Convictions for theft, trespass, document forgery and drunk driving

72.2005.3Altro tribunale10 nov 2005Convicted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Three accused were tried in Lugano for a burglary-type theft at Lugano Turismo in Tesserete, unlawful entry, and related document forgery; AC 1 also faced traffic charges after a drunk-driving collision. The court rejected the defence arguments on non-completion, complicity, and petty offence classification, finding that all three acted together pursuant to a common plan. AC 1 and AC 2 were additionally found guilty of forgery, and AC 1 alone of repeated forgery and the traffic offences. Sentences of 4 months, 3 months, and 75 days of detention were imposed, all conditionally suspended, together with confiscation and costs.

Massima Omnilex

Art. 139 cifra 1, 186 et 251 cifra 1 CP; co-authorship in theft and trespass; distinction from mere complicity and petty offence, as well as repeated forgery and traffic offences: joint execution of an improvised common plan is sufficient for co-perpetration where each participant contributes to the unlawful entry and intended appropriation of whatever is found. For trespass, it is immaterial that one co-perpetrator may not have personally crossed every boundary if he acted together with the others. The “lèse-entité” or low-value theory fails where the intent was to steal indiscriminately. Conditional suspension may be granted despite differentiated custodial sentences, with confiscation and costs ordered according to responsibility (consid. in fact and law).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2005.3

Data decisione, Autorità: 10.11.2005, PENAL

Titolo: furto di abbonamenti per mezzi pubblici e relativa falsificazione

Incarto n. 72.2005.3

Mendrisio, 10 novembre 2005/eg

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretario:

dott. iur. Vincenzo Caputo,

Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza dei difensori e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

  1. AC 1 e domiciliato a
  2. AC 2 e domiciliato a
  3. AC 3 e domiciliato a

prevenuti colpevoli di:

A. AC 1, AC 2 e AC 3, in correità,

  1. furto

per avere, a Capriasca, località Tesserete, presso gli uffici di Lugano Turismo, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso:

  • a danno delle PC 1,

397 abbonamenti Arcobaleno “13 x 12” e “Ordinari”, 2. Cl. adulti e junior, di valori nominali diversi, per un valore complessivo di fr. 84'325.-, 190 abbonamenti Arcobaleno “13 x 12 Passe Partout” ed “Ordinari Passe Partout”, 2. Cl. adulti e junior, senza indicazione delle zone di validità e dei valori nominali, nonché un timbro delle PC 1 (refurtiva parzialmente recuperata e restituita alla parte civile);

  • a danno di PL 2,

una radio CD marca Panasonic, modello RX-D10, del valore di fr. 150.- (refurtiva recuperata e restituita alla parte lesa);

  • a danno di PC 2,

5 bottiglie da mezzo litro di vino rosso Merlot, per un valore imprecisato (refurtiva non recuperata);

  1. violazione di domicilio

per essere entrati indebitamente,

a Capriasca, località Tesserete, il 27/28.12.2003,

nei locali dell'ufficio di PC 2,

contro la volontà dell'avente diritto;

B. AC 1 e AC 2, in correità,

  1. falsità in documenti

per avere,

al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto,

a Paradiso in data imprecisata del marzo 2004,

formato due documenti falsi apponendo,

su due abbonamenti Arcobaleno “13 x 12 Passe Partout 2. Cl. Junior”, sottratti come descritto al punto 1. del presente atto di accusa, di cui uno destinato a __________ e l'altro, per uso personale di AC 2, le date e le zone di validità, il prezzo nonché il timbro delle PC 1;

C. AC 1, singolarmente,

  1. falsità in documenti

per avere,

al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto,

a Paradiso nel periodo 27/29.12.2003 - 22.05.2004, seguendo le stesse modalità descritte al punto 3. del presente atto di accusa,

formato almeno 6 documenti falsi utilizzando degli abbonamenti Arcobaleno “Azione 13 x 12 Passe Partout 2. Cl. Junior", di cui 5 ceduti gratuitamente a degli amici e uno destinato ad uso personale;

  1. infrazione alle norme della circolazione

per avere,

a Capriasca/Sala Capriasca, località Lelgio,

il 03.10.2004, verso le ore 18.45 circa,

circolando in stato di ebrietà al volante dell’autovettura marca Fiat Uno, targata __________

nell'abbordare una curva per lui piegante a destra,

invaso la corsia di contromano urtando così la parte sinistra dell’autovettura marca Nissan Terrano, targata __________ condotta da PL 1, che circolava regolarmente sulla sua corsia;

  1. circolazione in stato di ebrietà

per avere,

a Capriasca/Sala Capriasca, località Lelgio,

il 03.10.2004, verso le ore 18.45 circa,

circolato al volante dell’autovettura marca Fiat Uno,

targata __________, in stato di ebrietà (alcoolemia minima 1,33 / massima 1,69 grammi per mille);

