anche tragici, non sono in quanto
tali in discussione. Anche se pacificamente assodate, esse non sono tuttavia
tali da escludere da sole un'eventuale elusione d'imposta.
9.3.
Va inoltre rilevato che la
soluzione adottata risponde sostanzialmente alla scelta di diversificare gli
investimenti, mobilizzando parte del capitale immobilizzato, scarsamente
fruttifero, sia per investirlo in titoli sia per investirlo a scopo previdenziale.
9.4.
Il Tribunale federale,
come si è visto, mette inoltre l'accento nell'esaminare l'eventualità di
un'elusione, sul confronto tra il reddito che procurerebbero i mezzi propri se
facessero l’oggetto di un altro genere d’investimento con gli interessi passivi
da pagare sul prestito (ASA 55 129, consid. 2 c).
Da questo punto di vista,
se il ricorrente avesse investito il capitale mobilizzato, vale a dire il
finanziamento ottenuto mediante prestito ipotecario, in "vincolati"
avrebbe potuto conseguire, negli anni di computo in questione, dei tassi
d'interesse decisamente superiori all'interesse scaduto a favore degli istituti
di credito. Basti considerare che tra il 1988 e il 1990 gli interessi ipotecari
si aggiravano attorno al 5%, mentre che quelli creditori su investimenti
vincolati a termine erano mediamente superiori. Se, da un lato, i tassi sui
"vincolati" nel 1988, erano del 4% circa, quindi inferiori agli
interessi ipotecari, nei due anni successivi essi sono saliti addirittura fino
all' 8%.
Bastano questi dati per
escludere un intendimento elusivo d'imposta. Se avesse investito in prestiti
vincolati a termine, il ricorrente avrebbe mediamente potuto guadagnare più di
quanto non abbia invece pagato di interessi ipotecari.
9.5.
A questa Corte non sfugge
certo che il ricorrente, mettendo a prestito le polizze, ha ottenuto la liquidità
necessaria per l'investimento in titoli, nell'ambito della diversificazione dei
propri investimenti. Non si deve però nemmeno dimenticare che gli interessi
pagati alle compagnie d'assicurazione di fr. 70'860.-- (ripresi in un primo momento
al contribuente dall' Ufficio di tassazione nella tassazione 1989-90) sono controbilanciati
da un sensibile incremento del reddito della sostanza mobiliare (titoli) che è
progressivamente salito da poco più di tremila franchi negli anni di computo
1985-96, ai quasi fr. 36'000.-- degli anni di computo 1987-88, ai fr. 65'000.--
circa di media annua negli anni di computo 1989-90, con una punta nel 1990 di
oltre fr. 81'000.--.
Dunque, neppure da questo
profilo, che riguarda comunque uno stadio successivo dell'operazione, si
intravedono chiari ed esclusivi intenti elusivi del contribuente nei confronti
del fisco.
- 10.1.
L'autorità fiscale ravvisa
inoltre elusione d'imposta nel fatto che il ricorrente non avrebbe disposto di
una sostanza netta molto superiore all’importo del premio unico. A
dimostrazione della propria tesi, l’autorità fiscale richiama i valori
ufficiali di stima, anche con riferimento a quello del mapp. n__________ ____ di __________, entrato in vigore il 1° gennaio
1989 e contro il quale il qui ricorrente aveva presentato reclamo, avendolo
considerato troppo elevato.
L’argomento dell’autorità
è, ad avviso di questa __________,
meramente formale. È innegabile che, in linea di massima, i valori ufficiali di
stima dovrebbero rispecchiare valori reali e reperibili (cfr. art. 5 Lst; art.
2 RENT). Il ricorrente sarebbe dunque completamente malvenuto a sostenere ora,
in contraddizione con quanto sostenuto in occasione del contenzioso scaturito
dalla nuova stima ufficiale, il contrario, ovvero un valore reale e reperibile
più elevato. È però risaputo, che, malgrado la perentorietà della lettera dell’
art. 5 Lst e della normativa del RENT, le stime ufficiali ubbidivano a criteri
assai prudenziali e che, nell’ambito delle facoltà loro concesse dalla Legge
sulle stima, i proprietari di immobili non esitavano e non esitano a far capo
ai rimedi giuridici loro concessi pur di spuntare valori inferiori. Solo in
anni più recenti, i criteri di stima utilizzati hanno consentito di avvicinare
le stime ufficiali ai valori reali e reperibili.
