AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
72.2004.67
Data decisione, Autorità:
31.08.2004, PENAL
Incarto n.
72.2004.67
Mendrisio,
31 agosto 2004/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Corte delle assise
correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Claudio
Zali
Segretaria:
Manuela Frequin,
vicecancelliera
Sedente nell’aula
penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori
giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore
pubblico, rinunciato,
per giudicare
- AC 1
e domiciliato a
detenuto dal 2 al 20 aprile 2004;
- AC 2
e domiciliato a
detenuto dal
29 aprile 2004;
prevenuto colpevole
di:
A. AC 1 e AC 2, in correità
- infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
siccome
riferita ad un quantitativo di cocaina che sapevano o dovevano presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio,
per
avere,
senza
essere autorizzati,
ad __________
ed in altre imprecisate località,
nel periodo novembre 2003 – 2 aprile 2004,
ripetutamente venduto, a vari tossicodipendenti
locali tra cui __________ detto __________, __________, __________, __________,
__________ e altri non meglio identificati, complessivamente circa 260 grammi
di cocaina, con grado di purezza indeterminato, sottoforma di
buste minigrip da 1 a 10 grammi l’una, a prezzi
varianti tra fr. 80.- e fr. 150.- il grammo, sostanza previamente acquistata,
a credito, a __________, in almeno tre occasioni,
dallo spacciatore kosovaro __________ detto__________,
al prezzo di fr. 70.- il grammo;
B. AC 2,
singolarmente
- infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti, tentata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che
sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di
parecchie persone e meglio,
per
avere,
senza
essere autorizzato,
a __________
ed in altre imprecisate località,
nel periodo novembre 2003 – febbraio 2004,
tentato di finanziare un traffico illecito di
stupefacenti, sollecitando il pagamento di vecchi crediti che egli vantava nei
confronti di terze persone ed in particolare nei confronti di tale __________,
allo scopo di racimolare l’importo di fr. 16'000.- da consegnare, così come
concordato, a __________ detto __________, per finanziare l’acquisto di un
imprecisato quantitativo di eroina proveniente dai Balcani, non riuscendo nel
suo intento per l’inadempienza dei suoi debitori;
- contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
a __________
ed in altre imprecisate località,
nel periodo novembre 2003 – 29 aprile 2004,
senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,
sostanza acquistata come indicato al punto 1 del presente atto di accusa;
C. AC 1,
singolarmente
- contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
a __________
ed in altre imprecisate località,
nel periodo novembre 2003 – 2 aprile 2004,
senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina,
sostanza acquistata come indicato al punto 1 del presente atto di accusa;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli art. 19 cifra 2 e 19a LS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 80/2004 del 2 luglio 2004, emanato dal Procuratore
pubblico.
Presenti
§ Il PP 1.
§ L'accusato AC 1,
assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.
§ L'accusato AC 2,
assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.
§ L'interprete IE 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:00.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale
chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa. Per AC 2, chiede che venga
condannato alla pena di 23 mesi di detenzione, in subordine, qualora dovesse
essere prosciolto dall’imputazione di cui al punto 2 AA, chiede che venga
pronunciata una pena di 18 mesi di detenzione da espiare. Chiede altresì la condanna
dell’imputato all’espulsione dalla Svizzera per 5 anni. Per AC 1, chiede che
venga condannato alla pena di 16 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente
con un periodo di prova di 2 anni, nonché che venga revocata la sospensione
condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero
Pubblico il 22 settembre 2003.
§ Il Difensore di AC 1, il quale chiede che la pena venga
massicciamente ridotta. Si oppone inoltre alla revoca della sospensione
condizionale della pena precedentemente inflitta al suo cliente.
§ Il Difensore di AC 2, il quale contesta il punto 1 e 2 AA.
Chiede che l’imputato venga condannato alla pena di 3 mesi d’arresto,
subordinatamente chiede che la pena venga drasticamente ridotta e posta al
beneficio della sospensione condizionale. Si oppone alla pronuncia
dell’espulsione, in subordine chiede che la pena accessoria venga sospesa
condizionalmente.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i
seguenti
quesiti: A. AC 1
- È autore
colpevole di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
tra novembre 2003 e il 2 aprile 2004,
in diverse località del Ticino e della Svizzera
Interna,
senza essere autorizzato,
agendo in correità con AC 2,
previo acquisto di 320 grammi, venduto 260 grammi
di cocaina a vari tossicodipendenti locali, quantitativo che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
nel periodo tra novembre 2003 e il 2 aprile 2004,
a __________ ed in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
-
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
-
Deve
essere revocata la sospensione condizionale della pena di 15 giorni di
detenzione di cui al DAC 22.09.2003 del Ministero Pubblico di Lugano?
-
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
B. AC 2
- È autore
colpevole di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti, in parte tentata
per
avere,
tra novembre 2003 e il 2 aprile 2004,
in diverse località del Ticino e della Svizzera
Interna,
senza essere autorizzato:
1.1.1 agendo in
correità con AC 1,
previo acquisto di 320 grammi,
venduto 260 grammi di cocaina a vari
tossicodipendenti locali, quantitativo che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone?
1.1.2 tentato di
finanziare con fr. 16'000.- l’acquisto di un imprecisato quantitativo di
eroina?
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
nel periodo tra novembre 2003 e il 29 aprile
2004,
a __________ ed in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina?
E come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
-
Ha agito
in stato di scemata responsabilità?
-
Può
beneficiare della sospensione condizionale della pena:
3.1. privativa
della libertà?
3.2. accessoria
dell’espulsione?
- Deve
essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?
Considerato, in fatto
ed in diritto
- Il
procedimento in esame è a carico di due accusati AC 1 e AC 2.
Il AC 1
ha rinunciato alla motivazione del giudizio reso a suo carico e perciò anche ad
impugnarlo (verbale dibattimentale, pag. 9), mentre che la difesa di AC 2 ha
inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso.
Per
questo motivo, ci si limita nei considerandi che seguono alla motivazione degli
addebiti mossi al solo AC 2.
- AC
2, cittadino d’etnia albanese, è nato il __________ a __________, in __________,
dove ha frequentato le scuole elementari, le medie, e una scuola
d’elettrotecnico senza però conseguire il diploma. I genitori vivono in Kossovo,
ha quattro fratelli e due sorelle. Due di essi vivrebbero in Svizzera. AC 2 è
venuto per la prima volta in Svizzera nel 1984, lavorando per tre settimane
come giardiniere. L’imputato si è sposato nel 1987 al suo paese ed ha avuto
cinque figli, di età compresa tra i 5 e i 15 anni. Fino al 1989 è
saltuariamente venuto in Ticino per brevi periodi, mentre che in Kossovo
tentava (invano) di terminare gli studi d’elettrotecnico.