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli articoli 139 cifra 1, 186, 251 cifra 1 CP, 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCS; richiamato l'art. 1 cpv. 2 OCP1

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 3/2005 del 11 gennaio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1. § L'accusato AC 1tz assistito del difensore d'ufficio lic. iur. DUF 1. § L'accusato AC 2 assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 2. § L'accusato AC 3 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9.40 alle ore 11.15.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale , confermato integralmente l’atto di accusa in esame, conclude chiedendo che:

  • AC 1 venga condannato alla pena di 6 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni e alla confisca di quanto in sequestro.

  • AC 2 venga condannato alla pena di 6 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla confisca di quanto in sequestro.

  • AC 3 venga condannato alla pena di 6 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

§ Il Difensore di AC 1, DUF 1, la quale mettendo in rilievo la giovane età del suo assistito al tempo in cui commise i reati di cui all’atto di accusa, la situazione familiare ed esponendo altresì alla corte la sua buona volontà suffragata dal superamento con buoni risultati dell’esame finale di Tirocinio e dal conseguente ottenimento di un contratto di lavoro, conclude auspicando una riduzione della pena proposta dal PP e si affida alla clemenza della corte.

§ Il Difensore di AC 2, avv. DF 2, il quale in apertura della sua arringa pone in risalto il fatto che il suo patrocinato non ha mai avuto a che fare con la giustizia e chiede che la corte ne tenga conto nella formulazione del giudizio. Lo stesso non contesta il reato di falsità in documenti. Contesta invece che al suo assistito possa essere imputato il reato di violazione di domicilio, poiché è entrato nella sala di attesa ma non ha oltrepassato il bancone ed asserendo inoltre che nella fattispecie si tratti comunque di dolo eventuale poiché non sapeva se le porte della sala di attesa erano state lasciate aperte volontariamente. Contesta inoltre che allo stesso possa essere imputato il reato di furto, poiché, nel caso in questione si può parlare al massimo di complicità di cui all’art. 25 CPS. Conclude dunque chiedendo che il suo assistito venga prosciolto dall’accusa dei reati di violazione di domicilio e furto ascrittigli nell’atto di accusa e richiama per la commisurazione della pena tutte le attenuanti previste dal CPS a lui applicabili con conseguente riduzione della pena proposta dal PP.

§ Il Difensore di AC 3, avv. DF 1, Il quale non contesta il reato di violazione di domicilio di cui all’atto di accusa, ma chiede che il suo assistito venga prosciolto dal reato di furto. Conclude asserendo che per il suo assistito si tratta comunque di reato di lieve entità e chiede dunque una riduzione della pena proposta dal PP.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti:

A. AC 1

  1. E’ autore colpevole di:

1.1. furto

per avere, in correità con AC 2 e AC 3 , a Capriasca, località Tesserete, presso gli uffici di Lugano Turismo, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso,cose mobili altrui?

1.2. violazione di domicilio

per essere entrato indebitamente, in correità con AC 2 e AC 3 a Capriasca, località Tesserete, il 27/28.12.2003, nei locali dell'ufficio di PC 2, contro la volontà dell'avente diritto?

1.3. falsità in documenti

per avere, in parte in correità con AC 2 , al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto, a Paradiso nel periodo 27.12.03 / 22.05.04, formato almeno 8 documenti falsi utilizzando degli abbonamenti “Arcobaleno”?

1.4. infrazione alle norme della circolazione

per avere, a Capriasca, il 03.10.2004, perso la padronanza dell’autoveicolo condotto, invadendo la corsia di contromano e scontrandosi con un veicolo procedente in senso contrario?

1.5. circolazione in stato di ebrietà

per avere a Capriasca, il 03.10.2004,condotto l’autovettura Fiat Uno, targata __________, in stato di ebrietà (alcoolemia min. 1,33 / mass. 1,69 grammi per mille ),

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

  1. Sussistono attenuanti specifiche ?

  2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà ?

  3. Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

B. AC 2

  1. E’ autore colpevole di:

1.1. furto

per avere, in correità con AC 1 e AC 3 , a Capriasca, località Tesserete, presso gli uffici di PC 2, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso, cose mobili altrui?

1.1.1. Trattasi invece di complicità?

1.1.2. Trattasi di reato di lieve entità?

1.2. violazione di domicilio

per essere entrato indebitamente, in correità con AC 1 e AC 3 a Capriasca, località Tesserete, il 27/28.12.2003, nei locali dell'ufficio di PC 2, contro la volontà dell'avente diritto ?