Nondimeno è risaputo che
dal profilo dell’ imposta federale diretta l’AFC emette periodicamente una
circolare in cui vengono stabiliti i coefficienti da applicare ai valori
cantonali degli immobili nell'ambito della ripartizione intercantonale e che
per il biennio 1989-90 il valore di stima ufficiale doveva essere moltiplicato,
per ottenere valori omogenei a livello federale, per il 130% (cfr. Circolare
Amministrazione federale delle contribuzioni n. 4 dell'8 febbraio 1989). Tale
circostanza è d’altronde nota all’autorità cantonale, come emerge, quanto meno
implicitamente, anche dalla lettura del recente rapporto del Consiglio di Stato
su una mozione concernente la stima della sostanza immobiliare e le conseguenze
fiscali (cfr. Rapporto n. ____
del 17 gennaio 1996).
La non trascurabile
discrepanza tra i valori di stima ufficiale e i valori reali e reperibili degli
immobili è messa in luce dalla perizia che la banca creditrice ha fatto
allestire dal proprio perito. Tale perizia giungeva alla conclusione che il
valore reale degli immobili di __________
e __________ ammontava a fr.
4’020’000.--.
Questa Camera ha voluto
far controllare questa valutazione, incaricando il perito __________ __________,
attivo presso il Dipartimento delle istituzioni del Cantone, di peritare i
fondi e di stabilire il loro valore reale e reperibile nel 1987. In modo del tutto
indipendente egli è giunto, come si evince dalla relazione del 4 settembre
1995, a una conclusione molto vicina a quella del perito dell’istituto di
credito. Il valore di stima ammontava, nel 1987, secondo detta relazione, a fr.
4’130’000.--.
Di fronte a queste
conclusioni non si può certo più sostenere che la sostanza attiva del
ricorrente era insufficiente per coprire il prestito contratto per il
finanziamento del premio unico. Certo, può e deve essere deplorato
l’atteggiamento contraddittorio del ricorrente tenuto al momento della
determinazione della nuova stima ufficiale, ma ciò non basta per dichiarare
insufficienti gli attivi rispetto al debito contratto.
Anche da questo punto di
vista non può quindi essere ravvisata elusione d’imposta.
10.2.
Né è di pregio l’argomento
ricavato dall’operazione immobiliare di __________:
vendita di un immobile d’appartamenti interamente acquistato con finanziamento
di terzi. Non solo attivi e passivi di tale operazione si elidono a vicenda,
così da non modificare la valutazione degli attivi netti a copertura del debito
per finanziare il premio unico, ma semmai ci si poteva interrogare, dato che
l’operazione si è conclusa con un beneficio, se essa non configurasse dal
profilo dell’ IFD un’operazione tipica del commercio professionale d’immobili.
Il che è comunque ininfluente per il presente giudizio.
- Da tutto quanto
precede si deve concludere che, benché il ricorrente abbia indubbiamente
ottenuto mediante l’operazione di diversificazione dei propri investimenti –
parte in immobili, parte in titoli, parte in previdenza – un risparmio
d’imposta, non sono tuttavia dati gli estremi dell’elusione d’imposta.
Prevalenti appaiono in concreto altre ragioni, che la fanno apparire plausibile
e non determinata dall’esclusivo intento di conseguire, se accettata, un
notevole risparmio fiscale.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 111 DIFD e l'art. 185 LT
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 17 ottobre 1994 sono riformate nel
senso che è ammessa la deduzione dal reddito degli interessi ipotecari.
§§ Gli
atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per
l'emissione di nuovi conteggi. Alla parte ricorrente vengono assegnati fr.
1’000.-- di ripetibili.
-
Non si prelevano né spese
né tasse di giudizio.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente
giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il
ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per
la Camera di diritto tributario
del
Tribunale d’appello
Il
Presidente: Il Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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