In
seguito è tornato a lavorare come giardiniere e muratore con lo statuto di
stagionale, sino a che nel 1993 ha un ottenuto il permesso di dimora di tipo B.
Il 27 marzo 1996 l’accusato è stato condannato dal Bezirksgericht di Baden a 10
settimane di detenzione, pena sospesa per 2 anni, ed ad una multa di fr. 300.-,
oltre alla pena accessoria dell’espulsione per 3 anni, anch'essa sospesa
condizionalmente per 2 anni, per ripetuta infrazione alla legge sulla dimora e
il domicilio degli stranieri, avendo partecipato al traffico di clandestini.
La
condanna penale gli ha tuttavia causato, in sede amministrativa, la perdita del
permesso di dimora. E' perciò tornato in Kossovo, dove, secondo quanto
raccontato al dibattimento, ha aperto tre negozi d’elettrodomestici, e si
occupava inoltre di forniture nel contesto della ricostruzione dopo la guerra
civile, grazie a fondi provenienti dall'Europa.
Nel 2002
ha avviato la pratica di divorzio, sospesa poi per un tentativo di
riconciliazione. All’inizio del 2003, a suo dire, avrebbe dovuto chiudere la
sua attività poiché non aveva i soldi per pagare un “pizzo” di Euro 100'000.--
impostogli dalla criminalità locale, che gli aveva bruciato uno dei negozi.
Minacciato di morte dalla malavita, è fuggito dal suo paese e ha raggiunto la
Svizzera. Giunto a __________, ha chiesto asilo politico. La domanda è stata
prontamente respinta dall’Ufficio __________ per carenza della qualità di
rifugiato, decisone che lo AC 2 il 16 ottobre 2003 ha impugnato con le seguenti
argomentazioni (classificatore atti istruttori AC 2, plico AI 33):
" Come
dal dispositivo della vostra decisione, sono entrato in Svizzera, e ho chiesto
di restare in Svizzera, per motivi da voi conosciuti.
In fati non ho chiesto asilo politico, ma di
stare in Vostro paese per un po’ di tempo finche si calmasse la situazione in
quale mi sono trovato dall’agosto 2002, 2003 quando dalle minacce di gente
sconosciuta che hanno chiesto 100'000.- Euro, ho dovuto scappare e trovare
rifuggo per un periodo determinato"
Il
ricorso, come confermato dalla difesa in aula, è tuttora pendente, ma stanti le
argomentazioni ivi addotte si può concludere che esso è votato a sicura
reiezione in quanto, per stessa ammissione di AC 2, egli non è un rifugiato
politico. Del resto, se egli fosse realmente perseguitato dalle autorità del
suo paese, mal si comprenderebbe perché vi abbia lasciato l'intera famiglia.
Da che è
in Svizzera, l’accusato ha fatto la spola tra la Svizzera Interna (alla quale
era attribuito come asilante) ed il Ticino, dove ha da anni un legame affettivo
con tale __________, residente a __________. In Ticino ha alloggiato per un
mese e mezzo all’albergo al , dal coimputato AC 1, da __________
(detto ""), trafficante d’eroina arrestato il 26 aprile
2004 a __________ perché trovato in possesso di 10 kg d’eroina, e infine ha
abitato in un appartamento a __________, affittato dalla __________.
AC 2
percepiva fr. 400.-- al mese d’indennità riconosciuta ai richiedenti d’asilo.
Inoltre, a suo dire, avrebbe incassato Euro 7'000.-- per dei vecchi crediti che
aveva ancora in sospeso dal 1996.
A fronte
di queste entrate, nell'arco di otto mesi l’accusato ha acquistato tre veicoli
d’occasione, immatricolati a nome di terzi, essendo un richiedente d’asilo.
Ciò non
gli impedisce di prediligere la qualità di prestigiosi marchi tedeschi: la
prima vettura è stata una BMW 318, acquistata a fr. 8'000.-- e rivenduta a fr.
11'000.-- al suddetto “”; vi è poi stata una Mercedes CLK 320
acquistata a fr. 18'000.-- e poi consegnata ad un albanese detto ""
in pagamento di una partita di stupefacente e da ultimo una BMW 325i da fr.
7'000.-- sequestratagli il giorno dell’arresto.
Dal
casellario giudiziale (classificatore atti istruttori AC 2, plico AI 29)
risulta che AC 2 è stato condannato dal Ministero Pubblico di Lugano a 40
giorni di detenzione sospesi per 3 anni e una multa di fr. 1500.--, pene
aggiuntive a quella inflittagli dal Bezirksgericht di Baden, per infrazione
alla LDDS e abuso d’impianti per l’elaborazione di dati.
- AC
1, cittadino del Kossovo, è nato il __________ a __________, dove ha
frequentato le scuole dell’obbligo. Ha 5 fratelli, quattro dei quali vivono in
Ticino, i genitori invece vivono in Kossovo con la pensione del padre. All’età
di 15 anni è venuto in Svizzera con il padre ed ha iniziato a lavorare come
barista, professione che da allora ha sempre esercitato in vari esercizi
pubblici, negli ultimi anni anche in night club, tra cui il “__________e
postriboli, da ultimo il bar del __________, dove lavora tuttora, con uno
stipendio di fr. 3'200.-- netti.
L’imputato
si è sposato con una connazionale nel 1999, dalla quale ha avuto un figlio il
16 marzo 2002. Sua moglie è cugina della moglie di AC 2.
Dall’estratto
del casellario giudiziale (classificatore atti istruttori AC 1, AI 18), risulta
che è stato condannato il 22 settembre 2003 dal Ministero pubblico di Lugano a
15 giorni di detenzione sospesi per due anni per falsità in certificati e
infrazione alla LCS, nonché il 2 dicembre 2003, a 15 giorni di detenzione
sospesi per due anni, pena parzialmente aggiuntiva alla prima, per infrazione e
contravvenzione alla LFStup.