1.3. falsità in documenti

per avere, in correità con AC 1 , al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto, a Paradiso in data imprecisata del marzo 2004, formato 2 documenti falsi utilizzando degli abbonamenti “Arcobaleno”,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

  1. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

  2. Deve subire la confisca di quanto in sequestro?

C. AC 3

  1. E’ autore colpevole di:

1.1. furto

per avere, in correità con AC 1 e AC 2 , a Capriasca, località Tesserete, presso gli uffici di PC 2, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso, cose mobili altrui?

1.1.1. Trattasi di reato di lieve entità?

1.2. violazione di domicilio

Per essere entrato indebitamente, in correità con DUF 1 e AC 2 a Capriasca, località Tesserete, il 27/28.12.2003, nei locali dell'ufficio di PC 2, contro la volontà dell'avente diritto,

e meglio come descritto nell’atto di accusa?

  1. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena

privativa della libertà?

Considerato, in fatto ed in diritto:

  • che i tre prevenuti sono stati riconosciuti dalla Corte colpevoli degli ascritti reati di furto e violazione di domicilio, commessi agendo in correità;

  • che lo svolgimento dei fatti, così come concordemente descritto da tutti gli accusati, è infatti sicuramente costitutivo di detti reati;

  • che emerge altresì che essi hanno agito in esecuzione di un disegno comune, ancorché improvvisato al presentarsi della propizia occasione, per il che essi sono correi;

  • che le obiezioni difensive relative alla mancata realizzazione dei reati sono del tutto infondate;

  • che è infatti del tutto irrilevante per il perfezionarsi del reato di violazione di domicilio la circostanza per cui il AC 2 non avrebbe oltrepassato il bancone dopo essere entrato in sala d’aspetto, essendogli ascritto di avere agito in correità con chi invece il bancone l’ha oltrepassato;

  • che è addirittura pretestuoso invocare l’assenza dell’elemento soggettivo al riguardo del medesimo reato, non potendosi seriamente affermare che uno o più dei prevenuti abbiano potuto pensare di potere lecitamente accedere, dopo le ore 23.00, ai locali in questione, essendo di contro ben chiaro che gli stessi erano rimasti accessibili unicamente a causa di un errore del personale preposto;

  • che la tesi del furto di lieve entità è manifestamente infondata, e questo indipendentemente dal valore della refurtiva, per il motivo che gli autori hanno agito con l’intento di rubare ciò che avrebbero trovato nei locali in cui sono penetrati, e non nel prefissato disegno di asportare unicamente beni di scarso valore;

  • che per medesimo predetto motivo dell’avere agito in correità non può nemmeno essere addotta la tesi della complicità nel furto di chi si è limitato a fare il palo;

  • che inoltre AC 1 e AC 2 sono autori colpevoli di falsità in documenti commessa in correità tra di loro, addebito che non contestano, e il solo AC 1 è autore colpevole di un’ulteriore falsità in documenti e di reati in tema di circolazione stradale commessi singolarmente;

  • che le pene devono essere differenziate per tenere conto delle rispettive responsabilità;

  • che, considerate tutte le circostanze, a AC 1 devono essere inflitti 4 mesi, a AC 2 3 mesi e a AC 3 75 giorni di detenzione;

  • che tutte le pene possono essere sospese condizionalmente;

  • che per AC 1 il periodo di prova è di 3 anni, per gli altri imputati di 2;

  • che va pronunciata la confisca di quanto in sequestro;

  • che le spese del procedimento sono da porre a carico dei condannati;

Rispondendo: A. Per AC 1 affermativamente a tutti i quesiti;

B. Per AC 2 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti no. 1.1.1. e 1.1.2;

C. Per AC 3 affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito no. 1.1.1;

visti gli art. 18, 25, 36, 41, 63, 64, 65, 66, 68, 172 ter, 139 cifra 1, 186, 251 cifra 1 CP; 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCS; 1 cpv. 2 OCP1;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

A. AC 1

  1. E’ autore colpevole di:

1.1. furto

per avere, in correità con AC 2 e AC 3 , a Capriasca, località Tesserete, presso gli uffici di PC 2, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso, cose mobili altrui;

1.2. violazione di domicilio

per essere entrato indebitamente, in correità con AC 2 e AC 3 a Capriasca, località Tesserete, il 27/28.12.2003, nei locali dell'ufficio di PC 2, contro la volontà dell'avente diritto;

1.3. falsità in documenti, ripetuta

per avere, in parte in correità con AC 2 , al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto, a Paradiso nel periodo 27.12.03 - 22.05.04, formato almeno 8 documenti falsi utilizzando degli abbonamenti “Arcobaleno”;

