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72.2004.129 ΓÇó Fraud and document forgery by La Posta consultant
72.2004.129Altro tribunale15 dic 2004Confirmed
In abbreviated criminal proceedings, the Bellinzona Assize Court approved the indictment against AC1, a consultant at La Posta. She had compiled and signed a false substitute cheque in the name of client PL1, used it to deceive a colleague, and retained the cashed amount, with partial restitution later made. The court declared her guilty of fraud and forgery in documents, imposed a five-month custodial sentence suspended for two years, ordered CHF 22,450 compensation to PC1, and charged her with court fees and procedural costs. The judgment was declared final.
Art. 316a et seq. CPP; abbreviated criminal procedure and approval of the indictment; the court approves the indictment and proposed disposition where the parties consent and the file discloses a lawful, appropriate, and sufficiently substantiated settlement. In such a procedure, the court retains a reviewing function limited to legality and appropriateness of the proposals, without conducting a full ordinary trial on the merits (consid. 1). Where the accused’s conduct fulfils the elements of fraud and forgery in documents, the court may adopt the agreed sentence, suspended execution, civil compensation, and cost allocation as part of the approved indictment.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 72.2004.129
Data decisione, Autorità: 15.12.2004, PENAL
Titolo: truffa commessa dall'autrice nella sua qualità di consulente de La Posta
Incarto n. 72.2004.129
Lugano, 15 dicembre 2004/nh
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Bellinzona
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Elena Tagli, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,
per giudicare
AC1 e domiciliato a
prevenuta colpevole di:
per avere ingannato con astuzia una persona,
inducendola a compiere un atto pregiudizievole per il patrimonio altrui, al fine di procacciarsi un indebito profitto;
in specie,
per avere,
in qualità di consulente de PC1,
ingannato con astuzia la collega __________, consegnando a quest'ultima, per l'incasso,
un assegno sostitutivo falso (da lei compilato e firmato),
emesso a nome del cliente PL1, del valore di CHF 60'678.90,
trattenendo l'importo incassato; importo, questo, in parte reintegrato dall'accusata mediante versamento sul conto
di CHF 30'000.-, in data 02.12.2003 e, rispettivamente, mediante restituzione, alla parte civile, di complessivi CHF 8'500.- in corso di inchiesta;
fatti avvenuti a Bellinzona, il 28.11.2003;
reato previsto dall'art. 146 cifra 1 CP;
per avere formato un falso documento,
falsificando la firma autentica altrui,
al fine di procacciarsi un indebito profitto;
in specie,
per avere compilato,
a nome del cliente PL1 un assegno sostituivo dell'importo di CHF 60'678,90, falsificando la firma autentica dell'avente diritto di firma sul conto, __________,
al fine di compiere la truffa di cui al punto 1;
fatti avvenuti a Bellinzona, il 28.11.2003;
reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti dagli artt. 146 cifra 1 e 251 cifra 1 CP;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 139/2004 dell'8.11.2004, emanato dal PP1 e contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 63, 68 CP e gli art. 9 e segg CPP e 39 TG, le seguenti
proposte AC1
È dichiarata autrice colpevole dei reati ascritti come sopra.
Di conseguenza è condannata:
2.1. alla pena di 5 (cinque) mesi di detenzione;
2.2. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali;
2.3. al pagamento alla parte civile PC1 dell'importo di CHF 22'450.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
Presenti ▪ Il Procuratore pubblico PP1.
▪ L'accusata AC1, assistita dal difensore di fiducia avv. __________.
▪ Il sig. __________, in rappresentanza della PC PC1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 14:45.
Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;
sentita l'accusata e esaminati gli atti.
Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente
quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?
Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,
il presidente risponde affermativamente;
richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;
pronuncia 1. L'atto d'accusa 139/2004 dell'8.11.2004 contro AC1 con le relative proposte è approvato.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.
Questo giudizio è definitivo.
Intimazione a:
terzi implicati
PC1
PL1
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria
Distinta spese:
Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 450.--
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Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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