- Nell’ambito
dell’inchiesta denominata “__________”, la Polizia Cantonale di Berna ha
segnalato agli inquirenti ticinesi che AC 2 e AC 1 trafficavano stupefacenti in
Ticino, che __________ sarebbe coinvolto in un’organizzazione criminale di
trafficanti diretta da tale __________, detto __________, che si stava
adoperando per organizzare un ingente traffico di droga con connazionali
operanti in Italia. Gli inquirenti ticinesi, accertato che dalle risultanze dei
controlli telefonici risultava che i prevenuti erano effettivamente coinvolti
in traffici di cocaina (anche se non per gli ingenti quantitativi ipotizzati
all'inizio), hanno arrestato AC 1 il 2 aprile e AC 2 il 29 aprile 2004.
AC 2 è
stato trattenuto in detenzione preventiva sino all’odierno processo, mentre che
AC 1 è stato rilasciato il 20 aprile 2004.
Il
Ministero Pubblico della Confederazione, benché richiesto in tal senso, non ha
assunto la competenza di condurre l’inchiesta in esame, non ravvisando
sufficienti elementi per ritenere che AC 2 avesse un ruolo nell’ambito
dell’organizzazione dell'__________.
- AC 1
al secondo interrogatorio ha confessato di avere, in correità con AC 2, previo
acquisto di 320 grammi di cocaina, rivenduto 260 grammi della medesima
sostanza, precisando altresì il suo ruolo e le modalità dello spaccio messo in
atto, indicando negli interrogatori successivi le persone coinvolte e i
quantitativi di cocaina consumati dai prevenuti.
AC 2 ha
cambiato versione tre volte, e da ultimo ha dichiarato di avere acquistato, con
il AC 1, al massimo 250 grammi di cocaina, di cui ne avrebbe venduti 3 o 4
grammi, mentre che ne avrebbe personalmente consumati 70/80 grammi.
Secondo
la pubblica accusa, che si basa sulle dichiarazioni del AC 1, i prevenuti, in
correità, tra novembre 2003 e il 2 aprile 2004, in Ticino e in altre località
della Svizzera Interna, avrebbero invece venduto 260 grammi di cocaina in buste
dosi minigrip da 1 a 10 grammi, al prezzo variante tra i fr. 80.-- e fr. 150.--
il grammo a vari tossicodipendenti locali, sostanza precedentemente acquistata,
a credito, a __________, in tre occasioni, da tale __________ __________, a fr.
70.-- il grammo.
- AC
1, come raccontato agli inquirenti e confermato al dibattimento, quando ha
ospitato a casa sua lo AC 2 tra l’estate e l’autunno del 2003 ha intuito che
egli trafficava cocaina, e si è quindi prestato ad affiancarlo nei suoi
traffici per guadagnare qualche soldo e per garantirsi il proprio consumo.
A suo dire,
egli sarebbe così diventato il “cavallo” di AC 2, per il quale svolgeva il
lavoro "sporco" (e pericoloso), esponendosi in prima persona per
andare a prendere le consegne di cocaina, per trasportarla in Ticino e per poi
rivenderla ai clienti. Gli incassi venivano consegnati a AC 2, che per sua
parte teneva la contabilità e i contatti con il fornitore.
AC 1 ha
rapidamente acquisito una certa clientela, intuendo chi degli avventori del
locale notturno dove lavorava poteva essere, come lui, consumatore di cocaina.
Sempre
secondo il AC 1, prima del Natale del 2003 i due sarebbero andati due volte a
Lucerna dal fornitore, il predetto __________, acquistando a credito, a fr.
70.-- il grammo, la prima volta 100 grammi di cocaina, ed in seguito altri 150
grammi di sostanza.
AC 1 si
sarebbe occupato della vendita di quest’ultimo quantitativo, che avrebbe però
in parte fornito a credito, senza riuscire ad ottenere dai suoi clienti
l'integrale pagamento, con un ammanco di fr. 7'000.--. Per coprire tale ammanco,AC
2 avrebbe ceduto a __________ la propria Mercedes. A gennaio del 2004 vi
sarebbe stato un terzo viaggio a __________ per l'acquisto, sempre a credito e
a fr. 70.-- il grammo, di ulteriori 70 grammi di cocaina.
In tutto,
pertanto, secondo AC 1 essi avrebbero acquistato 320 grammi di cocaina
(classificatore AC 1, sezione rapporto di polizia, allegato 2b, verbale 6
aprile 2004 di AC 1, pag. 1 e 2):
" AC 2
l’ho conosciuto nel 1995 circa, a quel tempo era in Svizzera con un permesso B
e lavorava come operaio. Noi siamo parenti alla lontana in pratica mia moglie è
cugina di sua moglie. Non ricordo esattamente l’anno comunque AC 2 è tornato in
Kossovo ed ha perso il permesso di lavoro. Nel mese di ottobre –novembre 2003
l’ho rivisto a __________ al bar __________. In quell’occasione mi ha chiesto
se potevo ospitarlo visto che era appena arrivato in Svizzera come asilante,
era stato accreditato in Svizzera francese e voleva stare in Ticino perché
aveva una ragazza a __________. Così ho deciso di ospitarlo, frequentandolo ho
capito che trafficava cocaina, io che ero consumatore mi sono prestato a fargli
da “cavallo”. Questo per garantirmi in primo luogo il mio consumo e poi avevo
bisogno di guadagnare qualche soldo. Lavorando al __________ ero al corrente di
chi consumava cocaina e ben presto mi sono fatto una clientela. AC 2 mi
utilizzava o meglio mi sfruttava per fare i lavori sporchi, ero io che dovevo
andare a prendere la cocaina dal __________, portarla in Ticino e venderla, lui
si occupava di organizzare tutto. È successo cheAC 2 mi dava direttamente la
cocaina da vendere, suppongo che anche lui andava a prenderla a __________ da __________.
Non ricordo le date esatte ma in totale sono andato 3 volte a __________ a
prendere la coca con AC 2. Due volte prima di Natale, in novembre e in
dicembre, la prima volta abbiamo preso 100 grammi a credito. Dopo avere venduto
i 100 grammi, siamo andati ancora a __________ ed abbiamo saldato il debito, e
a credito abbiamo preso ancora 150 grammi sempre a credito. Questi 150 grammi
sono stati venduti in gran parte da me, fatto sta che anche io davo la coca a
credito e molti dei miei acquirenti non mi hanno pagato e così non siamo
riusciti a racimolare i soldi da dare a __________. Per saldare il debito,AC 2
ha dato la sua vettura, di fatto intestata alla sua amica __________, a __________.