1.4. infrazione alle norme della circolazione

per avere, a Capriasca il 03.10.2004, perso la padronanza dell’autoveicolo condotto, invadendo la corsia di contromano e scontrandosi con un veicolo procedente in senso contrario;

1.5. circolazione in stato di ebrietà

per avere, a Capriasca, il 03.10.2004 condotto la vettura Fiat Uno __________ in stato di ebrietà (alcoolemia. min 1,33% - max. 1,69% ),

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

  1. Di conseguenza AC 1, vista la giovane età, è condannato:

2.1. alla pena di 4 ( quattro ) mesi di detenzione; a valere come pena aggiuntiva a quella di 10 giorni di detenzione di cui al DA 31.10.2005 del MP;

2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e di 1/3 delle spese processuali.

  1. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 (tre) anni.

  2. È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

  3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

B. AC 2

  1. E’ autore colpevole di:

1.1. furto

per avere, in correità con AC 1 e AC 3 , a Capriasca, località Tesserete, presso gli uffici di PC 2, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso, cose mobili altrui;

1.2. violazione di domicilio

per essere entrato indebitamente, in correità con AC 1 e AC 3 a Capriasca, località Tesserete, il 27/28.12.2003, nei locali dell'ufficio di PC 2, contro la volontà dell'avente diritto;

1.3. falsità in documenti

per avere, in correità con AC 1 , al fine di procacciare a sé o a altri un indebito profitto, a Paradiso in data imprecisata del marzo 2004, formato 2 documenti falsi utilizzando degli abbonamenti Arcobaleno;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

  1. Di conseguenza AC 2 è condannato:

2.1. alla pena di 3 (tre ) mesi di detenzione;

2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e di 1/3 delle spese processuali.

  1. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 ( due ) anni.

  2. È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

  3. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

C. AC 3

  1. E’ autore colpevole di:

1.1. furto

per avere, in correità con AC 1 e AC 2 , a Capriasca, località Tesserete, presso gli uffici di PC 2, il 27/28.12.2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto, senza scasso, cose mobili altrui;

1.2. violazione di domicilio

per essere entrato indebitamente, in correità con AC 1 e AC 2 a Capriasca, località Tesserete, il 27/28.12.2003, nei locali dell'ufficio di PC 2, contro la volontà dell'avente diritto;

e meglio come descritto nell’atto di accusa.

  1. Di conseguenza AC 3 è condannato:

2.1. alla pena di 75 ( settantacinque ) giorni di detenzione;

2.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr 200.-- e di 1/3 delle spese processuali.

  1. L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 ( due ) anni.

  2. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 600.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 850.--

===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 66.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.70

fr. 283.40

===========

Distinta spese a carico di AC 2:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 66.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 283.30

===========

Distinta spese a carico di AC 3:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 66.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.65

fr. 283.30

===========

Intimazione a:

terzi implicati

  1. PC 1
  2. PC 2
  3. PL 1
  4. PL 2

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

thefttrespassdocument forgeryco-perpetrationcomplicitydrunk drivingconditional suspensionconfiscationcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether AC 1, AC 2 and AC 3 were guilty of theft and trespass committed in co-perpetration.

Decisione estratta

Yes. The court held that the agreed factual account fully established theft and unlawful entry, and that the three acted on a common, if improvised, plan as co-perpetrators.

Motivazione estratta

The objections that the offences were not completed were rejected. For trespass, it was irrelevant that AC 2 may not have crossed the counter because he acted together with others who did. A joint criminal design was sufficient for co-authorship.

Questione giuridica chiave

Whether AC 2 and AC 3 could rely on complicity or petty-offence mitigation for the theft.

Decisione estratta

No. The court rejected both arguments.

Motivazione estratta

The defendants did not merely assist a principal thief; they participated in a common plan to steal whatever they found. That excludes both mere complicity and classification as a petty offence.

Questione giuridica chiave

Whether AC 1 and AC 2 were guilty of document forgery, and AC 1 additionally of repeated forgery and traffic offences.

Decisione estratta

Yes. AC 1 and AC 2 were convicted of forgery; AC 1 was also convicted of repeated forgery and of the road-traffic offences charged.

Motivazione estratta

The forgery allegations were not contested in substance, and the court found the additional forged documents and the drunk-driving-related conduct proven against AC 1 alone.

Questione giuridica chiave

What penalties, suspension, confiscation and costs should be ordered.

Decisione estratta

AC 1 received 4 months' detention, AC 2 3 months, and AC 3 75 days; all sentences were conditionally suspended, confiscation was ordered, and costs were imposed on the convicted defendants.

Motivazione estratta

The court differentiated the sentences according to individual responsibility, accepted suspension for all, ordered confiscation of seized items, and allocated procedural costs to the convicted persons.

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