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Numero d'incarto:
80.1994.34
Data decisione, Autorità:
27.04.1995, CDT
Incarto n.
80.94.00034
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto
tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano Bernasconi, Michele Rusca
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi segretario di Camera
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1994
in materia di: IC/IFD 91/92
presentato da:
ritenuto
in fatto ed in diritto
- Nella dichiarazione
fiscale IC/IFD 1991-92 __________ __________ __________ __________ ha
dichiarato di aver subito delle perdite negli anni di computo 1989-90,
segnatamente fr. 687.-- nel 1989 e fr. 2'299.-- nel 1990. Quale unica entrata
ha dichiarato un reddito d'altra fonte di fr. 8'000.-- di media annua. L'
Ufficio di tassazione, invece, dopo aver ricostruito la cifra d'affari in base
ai coefficienti di utile lordo, le ha esposto un reddito aziendale di fr.
30'000.-- di media annua, oltre al reddito d'altra fonte dichiarato (cfr. notifica
della tassazione del 13 settembre 1993).
In sede di reclamo, dopo
aver sentito la contribuente, l' Ufficio di tassazione ha ridotto il reddito
aziendale da fr. 30'000.-- a fr. 12'000.--, confermando invece il reddito
d'altra fonte (cfr. decisione su reclamo del 28 novembre 1994).
-
Con il presente,
tempestivo ricorso __________ __________ __________ chiede lo stralcio del
reddito aziendale, ribadendo d'aver subito delle perdite, non contestando per
contro il reddito d'altra fonte, ma anzi dando atto che potrebbe anche essere
stato più elevato, ma al massimo di fr. 12'000.-- di media annua.
-
All'udienza del 13
febbraio 1995 il Presidente della Camera ha proposto di stralciare il reddito
aziendale, a condizione che anche il convivente della ricorrente accettasse la
proposta di transazione formulatagli in relazione al ricorso da lui presentato
contro la tassazione IC/IFD 1991-92.
Dopo un nuovo incontro con
l'UT in vista di chiarire anche la tassazione 1993-94, la proposta globale
formulata dal Presidente della Camera non aveva potuto essere accettata.
Pertanto, conformemente a quanto stabilito in occasione dell'udienza del 13
febbraio, è stato dato incarico al perito della Camera di effettuare una
verifica.
In data 25 aprile 1995,
dopo un incontro con il perito fiscale, la ricorrente e il suo convivente hanno
dichiarato di aderire alle relative proposte di transazione formulate dal
giudice il 13 febbraio 1995.
In simili condizioni, il
reddito aziendale deve essere stralciato dalla tassazione della ricorrente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza, la
decisione su reclamo del 28 novembre 1994 è riformata nel senso che
dalla stessa viene stralciato il reddito aziendale.
§§ Gli atti del
procedimento vengono pertanto retrocessi all'UT per l'emissione di nuovi
conteggi.
-
Non si prelevano né tassa
di giudizio né spese.
-
Intimazione alle parti.
-
Per l'IC il presente giudizio
è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30
giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).
per la Camera di diritto tributario
Il Presidente: Il
Segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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