Saldato il debito abbiamo potuto prendere a credito ancora 70 grammi, questa
consegna è avvenuta a gennaio.AC 2 m’incolpava di non essere stato in grado di
incassare i soldi dai miei acquirenti e lui ha dovuto per questo cedere la sua
macchina. A seguito di questo litigio ci siamo allontanati e dal mese di
gennaio ad oggi ci siamo visti raramente. Ogni tanto mi cercava per sapere se
avevo i fr. 7'000.- da dargli, soldi che corrispondono alla cocaina da me
venduta a credito e mai incassata.
Riassumendo da novembre 2003 a gennaio 2004 ho
partecipato al traffico di un totale di circa 320 grammi di cocaina. I soldi
che incassavo li davo totalmente a AC 2, era lui che teneva la contabilità e se
avevo bisogno di qualcosa mi dava il contante. Per quanto concerne i miei
acquirenti confermo le persone indicate nell’ordine di arresto, non vi sono
altre persone.“
Si rileva
che dalla struttura del racconto del AC 1 emerge che il quantitativo di cocaina
trafficato dai due dovrebbe essere nettamente superiore ai 320 grammi oggetto
dell'atto di accusa,
AC 1, infatti, si duole di avere dovuto fare lui i "lavori sporchi",
il primo dei quali era quello di andare a prendere lo stupefacente dal __________
per portarlo in Ticino. Sennonché, ai tre viaggi a __________ dai quali risulta
il quantitativo imputato di 320 grammi (100 + 150 + 70) avrebbe partecipato
anche lo AC 2 ("…in totale sono andato 3 volte a __________ a prendere
la coca con AC 2"), ragione per cui delle due l'una: o AC 1 è
ingeneroso nei confronti del correo in quanto il lavoro sporco, a ben vedere, i
due l'avrebbero fatto assieme, oppure, secondo logica, esistono degli altri
viaggi di approvvigionamento fatti dal solo AC 1. Ciò è del resto esplicitamente
confermato da __________, buon cliente dei prevenuti, che racconta (verbale 27
febbraio 2004, pag. 3, in: classificatore AC 1, sezione "rapporto di
polizia"):
" Per
quanto riguarda la "storia" con __________ e AC 2, ribadisco
integralmente quanto avevo già dichiarato nel verbale 17.02.2004.
Posso aggiungere che con il AC 1 ho fatto una
trasferta a __________. Lo stesso doveva procurarsi della cocaina dai suoi
connazionali. Durante la trasferta avevamo dei dubbi di essere seguiti dalla
polizia per cui una volta giunti a __________ abbiamo rinunciato nonostante il __________
avesse avuto un contatto.
C'è stata un'altra trasferta vicino al confine con la Francia con il AC 1 e con
gli stessi obiettivi.
Sul momento non ha combinato nulla. Un paio di giorni
dopo sono giunti due suoi connazionali con una BMW E36, targata BL, i quali gli
hanno portato grammi 35 di cocaina, sostanza che abbiamo poi consumato
assieme."
Ma non
solo: AC 1 nel prefato verbale fa esplicito riferimento anche a trasferte fatte
dal solo AC 2 ("E' successo che AC 2 mi dava direttamente la cocaina da
vendere, suppongo che anche lui andava a prenderla a __________ da __________
").
Questo
non ovviamente per addebitare ai prevenuti quantitativi non compresi nell'atto
di accusa, ma solo per avere motivo ulteriore di ritenere non credibile lo AC 2
allorché, come si vedrà, tenta di sminuire le proprie responsabilità,
ammettendo acquisti (ed il susseguente spaccio) inferiori rispetto ai 320
grammi riconosciuti dal correo.
Di questi
320 grammi di cocaina, AC 1 ritiene di averne rivenduti, per conto di AC 2,
complessivamente 260 grammi al prezzo variante tra i fr. 70.-- e i fr. 150.--,
a vari tossicodipendenti tra cui __________, __________, __________, __________,
__________, come gli stessi, interrogati dagli inquirenti, hanno confermato in
sede d’inchiesta.
Quanto
agli altri 60 grammi di cocaina, secondo ilAC 1 sarebbero stati consumati da
lui, dallo AC 2 e dall'amico __________.
Questa
versione dei fatti è stata costantemente mantenuta dal AC 1 in almeno tre
occasioni, una delle quali a confronto con lo AC 2 (verbale 27 maggio 2004
avanti al PP, cfr. AC 1/AC 2, pag. 1-2, in: classificatore AC 2, rapporto di
polizia, allegato 2f):
" Mi è
stato riletto quanto da me dichiarato nel verbale d’interrogatorio di polizia
del 6 aprile 2004, ore 14.00, nel quale ho parlato della mia attività di
spaccio di cocaina e del ruolo avuto dal qui presente AC 2.
Confermo quanto dichiarato in quell’occasione.
Confermo pure che del quantitativo complessivo di 320 grammi, circa 60 grammi
sono stati consumati da me, da AC 2 e da __________. La rimanenza di circa 260
grammi è stata da me venduta a __________, __________, __________.
Confermo che a tutt’oggi sono debitore nei
confronti di AC 2 di circa fr. 7'000.- . Questo importo è relativo alle vendite
di cocaina da me effettuate e i cui soldi non ho mai consegnato a AC 2.
ADR che io non ho mai visto AC 2 fare delle
vendite di cocaina. Non giravo sempre con lui e non so cosa facesse in sua
assenza.”
Le
dichiarazioni del AC 1 e dei vari acquirenti non ricostruiscono in dettaglio
l'intera vendita di complessivi 260 grammi, ma solo di circa 200/205 grammi di
cocaina, atteso che l'accusato risulterebbe avere venduto 70 grammi di sostanza
a __________, 40 grammi a __________, 30 grammi a __________, 45 grammi a __________,
altri 5 grammi a , 10/15 grammi a.
Ciò non
inficia comunque la validità e la portata della confessione della vendita di
complessivi 260 grammi, potendo da un lato ilAC 1 meglio di chiunque altro
avere un quadro complessivo della situazione, e ritenere così che le vendite
ammontano a 260 grammi e i consumi a 60 grammi, e d'altra parte essendo assai
verosimile che gli acquirenti, in specie quelli verbalizzati una sola volta,
abbiano sottostimato i loro consumi per sminuire le proprie responsabilità
nell'ottica della loro contravvenzione alla LFStup (cfr. p. es. il verbale 12
marzo 2004 di __________, in: classificatore AC 1, sezione rapporto di
polizia).
- AC 2,
dopo avere inizialmente negato ogni addebito, al secondo verbale ha confessato
di avere acquistato a credito, da __________, presentatogli a __________ da __________,
150 grammi di cocaina.
