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Numero d'incarto:
80.1994.39
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00039
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 28 dicembre 1994
in materia di: IC/IFD 93/94
presentato da:
__________ e __________ __________,
__________ __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- __________ __________ è domiciliato a __________ dal 1° gennaio 1993, sua moglie __________ dal 1° aprile 1994. In precedenza __________ __________
era assoggettata alla sovranità fiscale ticinese limitatamente all'immobile di
cui è proprietaria a __________.
A
seguito del trasferimento del domicilio in Ticino, l' Ufficio di tassazione ha
assoggettato illimitatamente i contribuenti alla propria sovranità dal 1°
gennaio 1993.
Nella
notifica di tassazione ha esposto al marito un reddito aziendale di fr.
160'000.--, pari all'utile di fr. 155'184.-- conseguito nel 1993, cui è stata
aggiunta una ripresa di poco inferiore a fr. 5'000.--. Ha inoltre esposto quale
reddito della sostanza unicamente il valore locativo dell'immobile di __________ (fr. 15'632.--) e i redditi
indicati nell'elenco titoli (fr. 5'512.--), da cui ha dedotto a titolo di spese
di manutenzione un importo, determinato globalmente, di fr. 3'908.-- (cfr.
notifica della tassazione del 12 settembre 1994; verbale di tassazione).
- Con tempestivo reclamo del 12 ottobre 1994 i
contribuenti, assistiti dall' avv. __________.
__________, hanno chiesto che vengano
considerate tra le spese di manutenzione quelle relative alla casa di __________ (essenzialmente determinate dalla
sostituzione dell'impianto di riscaldamento) sopportate nel 1993.
Con
decisione del 28 novembre 1994 l' Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo.
- Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, sempre assistiti dall' __________ __________. __________,
chiedono
innanzi tutto la deduzione delle spese di manutenzione del 1993 dell'immobile
di __________, come già chiesto in sede
di reclamo; inoltre postulano la riduzione del reddito aziendale esposto dall'
Ufficio di tassazione, facendo presente, da un lato, che __________ __________,
nel corso del 1994, ha dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico che lo ha
costretto a sospendere la propria attività per due mesi e che gli ha causato un
minor reddito di ca. fr. 40'000.-- e, dall'altro, che nel corso del 1994 ha
concluso un'assicurazione III Pilastro che prevede un premio anno di fr.
20'000.--.
- All'udienza del 5 febbraio 1995 il Presidente della
Camera ha proposto alle parti di tener in sospeso l'esame del ricorso, ritenuto
che nel frattempo gli atti sarebbero stati retrocessi all' Ufficio di
tassazione affinché si pronunci sulla contestazione relativa al reddito
aziendale come pure sulla deducibilità del premio per l'assicurazione III
Pilastro, ritenuto che l'eventuale eccedenza delle spese di manutenzione
dell'immobile sito nel Canton Berna, relativa al periodo di computo 1993-94,
sarebbe stata considerata nella tassazione 1995-96.
L'
Ufficio di tassazione, dando seguito a quanto convenuto in occasione dell'udienza
del 5 febbraio, ha nuovamente sentito il rappresentante del contribuente, con
il quale ha convenuto di dirimere la contestazione sul reddito aziendale,
determinandolo in fr. 140'000.-- di media annua, comprensivi di una ripresa per
ammortamento auto eccessivo e per spese private e ammettendo altresì una
deduzione di fr. 10'000.-- di media annua per contributi versati al III
Pilastro.
Così
stando le cose, il ricorso deve essere evaso conformemente agli accordi
raggiunti, ritenuto che l'eventuale eccedenza delle spese di manutenzione
dell'immobile sito nel Canton Berna, relativa al periodo di computo 1993-94,
verrà considerata nella tassazione 1995-96.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD
e 185 LT
dichiara e
pronuncia
- Il
ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.
§ Di
conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi all'
Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi, conformemente
a quanto convenuto (consid. 4).
-
Non
si prelevano né tassa di giudizio né spese.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per
l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è
ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112
DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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