A suo
dire, sarebbe stato AC 1 a convincerlo ad acquistare la droga, che non avrebbe
mai venduto, ma solo consumato personalmente (cfr. verbale 5 maggio 2004 di AC
2, pag. 3 e 4, in: classificatore AC 2, rapporto di polizia, allegato 2a).
Al quarto
interrogatorio, confrontato alle dichiarazioni di AC 1 e dei vari acquirenti (__________,
__________ e __________), AC 2 ha cambiato versione, sostenendo che per
guadagnare qualche soldo e mantenere la sua famiglia in Kossovo e rifarsi una
vita con l’attuale compagna, si era fatto ingolosire dalla possibilità di
acquistare cocaina a basso prezzo per rivenderla tramite il AC 1, precisando
che comunque l’iniziativa sarebbe partita da quest’ultimo.
Quanto ai
quantitativi, ha dapprima dichiarato di avere acquistato, in tre occasioni, a __________
da __________ complessivi 250 grammi di cocaina, poi, sentite le dichiarazioni
di AC 1 ed in considerazione del fatto che egli mai avrebbe avuto in mano la
droga, ha ammesso che in definitiva il quantitativo di 320 grammi riferito dal AC
1 poteva essere corretto, rimettendosi quindi implicitamente al parere di quest’ultimo
(cfr. verbale 17 maggio 2004 di AC 2, pag. 3 e 4, in: classificatore AC 2,
rapporto di polizia, allegato 2c):
" A
questo punto del verbale capisco quale è la mia posizione e voglio chiarire
quanto da me commesso con AC 1.
Io mi trovavo in Ticino in quanto innamorato di __________
e conoscendo AC 1 lo frequentavo, ho anche 5 figli in Kossovo ed una moglie da
cui sto divorziando. Cercando di rifarmi una nuova vita con __________ e
volendo anche provvedere al mantenimento della mai famiglia volevo guadagnare
qualche soldo. Ho cercato lavoro in nero ma non è così facile. Allora
conoscendo __________ che mi ha presentato __________ mi sono fatto ingolosire
è ed abbiamo provato la cocaina, penso che AC 1 era già consumatore.
Avendo la possibilità di acquistare cocaina a
basso prezzo, 50 franchi al grammo, AC 1 mi ha detto che lui aveva la
possibilità di darla a dei suoi amici così si poteva guadagnare qualcosa. Così
è stato ed abbiamo acquistato 250 grammi, non posso essere è più preciso perché
la cocaina la maneggiava il AC 1.
Adr… che la prima volta che abbiamo preso la
cocaina era il mese di novembre, la seconda in dicembre o gennaio la terza nel
mese di febbraio.
Prendo atto che AC 1 ha dichiarato che avete
acquistato da __________ in totale 320 grammi di cocaina.
Mi viene chiesto di prendere posizione.
Non posso essere preciso sui quantitativi, quello
che dice AC 1 può essere corretto ripeto che non ho mai preso in mano la
cocaina che dava __________.
Tengo a precisare che non ero il capo di AC 1 ma
quanto da me commesso è stato fatto insieme a lui e l’iniziativa è stata sua.”
AC 2, in
proseguo d’inchiesta, davanti al Procuratore Pubblico ha mantenuto questa
versione dei fatti, ribadendo di non essere esattamente a conoscenza del
quantitativo di droga acquistato, ma solo di avere consumato 70/80 grammi di
cocaina (cfr. verbale 24 maggio 2004 di AC 2, pag. 2 e 3, in: classificatore AC
2, rapporto di polizia, allegato 2e).
Infine,
messo a confronto con AC 1, ha nuovamente cambiato versione, sostenendo di
avere acquistato, con AC 1, al massimo 250 grammi di cocaina, ammettendo di
averne venduti 4 o 5 grammi a __________, e ribadendo di averne consumati
personalmente 70/80 grammi, negando invece di essere creditore del AC 1 di fr.
7'000.-- (verbale 27 maggio 2004 avanti al PP, cfr. AC 1/AC 2, in:
classificatore AC 2, rapporto di polizia, allegato 2f). L’ultima versione,
l’accusato l’ha confermata al dibattimento.
- La
Corte, letti gli atti e sentiti gli imputati, non ha dubbi sul fatto che la
costante versione dei fatti resa dal AC 1 è credibile. Egli chiama in causa lo AC
2 in forma del tutto disinteressata, già che egli così facendo accusa anche se
stesso in eguale misura di un reato più grave di quello ammesso dal correo, e
le sue dichiarazioni, per quanto attiene ai quantitativi ed alle modalità di
spaccio, trovano riscontro in quelle dei suoi acquirenti, oltre che nelle
risultanze delle intercettazioni telefoniche (cfr. p. es. in: classificatore
atti istruttori AC 2, AI 3, protocollo di conversazione delle telefonate del 23
novembre 2003, ore 16.15 e ore 16.32, del 24 novembre, 2003 ore 05.46).
AC 2 non
è invece credibile già solo per il motivo di avere fornito tre diverse versioni
dei fatti, tra cui però anche quella che bene o male conferma (o almeno non
esclude) l'acquisto di 320 grammi di cocaina ammesso dal correo. Del tutto
inverosimile, di contro, il tentativo di sminuire il proprio ruolo attribuendo
il comando delle operazioni al AC 1, così come quello di ridimensionare le
vendite, e il proprio grado di responsabilità giusta l'art. 11 CP,
attribuendosi consumi esorbitanti dell'ordine di 70/80 grammi, quando invece
l'esame tossicologico ha dato esito negativo (classificatore AC 2, rapporto di
polizia, allegato 4a).
Infatti,
il ruolo preminente dello AC 2 emerge con oggettiva chiarezza sia dalle
intercettazioni telefoniche, che dai racconti di clienti (classificatore AC 1,
sezione rapporto di polizia verbale __________ 3 marzo 2004, pag. 2: "Io
sapevo che la coca che mi dava AC 1 era del __________, in pratica io
acquistavo al pelato tramite il AC 1"; verbale __________ 11 marzo
2004, pag. 2: "E' una mia impressione, da come si atteggiava AC 2, che
lui era il capo era sempre vestito firmato e voleva dare l'idea di essere
"duro"). Inoltre, già solo la differenza di età e la diversa
esperienza di vita indicano chiaramente quale dei correi disponga della
maggiore personalità, e del resto al dibattimento è chiaramente emerso che AC 1
possiede una personalità fragile da ragazzo immaturo, nemmeno capace di
incassare il prezzo delle sue vendite di cocaina, mentre che AC 2 si presenta
come persona sicura di sé, intelligente e scaltra.
Era
infine lo AC 2, e non il AC 1, a disporre di denaro e automobili, e ad avere un
tenore di vita dispendioso (auto, alberghi, trasferte) pur senza lavorare, e
sempre lo AC 2 intratteneva i contatti con i fornitori di droga in Svizzera
Interna come __________ e __________.
La Corte,
perciò, accerta in base alla chiamata di correo del AC 1 che gli imputati,
agendo in correità, hanno acquistato 320 grammi di cocaina e ne hanno rivenduti
260, laddove comunque, poco o nulla cambierebbe ai fini della pena detentiva se
i grammi venduti fossero stati anche "solo" i 200/205 accertati dagli
interrogatori dei clienti.
- Per l’art. 19 cifra 1 della LF sugli stupefacenti, chiunque
intenzionalmente e senza essere autorizzato acquista, trasporta, procura,
detiene, vende stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi, è punito con
la detenzione o con la multa.
Secondo
l'art. 19 cifra 2 della medesima legge, nei casi gravi la pena è della
reclusione o della detenzione non inferiore ad un anno (cui può essere cumulata
una multa fino ad un milione di franchi), il che si verifica (tra l'altro)
quando l’autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce ad una
quantità di stupefacenti che può mettere in pericolo la salute di parecchie
persone (art. 19 cifra 2 lett. a LFStup).
Dai fatti
accertati risulta che siamo di fronte ad una violazione aggravata alla LFStup
ai sensi della predetta norma, atteso che è superato il limite del caso grave,
fissato dal Tribunale federale in 18 grammi di cocaina pura (DTF 122 IV
363, 120 IV 338), visto che, in assenza di migliori riscontri, il grado di
purezza computabile della droga spacciata è del 10% , e quindi i 260 grammi
venduti equivalgono a 26 grammi di sostanza pura.
Dal
profilo soggettivo non si può che ritenere che i prevenuti fossero
perfettamente consapevoli dell'illiceità del loro agire e delle nefaste
conseguenze dell’uso della droga, già solo perché si tratta ormai di realtà di
comune coscienza (DTF 104 IV 211).
Ne
consegue che il punto 1 dell’atto d’accusa è integralmente confermato, sia in
fatto, che in diritto.
- Al
punto 2 dell’atto d’accusa si imputa a AC 2 il tentativo di infrazione
aggravata alla LFStup per avere tentato di finanziare un traffico illecito di
stupefacenti, sollecitando il pagamento di suoi crediti nei confronti di tale __________
allo scopo di racimolare fr. 16'000.-- da consegnare a __________, per
finanziare l’acquisto di un imprecisato quantitativo di eroina.
Già solo
come formulata, l'accusa non concerne il realtà il tentativo di finanziare un
traffico di stupefacente ma, ad uno stadio precedente, il tentativo di
procurarsi il denaro per poi finanziare detto traffico. Espresso in termini
giuridici, si tratta, a mente della Corte, di atti preparatori in vista del
finanziamento di un traffico di stupefacente, fattispecie che però, come
risulta dalla sistematica dell'art. 19 LFStup, non è punibile, ragione per cui AC
2 va prosciolto dall’imputazione di cui al punto 2 dell’atto d’accusa.
- Ai
prevenuti infine ascritta la contravvenzione alla LFStup per avere, tra
novembre 2003 ed il 29 aprile 2004, senza essere autorizzati, consumato un
imprecisato quantitativo di cocaina, imputazione non contestata dagli accusati
e che trova conferma nelle risultanze agli atti.
Come
raccontato da AC 1, gli imputati, con il __________, hanno consumato un
quantitativo di complessivi circa 60 grammi di cocaina.
Non è
dato di conoscere con esattezza i consumi di ognuno, ritenuta comunque la
predetta totale inattendibilità dell'indicazione di AC 2 di 70/80 grammi solo
per sé.
Visto il
modesto quantitativo totale (6 grammi di stupefacente puro per tre persone), e
l'arco di tempo di parecchi mesi sul quale il consumo va suddiviso, è comunque
manifesto che si tratta di consumo episodico ai fini del proprio divertimento,
e non di tossicodipendenza tale da giustificare un'attenuazione di pena per
scemata responsabilità.
AC 2, sia
ben chiaro, traffica perché vuole guadagnare denaro a sostegno del proprio
inoperoso e dispendioso tenore di vita, non per pagarsi il consumo di uno
stupefacente di cui è schiavo, e del quale infatti non vi era traccia nelle sue
urine al momento dell'arresto.
D'altronde,
proprio la forzatura dello AC 2 nel volere addurre consumi molto maggiori a
quelli reali (vi è riscontro della vendita di 260 grammi, sicché egli non può
averne consumati 80 da solo), indica con la necessaria certezza che il suo è
unicamente un espediente processuale, volto all'ottenimento di uno sconto di
pena per scemata responsabilità, che qui non è data, non risultando quella “qualifizierte
Erheblichkeit” del turbamento della coscienza necessaria ai fini
dell’applicabilità dell’art. 11 CP (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
2. edizione, n. 3 ad art. 11 CP e riferimenti).
Va in
ogni caso confermata l'imputazione di contravvenzione alla LFStup, così come
indicata ai punti 3 e 4 dell’atto d’accusa.
- Giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo,
tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue
condizioni personali.
Nel caso
in esame, dal profilo oggettivo gli imputati sono autori colpevoli di un
traffico di 260 grammi di cocaina, quantitativo ampiamente superiore ai 180
grammi che, in assenza di attenuanti, giustificano una pena minima di 12 mesi
di detenzione.
12.1. AC 1 appare chiaramente meno colpevole del correo, sia per il ruolo
subordinato che per l'atteggiamento collaborante con gli inquirenti, che l'ha
portato ad una pronta e completa confessione. Egli non è però privo di
precedenti penali, tanto che l'odierna pena è parzialmente aggiuntiva a quella
di cui al decreto d'accusa 2 dicembre 2003 del Ministero pubblico di Lugano.
Ritenuti i precedenti e il concorso dell'infrazione aggravata con la
contravvenzione alla LFStup, ma anche la collaborazione e il carcere preventivo
sofferto, la pena può essere determinata in 12 mesi di detenzione, pari al
minimo legale previsto per dall'art. 19 cifra 2 LFStup, con computo del carcere
preventivo sofferto.
La pena
può essere sospesa condizionalmente, in quanto la prognosi perAC 1 può essere
ritenuta favorevole, specie alla luce del fatto che egli ha mantenuto il posto
di lavoro.
Trattandosi
della terza condanna, il periodo di prova va però fissato in tre anni.
Inoltre,
vista la grave ricaduta entro il periodo di prova, l'art. 41 cifra 3 CP impone
alla Corte di revocare la sospensione condizionale della pena di 15 giorni di
cui al decreto d'accusa 22 settembre 2003 del Ministero Pubblico di Lugano,
pena che il AC 1 dovrà pertanto espiare.
12.2. Senz'altro
più grave è la posizione di AC 2, che all’età di 40 anni e padre di cinque
figli, è tornato in Svizzera come falso richiedente l'asilo allo scopo,
manifesto, di raggranellare denaro in qualunque maniera, anche con il traffico
di droga. La sua colpa appare grave alla luce del fatto che al suo paese,
grazie agli aiuti umanitari inviati per la ricostruzione, egli aveva una
florida posizione economica, e perciò in Svizzera ci è arrivato in carrozza
(BMW 850 secondo l'accusa), e non certo su di un gommone stipato di poveracci,
con i quali non ha nulla da spartire.
Non
contento di fare il trafficante di droga mentre era a carico della comunità,
egli ha anche coinvolto il AC 1 nei suoi traffici (che oltretutto gli dava
ospitalità), al subdolo scopo di preservare se stesso dal lavoro sporco e
pericoloso, quello di spaccio al dettaglio.
Per tutta
ricompensa, AC 2 durante l'inchiesta ha tentato pure di addossare su di lui le
proprie preponderanti responsabilità, facendo intendere al Procuratore Pubblico
di essere vittima del AC 1 (verbale cfr. AC 1/AC 2 27 maggio 2004, pag. 2:
"…non è vero che AC 1 era il mio “cavallo” e che si occupava dei lavori
sporchi, come da lui dichiarato. Al contrario ero io il suo “cavallo” e per
quello che ho fatto ho dovuto rimetterci la mia automobile e ho perso tutto
trovandomi nei pasticci per colpa sua.)".
Solo con
un certo sforzo si può intravedere, tra le varie versioni rese dallo AC 2,
l'apparenza di una confessione, mentre che del tutto fuori luogo sarebbe
ritenere che egli abbia collaborato con gli inquirenti.
Egli ha
poi due precedenti penali, e si rileva che il periodo di prova relativo al
secondo di essi è scaduto il 31 maggio 2002, sicché egli ha atteso solo poco
più di un anno per delinquere nuovamente e più pesantemente.
Stante
anche in questo caso una sanzione minima di 12 mesi di detenzione, la Corte,
vista anche la (modica) contravvenzione alla LFStup, non ritiene di dovere
ulteriormente motivare l'adeguatezza della pena di 16 mesi di detenzione, con
computo del carcere preventivo sofferto, che infligge allo AC 2.
Il
Procuratore Pubblico ha chiesto la pronuncia di una pena da espiare. La Corte
ne condivide le preoccupazioni al riguardo della prognosi, e giunge alla
formulazione di un verdetto favorevole all'imputato solo alla condizione che la
pena detentiva sospesa sia abbinata ad un'espulsione effettiva del condannato.
Visti i
precedenti, considerato che nel secondo di essi il periodo di prova era già
stato portato a tre anni, e stante una prognosi tutt'altro che rassicurante, il
periodo di prova viene qui determinato nel massimo legale di 5 anni.
-
Il Procuratore chiesto l'espulsione effettiva dalla Svizzera di AC 2
per 5 anni, mentre che il difensore in via principale si è opposto alla
pronuncia della pena accessoria, e in subordine ha postulato che venga
pronunciata per soli 3 anni, sospesa condizionalmente per due anni.
-
La
Corte si rende perfettamente conto che per lo AC 2 quella dell'espulsione è a
questo punto la questione più importante del procedimento, come per quei
conducenti, per fare un paragone improprio, che si preoccupano molto di più
della sanzione amministrativa di revoca della licenza di condurre che non della
pena detentiva ricevuta per il reato della LCS commesso.
La
Svizzera, infatti, è per lui terra di conquista, dove egli può prosperare con
traffici leciti -invero non si è ben capito quali- e soprattutto illeciti.
Nonostante una prima espulsione, e la conseguente perdita del permesso di
dimora, egli vi è in effetti ostinatamente ritornato, non esitando a tal scopo
ad abusare delle procedure di asilo politico, presentando una domanda le cui
motivazioni gridano vendetta al cielo, e che avrebbe meritato da parte delle
autorità competenti -e ciò va chiaramente detto- ben più sollecita reiezione,
potendosi tranquillamente affermare che se loAC 2 fosse stato prontamente
allontanato dalla Svizzera, la fattispecie oggi a giudizio non avrebbe avuto
modo di esistere.
Visto che
per lo AC 2 l'espulsione è una punizione, la Corte non ha esitazioni nel
pronunciarla.
Egli non
ha legami di rilievo con il nostro paese, tolta una relazione extraconiugale
che non merita particolare tutela visto anche l'asserito intento di
riconciliarsi con la moglie. E soprattutto, egli è pericoloso per il nostro
ordine pubblico, non solo per la cocaina trafficata, ma anche in considerazione
del fatto che egli si apprestava a trafficarne dell'altra (il che non sarà
punibile ex art. 19 LFStup ma è senza dubbio significativo per l'espulsione), e
che era bene inserito in un giro di trafficanti di altro bordo, quelli -per
intendersi- che trattano i chili e non gli etti, e che la sua aspirazione era
quella di entrare in questo giro. Plurirecidivo, AC 2 ha avuto in passato il
merito di avere lavorato onestamente in Svizzera (il che gli è valso la
sospensione condizionale della pena), ma ora preferisce girarla a bordo delle
sue auto, facendosi oltretutto mantenere dal contribuente nel numeroso limbo
dei falsi asilanti.
Inoltre,
va sottolineato come egli al dibattimento avesse comunque dichiarato di
accettare la pena dell'espulsione effettiva, dichiarando, a domanda del
Presidente, che (verbale dibattimentale, pag. 2):
" Nell’ipotesi
che la mia pena fosse condizionalmente sospesa accetterei l’espulsione
effettiva ed immediata dalla Svizzera”.
Non si
capisce pertanto come possa ora ragionevolmente dolersi della pronuncia di una
pena da lui condivisa. A prescindere da questa manifesta contraddizione,
occorre ricordare ancora i forti legami con il suo paese, dove vivono i suoi
cinque figli.
Per tutti
questi motivi, la Corte conclude per la pronuncia dell'espulsione, ritenendo
che un periodo di 7 anni sia ancora proporzionato con la durata della pena
principale, specie alla luce del fatto che si tratta della seconda espulsione e
che lo AC 2 ha risposto alla prima espulsione di 3 anni delinquendo ancor più
pesantemente.
Quanto
all'eventuale sospensione condizionale di questa pena, la Corte è convinta che
la prognosi sia del tutto negativa.
Già si è
detto che la prognosi favorevole per la pena principale è condizionata al fatto
che egli durante il periodo di prova non si trovi in Svizzera, il che è solo
apparentemente contraddittorio ed è invece perfettamente consono alla
giurisprudenza (DTF 104 IV 255 consid. 2b, ripreso in DTF 114 IV
97; CCRP sentenza del 18 ottobre 1995 in re E. e coimputati, consid. 6a),
ragione per cui, in linea teorica, nell'ipotesi della permanenza in Svizzera lo
AC 2 andrebbe astretto all'espiazione della pena principale.
Ma
comunque, non è difficile osservare che le implicazioni sfavorevoli
dell'eventuale sospensione dell'espulsione. AC 2 anche in questa ipotesi
sarebbe privo di prospettive professionali, non possedendo il diritto di
lavorare in Svizzera. Se dovesse comunque rimanervi -ma non si vede come alla
luce delle presumibili decisioni delle autorità amministrative- si ritroverebbe
senza lavoro e in ristrettezze economiche, ai margini della società, senza
nemmeno il conforto dei vantaggi (vitto, alloggio, spesato) derivanti dallo
statuto di richiedente l'asilo. Vista la mancanza di valori morali da lui
mostrata, che l'ha portato a ripetutamente delinquere, e data la frequentazione
di un sottobosco di loschi personaggi, che non vi è motivo di credere che
cesserebbe, la ripresa dei proficui traffici di droga sembrerebbe per lui una
soluzione quasi logica.
Non si
vede invece in alcun modo come, in queste circostanze, la sospensione della
pena d'espulsione potrebbe avere un effetto preventivo al riguardo dell'ipotesi
di nuova delinquenza.
Si
sottolinea come già una volta l'espulsione dello AC 2 é stata condizionalmente
sospesa, e che questo non gli ha impedito di commettere parte dei reati di cui
al secondo decreto d'accusa, né l'ha trattenuto dal perpetrare i traffici oggi
a giudizio. Detto altrimenti: la sospensione condizionale della pena
d'espulsione è già stata tentata, ma l'indulgenza ha purtroppo fallito. Il
quadro complessivo è oggi peggiore, visto che AC 2 si è nel frattempo
avvicinato a reati più gravi e possiede minori prospettive (ed anche
intenzioni) di reinserimento onesto.
Non si
vede perciò in quale modo la pena d'espulsione possa essere condizionalmente
sospesa.
-
È
ordinata la confisca di tutti gli oggetti sequestrati a AC 2, in quanto
strumenti del reato commesso.
-
La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese processuali sono
poste a carico dei condannati in ragione di metà ciascuno.
Rispondendo A. Per AC 1,
affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n.2;
B. Per AC 2,
affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai n. 1.1.2, 2, 3.2;
visti gli art. 11, 18, 21,
36, 41, 55, 63, 66, 68, 69 CP;
19 e 19a
LFStup;
9 segg.
CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
- AC 1 é
autore colpevole di:
1.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
tra novembre 2003 e il 2 aprile 2004,
in diverse località del Ticino e della Svizzera
Interna,
senza essere autorizzato, agendo in correità con AC
2,
previo acquisto di 320 grammi, venduto 260 grammi
di cocaina a vari tossicodipendenti locali, quantitativo che sapeva o doveva
presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
1.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
nel periodo tra novembre 2003 e il 2 aprile 2004,
a __________ ed in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;
e come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
- AC 2 é
autore colpevole di:
2.1. infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
tra novembre 2003 e il 2 aprile 2004,
in diverse località del Ticino e della Svizzera
Interna,
senza essere autorizzato, agendo in correità con AC
1, previo acquisto di 320 grammi, venduto 260 grammi di cocaina a vari
tossicodipendenti locali, quantitativo che sapeva o doveva presumere essere
tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
2.2. contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per
avere,
nel periodo tra novembre 2003 e gennaio 2004,
a __________ ed in altre imprecisate località,
senza essere autorizzato,
consumato un imprecisato quantitativo di cocaina;
e come
meglio descritto nell’atto d’accusa.
-
AC 2 è
prosciolto dall’imputazione di avere tentato di finanziare con fr. 16'000.- un
traffico illecito di stupefacenti (punto 2 AA).
-
Di
conseguenza:
4.1. AC 1 è
condannato alla pena di 12 mesi di detenzione, nella quale è computato il
carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a
quella di 15 giorni di detenzione cui al DAC 2.12.2003 del Ministero Pubblico
di Lugano.
4.2. AC 2 è
condannato alla pena di:
4.2.1 16 mesi di
detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;
4.2.2 all’espulsione
dalla Svizzera per un periodo di 7 anni.
- L’esecuzione
della pena privativa della libertà inflitta ai condannati è condizionalmente
sospesa:
5.1. per AC 1 con
un periodo di prova di 3 anni;
5.2. per AC 2 con
un periodo di prova di 5 anni.
-
La
sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflitta a AC 1
con DAC 22.09.2003 del Ministero Pubblico di Lugano è revocata.
-
È ordinata
la confisca di tutti gli oggetti sequestrati a AC 2.
-
La tassa
di giustizia di fr. 200.-- e le spese processuali sono poste a carico dei
condannati in ragione di ½ ciascuno.
-
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la
dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte
entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza integrale
Distinta spese: Tassa
di giustizia fr. 200.--
Inchiesta
preliminare fr. 33'992.--
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 50.--
fr. 34'242.--
===========
Distinta
spese a carico di AC 1
Tassa di
giustizia fr. 100.--
Inchiesta
preliminare fr. 16'996.--
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 25.--
fr. 17'121.--
===========
Distinta
spese a carico di AC 2
Tassa di
giustizia fr. 100.--
Inchiesta
preliminare fr. 16'996.--
Spese postali,tel.,affr.
in blocco fr. 25.--
fr. 17'121.--
===========
Intimazione a:
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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